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Concorso pubblico per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale

Indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri.

I posti a concorso sono cosi’ ripartiti:

a) 2.910 riservati, ai sensi dell’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta’; il limite massimo d’eta’ e’ elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia’ prestato servizio militare;

c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 703, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita’ di cui all’art.

3, i candidati:

a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse;

b) hanno facolta’ di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell’art. 708, comma 1-bis e dell’art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3.

E’ stabilito in 168 il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalita’ indicate nell’art. 19.

Dette unita’ saranno ripartite in numero di: a) 117 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a); b) 51 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b).

4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra’ essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.

5. Ai sensi dell’art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi’ impregiudicata la facolta’ di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l’anno 2022.

In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvedera’ a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».Per saperne di più clicca QUI

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