COVID-19. Licenza straordinaria per “temporanea dispensa dal servizio”. Chiarimento interforze

Persomil ha risposto ad un quesito  proposto dallo Stato Maggiore dell’Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale,circa l’emergenza epidemiologica da COVID-19, afferente alla licenza straordinaria per “temporanea dispensa dal servizio”.

In riscontro al quesito posto con l’allegata nota a riferimento, limitatamente al settore della documentazione caratteristica, ed alla luce della puntuale e condivisa esposizione del quadro normativo di riferimento, a cui si rinvia integralmente quale base di partenza (n. 1 scheda d’analisi in annesso, predisposta da Codesto Reparto), al fine di operare un’analisi sistematica ed organica della problematica in oggetto (di rilevanza interforze), si reputa opportuno evidenziare preliminarmente, alcuni dati di estrema significatività. Nello specifico, si deve considerare che:

la normativa emergenziale, applicabile alle assenze dal servizio del personale militare, è contenuta in una serie di decreti (e di discendenti regolamenti/atti applicativi), succedutisi a stretto giro, data l’imprescindibile necessità ed urgenza del provvedere; 

la “ratio” sottesa agli istituti in questione (“lavoro agile”, anche in deroga alle disposizioni generali, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che prescinde dagli accordi individuali; “temporanea dispensa dal servizio”; “malattia”; “quarantena” e ’”obbligo di permanenza domiciliare”), i quali si aggiungono a quelli propri dell’ordinamento militare (quali ferie pregresse, congedi vari, ecc., nel rispetto della concertazione/contrattazione collettiva), è rinvenibile in esigenze di tutela di interessi generali (quali la sanità pubblica in un’ottica di contrasto/contenimento della diffusione COVID-19, e di garanzia delle preminenti funzionalità delle amministrazioni interessate), oltre che di interessi individuali (protezione/tutela del lavoratore, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio);

i valori di rango costituzionale, di cui i menzionati interessi costituiscono indubbia espressione, impongono un’esegesi attenta e rigorosa delle disposizioni da applicare, in ossequio ai criteri individuati dall’articolo 12 delle “preleggi al Codice Civile”, secondo il seguente ordine progressivo: interpretazione letterale, teleologica ed infine sistematica.

2. In considerazione di quanto premesso, e facendo applicazione dei su menzionati criteri al combinato disposto, di cui agli articoli 19 del D.L. 9/2020 (ora abrogato) e 87 del successivo D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: a. emerge un ordine di gradualità imposto dal legislatore, nell’adozione delle singole misure nel periodo emergenziale. Nello specifico:

il “lavoro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nel cui ambito applicativo soggettivo sono ricomprese anche le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri);

qualora non sia possibile adire il “lavoro agile”, le suddette amministrazioni utilizzano altri istituti (che per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, ricomprendono anche quelli propri dell’ordinamento militare, ad es. ferie pregresse, congedi, ecc. – art. 87, co. 3 del citato D.L. 18/2020); 

esperite tali possibilità, “tutte” le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio (art. 87, co. 3 del D.L. 18/2020).

In particolare poi, il comma 6 della richiamata disposizione, specifica che il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (trattasi del personale in regime pubblicistico, ex art. 3 del D.lgs. 165/2000) può essere temporaneamente dispensato dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali (in considerazione del livello di esposizione a rischio di contagio e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità da assicurare – il detto periodo è equiparato al servizio prestato, agli effetti economici e previdenziali, e non è computabile nel limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria); 

infine, il menzionato personale, assente dal servizio per “malattia”, “quarantena con sorveglianza attiva” e ’”obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”) è collocato d’ufficio in licenza straordinaria (il periodo non viene computato nel limite massimo previsto, e costituisce “servizio prestato a tutti gli effetti di legge” – art. 87, co.7, del D.L. 18/2020, come novellato in sede di conversione, dalla citata L. n. 27/2020); 3.

Passando poi, alle disposizioni tecnico – normative, allo stato vigenti per il settore della documentazione caratteristica, e dalle quali non si può prescindere, deve segnalarsi che anch’esse andranno applicate e prima ancora interpretate, in senso orientato e conforme alle su esposte esigenze di tutela/protezione generale e individuale, fermo restando il rispetto della natura, dello scopo, dei presupposti di formazione e degli effetti derivanti dal documento valutativo. In particolare:

lo scopo che si intende perseguire a mezzo della redazione del documento caratteristico (ossia quello di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori, sul servizio effettivamente prestato e sul rendimento fornito dai militari), appare pienamente coerente con gli esposti obiettivi di protezione; 

i motivi determinanti la formazione del documento caratteristico sono tassativi e nominati (Cap. I, par. 7, delle “Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate” – I.D.C.), tra i quali rientra l’ipotesi di fine servizio del giudicando (comprensivo di “… qualsiasi assenza per un periodo di tempo pari o superiore a 60 giorni continuativi, determinata da infermità, malattia,riposo medico, ricovero, convalescenza, aspettativa. In tali circostanze il documento caratteristico sarà chiuso all’ultimo giorno di servizio prestato”.).

4. Conseguentemente, si ritiene che il criterio “letterale” proposto quale parametro di riferimento (ossia la dicitura normativa, secondo cui le assenze imposte da provvedimenti – non sanitari – di contenimento dell’epidemia costituiscono “servizio prestato a tutti gli effetti di legge”), non sia sufficiente a giustificare una interpretazione estensiva (sulla base della quale poter ammettere la computabilità, ai fini della redazione del documento caratteristico, delle assenze non strettamente connesse a provvedimenti sanitari – ossia per i casi di “temporanea dispensa dal servizio”, “quarantena” e ”obbligo di permanenza domiciliare”), in quanto:

il legislatore utilizza la stessa “espressione letterale”, anche all’articolo 87, co.7 del D.L. 18/2020, a proposito delle assenze dal servizio per tutte le cause (e quindi, anche per la “malattia”, oltre che per la “quarantena” e per l’”obbligo di permanenza domiciliare”);

una ulteriore distinzione (tra malattia/convalescenza da una parte e quarantena/obbligo di permanenza domiciliare dall’altra), genererebbe non tollerabili effetti disparitari, nei confronti del personale interessato;

in tutti i casi esaminati, di cui all’art. 87, co. 1, 3, 6 e 7, del D.L. 18/2020, il personale interessato non presta effettivamente alcun servizio, (ne consegue l’insormontabile impossibilità di esprimere un giudizio personale, diretto e obiettivo, da parte dei superiori, pena il rischio di incorrere in macroscopiche inesattezze, o in rappresentazioni non veritiere);

quanto rappresentato al precedente alinea, è in linea con la consolidata applicazione delle norme, disciplinanti altri istituti affini (a titolo esemplificativo, c.d. “terapie salvavita” e “tutela della maternità”), ove peraltro, il legislatore utilizza anche la già citata “espressione letterale” (tali specifiche “assenze costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge”), alternandola con quella, secondo cui “il periodo di assenza è equiparato al servizio prestato, agli effetti economici e previdenziali”.

5. In conclusione, si è dell’avviso di poter individuare per il caso di specie, la seguente linea di azione perseguibile, in materia di documentazione caratteristica:↓


nel caso di assenza dal servizio per una o più delle su esposte cause, per un periodo complessivo e continuativo inferiore a 60 giorni: si procede al solo inserimento dei giorni di interesse nel Mod. E – “Statino dei periodi non computabili ai fini della redazione della documentazione caratteristica”, utilizzando la dicitura appropriata allo specifico motivo (ed acquisendo, ovviamente, idonea documentazione probante).

Il Mod. E dovrà essere redatto obbligatoriamente, in caso di “chiusura” del documento valutativo, per uno dei previsti motivi;

nell’ipotesi di assenza continuativa per una o più delle su esposte cause, complessivamente pari o superiori a 60 giorni: si procede alla chiusura della documentazione caratteristica all’ultimo giorno di servizio effettivamente prestato, con la motivazione “fine servizio del giudicando”, redigendo poi all’atto del rientro in servizio un Mod. C, che copra tutto il periodo nel quale l’interessato non ha prestato alcun servizio (avendo magari cura di esplicare nel Mod. C, le singole motivazioni sottese ai periodi di assenza, soprattutto se dipendenti da diverse cause), così da garantire la necessaria continuità cronologica, in assenza di qualsivoglia altro concreto ed attuale pregiudizio per il valutando. 

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