Covid-19 . Ecco le disposizioni dello Stato Maggiore Aeronautica

La direttiva dell’ Aeronautica fornisce le indicazioni al personale circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: indicazioni per le assenze del personale.

1. L’emergenza sanitaria in oggetto già trova ampia disciplina nei diversi provvedimenti adottati dalla compagine governativa soprattutto negli ultimi giorni, alla luce di un quadro in continua evoluzione. Recentemente e per quanto qui di interesse, sono stati emanati i seguenti atti normativi:
– il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (in corso di conversione in legge);
– il d.P.C.M. del 1° marzo 2020;
– il d.l. 2 marzo 2020, n. 9;
– il d.P.C.M. del 4 marzo 2020.




2. Oltre ai riflessi afferenti alla sfera sanitaria che comunque trovano diramazione ambito FA a cura CL-SERVISAN, appare oggi necessario dettare delle prime indicazioni ad ogni livello di Comandante di corpo in ordine alle assenze del personale militare di cui in premessa, nel solco dei dettati normativi ed amministrativi delle assenze di seguito indicate, soprattutto alla luce delle prime indicazioni normative in argomento dettate da PERSOMIL con il fg. in riferimento a).

Ciò posto, si ritiene opportuno innanzitutto richiamare l’attenzione:
– sul disposto dell’art. 19, c. 1 del d.l. n. 9/2020 laddove si dispone che il periodo trascorso in malattia/quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a causa del COVID-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. In merito si richiama la disciplina dell’istituto espressa da PERSOMIL quale “licenza straordinaria” da concedere senza tener conto, al momento, del limite massimo previsto in
deroga alle disposizioni impartite con le circolari a riferimento.




b) per il personale in s.p., e c) per il personale volontario;
– sul disposto dell’art. 19, c. 3 del d.l. n. 9/2020 secondo cui le assenze dal servizio derivanti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19, adottati ai sensi del citato art. 3 c. 1 del d.l. n. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge fermo restando che il militare interessato è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio EdO di servizio.

3. Il quadro normativo ad oggi vigente non disciplina altre tipologie di assenze del personale che non possa prestare servizio per effetto del dPCM del 4 marzo 2020 come quella, per esempio, del militare necessitato ad accudire il figlio a causa della sospensione delle attività scolastiche.

Per tali casistiche PERSOMIL ha richiamato la facoltà del Comandante di corpo di concedere una licenza straordinaria “per gravi motivi debitamente documentati” fino a 45 giorni annui, nella misura
necessaria a soddisfare eventuali esigenze connesse con la situazione di emergenza in atto  riferimento d)).

In aggiunta, lo scrivente ritiene di poter invitare le prefate autorità a valutare richieste di congedo parentale anche se presentate con un preavviso inferiore ai cinque giorni, tenendo conto che lo stato
emergenziale ha impedito al militare il rispetto delle tempistiche della norma.

Va da sé che ogni eventuale disposizione che il Governo o la Difesa dovesse eventualmente adottare in materia potrà portare PERSOMIL o lo scrivente a rivisitare le presenti indicazioni, anche con effetto retroattivo.E’ doveroso precisare che quanto in trattazione tende a disciplinare le assenze del personale militare, qualora non già destinatario di particolari disposizioni di impiego.

4. Tutto ciò posto, e restando a disposizione di ogni eventuale e necessaria informazione in merito, si richiede di dare la massima informazione del contenuto della presente a tutto il personale.






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