“Covid19” Lavoro Agile ( Smart Working), Esenzione dal Servizio e Assenza. Ulteriori disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa

La Direzione Generale del Personale Militare ha reso note “ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie di “Lavoro Agile” ( Smart Working) , di assenza e di esenzione dal servizio. Le pubblichiamo di seguito:

a. permessi Legge 104/1992 (para 3., sottopara c., punto (1) della circolare a seguito), ha chiarito che l’incremento dei permessi di 12 giorni segue le regole ordinarie. Questo significa che, se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato accadeva per i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite.



Analoghe considerazioni devono svolgersi nell’ipotesi in cui il permesso non sia legato all’assistenza di un congiunto, ma a una situazione patologica propria del dipendente;

 

b. congedo con indennità al 50% della retribuzione (para 3., sottopara d. della circolare a seguito), ha specificato che, nell’ambito dei presupposti per la concessione del beneficio, il lavoro agile di un genitore ne legittima la fruizione da parte dell’altro genitore, in considerazione della circostanza che lo smart working non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un modo diverso di svolgere l’attività professionale, con ciò determinando
un’incompatibilità con la cura dei figli.

3. In risposta ad alcuni quesiti rivolti a questa Direzione Generale, si forniscono, inoltre, i seguenti chiarimenti di interesse generale riguardanti la circolare a seguito.



In particolare, relativamente al:
a. para 3., sottopara f., punto (2), il personale militare in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima L. 104/1992, durante il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1 del DL 9/2020), è da collocare in licenza straordinaria non computabile nel limite massimo previsto;

b. para 2, sottopara d., il fac-simile di comunicazione in allegato “B” non costituisce un obbligo ai fini dell’espletamento del lavoro agile, ma ha natura informativa unitamente all’allegato “C”, rappresentando base di riferimento per eventuali comunicazioni che il dirigente/comandante ritenga di dover fornire agli interessati;




c. para 3, sottopara c., punto (2), tra i militari aventi diritto a svolgere il servizio in modalità agile (allorquando sia consentito dalla tipologia di prestazione lavorativa), vi rientrano anche coloro che, sebbene non beneficiari dei 3 giorni di permessi mensili, abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.


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