Con la Circolare di ieri, 6 settembre 2019, l’ Inps ha rimandato al 31 dicembre 2021 la prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche. Il rinvio ovviamente interessa anche il comparto sicurezza e difesa.
La misura probabilmente si è resa necessaria al fine di permettere alle amministrazioni in difficoltà, il corretto inserimento della banca dati di tutto lo storico contributivo dei propri dipendenti , senza così dover incorrere in sanzioni .
La circolare fornisce alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
L’Inps ha voluto anche chiarire alcuni aspetti in merito all’applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
La legge n. 335/1995 -si apprende dalla circolare – ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’articolo 3, commi 9 e 10, la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.
L’articolo 3, comma 9 , ha stabilito altresì che la contribuzione prescritta non può essere
versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto. Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La sospensione dei termini si applica, per espressa previsione normativa, alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i
trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015
La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al
comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995.
In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del
mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
Scarica la Circolare-INPS-numero-122-del-06.09.2019 (1)