Croce Rossa – Circolare INPS del 5 febbraio 2021. L’onorevole Fontana ( FI) chiede la revoca

 La Camera,

premesso che:

il Codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede espressamente all’articolo 1626 che «per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate»;

l’articolo 273, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) sancisce non a caso che l’impiego del Corpo militare si svolga «sotto la vigilanza del Ministero della difesa»;

l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana), prevede espressamente che «il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto»;

è indubbio che il Corpo militare della Cri e in ogni caso assoggettato al citato codice dell’ordinamento militare del 2010, che contiene ben 151 articoli specificamente dedicati al Corpo militare stesso;

il Corpo militare della Cri può contare, con compiti di emergenza in tempo di pace e in guerra, su circa 19.314 unità di volontari mobilitabili con precetto di tipo militare. Durante il 2020, al fine di affrontare l’emergenza Covid-19, sono stati impiegati ben 9.713 militari volontari del Corpo militare della Cri. In particolare, i volontari del Corpo militare della Cri hanno assicurato e assicurano la gestione dei termo scanner in numerosi luoghi pubblici, il presidio delle zone rosse e il servizio del cosiddetto «pronto farmaco» (la consegna dei farmaci a domicilio);

soprattutto – ma non solo – fino a quando perdureranno le conseguenze della pandemia, appare indispensabile garantire la continuità nell’erogazione dei servizi che il Corpo militare volontario della Croce rossa italiana sia in grado di fornire in qualsiasi tipo di emergenza;

la circolare dell’Inps n. 13 del 5 febbraio 2021 – già oggetto di varie interrogazioni presentate da esponenti di diverse forze politiche sia alla Camera (ad esempio, atti Camera nn. 4-09401, 4-08404 e 5-05419) che al Senato (atti Senato, n. 4-04985 e 4-05188), ha sospeso l’applicazione dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, riguardante il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un’indennità (pari alla retribuzione) per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengono richiamati alle armi;

tale circolare è stata emanata senza che siano intercorsi negli ultimi anni mutamenti normativi tali da giustificare un’innovazione interpretativa così rilevante;

sarebbe stato opportuno che l’Inps avesse almeno richiesto preventivamente un parere al Consiglio di Stato in subiecta materia;

i firmatari del presente atto esprimono preoccupazione per il difficile e lungo contenzioso che, probabilmente, sorgerà a seguito della presentazione già avvenuta di un ricorso da parte dell’Associazione Cri presso la giustizia amministrativa per l’annullamento della predetta circolare Inps;

l’articolo 39, comma 1, del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) prevede anche per i volontari di protezione civile il diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e al mantenimento del relativo trattamento economico e previdenziale, fra l’altro con un’estensione temporale di recente ampliata dall’articolo 35-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, proprio in connessione con l’emergenza pandemica in atto;

analoghe previsioni a favore dei, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (Cai) sono contenute nell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso);

può considerarsi un principio generale della nostra legislazione ordinaria quello in base al quale le attività di volontariato rese a favore della collettività dagli appartenenti a determinate strutture organizzate comportino il diritto alla conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e che, quindi, all’articolo 1 della legge n. 653 del 1940 non può che riservarsi un’interpretazione costituzionalmente conforme rispondente al principio di uguaglianza, per quanto concerne l’applicazione ai volontari del Corpo militare della Cri, secondo del resto un’esegesi consolidata da quasi un secolo,

impegna il Governo

1) ad intraprendere le iniziative opportune ai fini della tempestiva revoca in sede di autotutela della circolare dell’Inps (della direzione centrale ammortizzatori sociali) n. 13 del 5 febbraio 2021, onde evitare il rischio di limitare eccessivamente la mobilitazione dei volontari del Corpo militare della Cri e di far proliferare le richieste di congedo anticipato, nonché ad attivare contestualmente un gruppo di studio, con i dicasteri interessati, con la stessa Associazione italiana della Cri e con l’Ispettorato del corpo militare della Cri, al fine di affrontare in modo organico le molteplici e complesse problematiche legate alla particolare natura del Corpo militare volontario della Cri che, da un lato, fa parte dell’Associazione italiana della Cri, persona giuridica di diritto privato, ma, dall’altro lato, è soggetto per legge all’ordinamento giuridico militare. Il documento ufficiale lo trovi QUI

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