Sulla decisione finale è intervenuta la sanità militare (in particolare il Dipartimento militare di medicina legale di Roma), coinvolta per una competenza tecnica prevista dalla legge, non perché il danneggiato sia un militare.
Perché interviene la sanità militare nei casi di indennizzo da vaccinazione
In base alla legge 210/1992 e alla normativa successiva, la valutazione medico-legale finale nei procedimenti per il riconoscimento dell’indennizzo da vaccinazioni:
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non è affidata alle Asl/Ast, che curano solo l’istruttoria amministrativa;
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viene demandata alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), che operano presso strutture della sanità militare.
Le CMO sono considerate organi terzi, super partes e altamente specializzati, proprio per garantire:
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imparzialità nella valutazione;
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uniformità dei criteri su tutto il territorio nazionale;
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competenze medico-legali specifiche in materia di menomazioni permanenti.
I FATTI
Un uomo di circa 60 anni riceverà dall’Azienda sanitaria territoriale di Macerata un importo complessivo pari a 43.420 euro, a titolo di arretrati e indennizzi per i danni irreversibili subiti a seguito di una vaccinazione anti Covid-19. La somma comprende i pagamenti maturati dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2024, oltre agli indennizzi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2025.
L’importo fa riferimento al vitalizio previsto dalla normativa vigente, pari nel caso specifico a circa 934 euro mensili, erogati con cadenza bimestrale. Si tratta di un assegno che, una volta riconosciuto, entra stabilmente tra le spese fisse dell’azienda sanitaria.
Il riconoscimento del danno e il quadro clinico
All’origine della vicenda vi è la somministrazione del vaccino contro il Sars-CoV-2, che avrebbe causato disturbi irreversibili al sangue e agli organi emopoietici, ovvero quelli deputati alla produzione delle cellule ematiche, come il midollo osseo, la milza e altri tessuti coinvolti nei processi ematopoietici.
Dopo l’accertamento medico, è stato riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, requisito fondamentale per l’accesso all’indennizzo previsto dalla legge.
La normativa di riferimento
Il beneficio economico è riconosciuto sulla base della legge n. 210 del 1992, che tutela i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Sebbene la norma sia antecedente alla pandemia, una modifica normativa introdotta nel 2022 ha esteso l’indennizzo anche ai casi di danni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19 raccomandata dall’autorità sanitaria.
L’accesso ai benefici è subordinato a criteri rigorosi, a partire dal rispetto dei termini di presentazione della domanda, che deve avvenire dopo l’accertamento del danno, entro i limiti di prescrizione previsti, e alla valutazione da parte di una Commissione medico-ospedaliera.
L’iter amministrativo e sanitario
La domanda di indennizzo è stata presentata nell’ottobre 2021 all’allora struttura sanitaria territoriale competente. A seguito della riorganizzazione del sistema sanitario regionale e dell’istituzione delle Aziende sanitarie territoriali, la pratica è passata in carico all’Ast di Macerata.
Conclusa l’istruttoria amministrativa, il fascicolo è stato trasmesso al Dipartimento militare di medicina legale di Roma, competente per la valutazione sanitaria. Nel settembre scorso, l’interessato è stato sottoposto a visita e la Commissione medica ospedaliera ha confermato sia la tempestività della domanda, sia la sussistenza del nesso causale, ascrivendo l’infermità alla sesta categoria della tabella A allegata al Dpr 30 dicembre 1981, n. 834.
Decorrenza e rivalutazione dell’indennizzo
L’indennizzo assume la forma di un vitalizio mensile, che decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e viene rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, garantendo nel tempo l’adeguamento dell’importo.