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Con la circolare del 14 luglio 2026, il Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) ha pubblicato una nuova scheda interpretativa destinata agli uffici amministrativi delle Forze Armate, con l’obiettivo di uniformare l’applicazione delle norme sul trattamento economico del personale militare.

Il documento, allegato a una recente circolare, risponde a tre quesiti particolarmente sentiti dal personale: il mantenimento dell’indennità di sede disagiata durante gli impieghi temporanei, la sospensione delle nuove indennità introdotte con il rinnovo contrattuale e la possibilità di ottenere una cessione del quinto anche negli ultimi dieci anni di servizio.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Indennità di sede disagiata: non si perde durante gli impieghi temporanei

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda l’indennità di impiego operativo supplementare, comunemente definita indennità di sede disagiata, prevista dall’articolo 16 della legge n. 78 del 1983.

Il CUSI precisa che un militare assegnato stabilmente a una sede classificata come “disagiata” o “particolarmente disagiata” continua a percepire l’indennità anche se viene temporaneamente impiegato o comandato presso un’altra sede, sia in Italia sia all’estero.

Secondo il Centro, il diritto all’indennità nasce dal provvedimento formale di assegnazione (dispaccio di trasferimento) alla sede disagiata. Pertanto, un impiego temporaneo non modifica né sospende tale diritto, neppure nel caso in cui il militare operi per un periodo prolungato in una sede con un diverso coefficiente di disagio.

Viene riportato anche un esempio pratico: il personale inviato in esercitazione presso un poligono permanente, pur permanendovi per un lungo periodo, non acquisisce il diritto all’indennità di sede disagiata, poiché manca un formale trasferimento presso quella sede.

Quando l’indennità viene sospesa

Il CUSI ricorda però che l’indennità resta soggetta ai casi di sospensione previsti dall’articolo 17, comma 8, della legge n. 78/1983, ovvero:

  • assenza per infermità non dipendente da causa di servizio oltre il quindicesimo giorno consecutivo;
  • licenza straordinaria, aspettativa, congedi straordinari o sospensione dal servizio, con sospensione dell’indennità fin dal primo giorno;
  • frequenza di corsi presso Accademie, Scuole o Istituti delle Forze Armate e Interforze quando spetta il trattamento economico di missione con la relativa diaria.

Nuove indennità del contratto 2022-2024: valgono le stesse regole di sospensione

La seconda questione affrontata riguarda le indennità introdotte dal D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, che ha recepito l’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale militare parametrato.

Il chiarimento del CUSI è netto: anche queste indennità sono soggette ai medesimi casi di sospensione previsti dall’articolo 17 della legge n. 78/1983.

La precisazione interessa diverse figure specialistiche, tra cui:

  • personale con qualifica cyber;
  • equipaggi fissi di volo e sperimentatori di volo;
  • personale del settore cinofilo;
  • artificieri di reparto;
  • operatori dei sensori APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto);
  • manutentori di aeromobili;
  • personale addetto al Supporto Tattico Operazioni Speciali.

La conferma deriva direttamente dalla relazione illustrativa del D.P.R. n. 52/2025, che richiama espressamente l’applicazione della disciplina prevista per le indennità operative e supplementari.

Cessione del quinto: apertura anche per chi è vicino alla pensione

Di particolare interesse è anche il chiarimento relativo alla cessione del quinto dello stipendio.

Il CUSI conferma che può essere rilasciato il benestare anche ai militari che si trovano a meno di dieci anni dal collocamento in congedo, superando così alcuni dubbi interpretativi sorti negli uffici amministrativi.

Il limite previsto dalla normativa, infatti, riguarda esclusivamente la durata del finanziamento rispetto al periodo di servizio residuo.

La novità deriva dal messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024, che ha disciplinato la possibilità di trasferire automaticamente sul trattamento pensionistico l’eventuale debito residuo della cessione del quinto.

In pratica, se il militare viene collocato in congedo prima dell’estinzione del prestito, le rate residue vengono trattenute direttamente sulla pensione, senza necessità di ulteriori adempimenti, grazie a un meccanismo automatico previsto dalla disciplina illustrata dall’INPS.

Obiettivo: uniformare l’azione degli uffici

Con questa scheda interpretativa il Centro Unico Stipendiale Interforze punta a eliminare le difformità applicative tra i diversi uffici amministrativi delle Forze Armate, fornendo indicazioni chiare su questioni che incidono direttamente sulla retribuzione e sui diritti economici del personale.

I chiarimenti, pur rivolti inizialmente alle articolazioni amministrative, rappresentano un utile punto di riferimento anche per i militari interessati, che possono così conoscere con maggiore certezza le regole relative alle indennità operative e alla cessione del quinto dello stipendio.

CIRCOLARE

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