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 20 ottobre 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Secondo le ultime indiscrezioni che trovano conferma nell’art. 43 della bozza della manovra, non ci sarà nessuna sterilizzazione dei 3 mesi di aumento dell’aspettativa di vita che, invece, saranno spalmati nel biennio 2027-2028.

Pare che i requisiti per il diritto a pensione saranno incrementati di 1 mese dal 2027 e due mesi dal 2028, con esclusione dei soli lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose previsti dal D. Lgs. n. 67/2011 ed elencate, in maniera completa e dettagliata, dal D.M. 5/2/2018. Più precisamente, l’art. 43 non indica l’aumento dal 2018 in quanto si attende il decreto direttoriale che dovrà deliberare l’aumento della vita media che l’Istat ha calcolato in 3 mesi, ma di fatto è chiaro che sarà di 2 mesi.

Non appartiene a questa categoria, contrariamente al convincimento di alcuni, il personale del Comparto Sicurezza Difesa e Vigili del Fuoco del settore operativo e aeronavale per cui sono previsti requisiti inferiori alla generalità dei pubblici dipendenti e ai lavoratori che svolgono attività usurante e gravosa, in virtu’ della specificità del settore riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 165/1997.

Tuttavia tali requisiti, ai sensi del d.l. n. 78/2009, sono agganciati alla progressione della vita attesa. Inoltre, l’art. 42 della bozza della manovra, prevede, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 43, ulteriori 3 mesi di aumento dei requisiti per il diritto alla pensione per il personale del Comparto Sicurezza Difesa e Vigili del Fuoco del settore operativo e aeronavale.

Lo specchio a seguire indica quali saranno i requisiti nel tempo, significando che nulla cambia, invece, per i limiti di età, come chiarito nell’articolo pubblicato il 15 gennaio 2025.

Infine, si presume che la ripartizione dell’aumento dell’aspettativa di vita, in parte nel 2027 e in parte nel 2028, non apporterà modifiche al coefficiente di trasformazione, nel senso che sarà meno favorevole nella stessa misura sia per il personale collocato in congedo nel 2027 che quello che smetterà di lavorare nel 2028.

Tale tesi trova fondamento nel fatto che tali coefficienti sono aggiornati con cadenza biennale e tengono conto dell’aspettativa di vita definita dall’Inps a prescindere dall’impatto sui requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza. In sintesi, nel calcolo per la determinazione del coefficiente di trasformazione del biennio 2027-2028 sarebbe stato comunque valutato l’aumento di 3 mesi della vita media anche se tale incremento fosse stato sterilizzato ai fini del requisito del diritto a pensione.

Coefficienti che, come oramai noto a tutti, sono parametri che traducono in pensione annua il montante contributivo accumulato dal lavoratore dal 1996 alla data del pensionamento, cioè la cd. quota C (quota contributiva) che si aggiunge alla quota A e B (quote retributive) per coloro che rientrano nel sistema di calcolo misto (meno 18 anni al 31/12/95).

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