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COME PORTARE IN DEDUZIONE IL RISCATTO AI FINI DEL TFS

 29 aprile 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Domanda

Spett.le redazione di NSM mi chiamo FILIPPO Anastasio e sono un 1° Lgt. attualmente in quiescenza. Con la presente, desidero cortesemente richiedere chiarimenti in merito alla possibilità di portare in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi, modello 730, gli importi relativi ai riscatti già pagati sul Trattamento di Fine Servizio (TFS), in particolare quelli effettuati per finalità di anticipo o integrazione pensionistica.

In particolare, sarei interessato a conoscere:
1. Se tali importi sono effettivamente detraibili o deducibili e in quale misura;
2. Quali documenti occorre presentare al CAF o al commercialista per usufruire dell’eventuale beneficio fiscale;
3. In quale sezione del modello 730 andrebbero indicati tali importi;
4. Se esistono specifiche normative o circolari dell’Agenzia delle Entrate di riferimento.
Ringraziando sin d’ora per la disponibilità e confidando in un vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 

Risposta Premesso che l’importo pagato per il riscatto, al fine di incrementare gli anni utili per la determinazione del Tfs, costituisce un onere deducibile e non detraibile, alla domanda non è possibile dare una risposta esaustiva, in quanto non è stato indicato come e quanto l’onere di riscatto è stato pagato, pertanto le ipotesi sono le seguenti:

1. Se il pagamento è avvenuto in unica soluzione, sarà cura dell’interessato o dell’intermediario autorizzato inserire l’intero importo nell’apposita sezione e rigo della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo al versamento (730/2025 redditi 2024: SEZIONE II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo – Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali);

2. se il riscatto è stato presentato contestualmente alla domanda di cessazione dal servizio, l’interessato non ha alcuna incombenza perché il contributo verrà trattenuto in unica soluzione all’atto della liquidazione del Tfs e l’importo da portare in deduzione sarà inserito, con automatismo, nel 730 precompilato relativamente alla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di pagamento della prima rata del Tfs (12 mesi per le cessazioni per limite di età o 24 mesi per i pensionamenti di anzianità).

Con l’occasione si approfitta per sottolineare che anche se pagato a rate l’onere di riscatto è deducibile dal reddito per l’importo trattenuto, infatti il datore di lavoro provvede, automaticamente, a portare in deduzione dalla retribuzione imponibile la rata mensile trattenuta, riportando nella Certificazione Unica il totale delle somme pagate a tale titolo nell’intero anno.

Per esempio, per una maggiorazione di due anni dal costo di 4.500 euro pagato attraverso n. 24 rate di 195 euro (interessi del 2% annuo), con decorrenza dal 01/04/2025 e termine il 31/03/2027, nella Certificazione Unica 2026 redditi 2025 sarà riportato, nell’apposita sezione e rigo, l’importo di 1.755 euro (195 x 9 mesi) quale onere già portato in deduzione dal reddito dal datore di lavoro.

Stesso procedimento con cui saranno portate in deduzione le rate trattenute nel 2026 e 2027 che, in sostanza, permetterà di ridurre l’imposta di più annualità, a differenza del pagamento in un’unica soluzione che consente il recupero fiscale totale con la prima dichiarazione dei redditi utile. Lo specchio a seguire mostra come la trattenuta di riscatto modifica la busta paga.


In sintesi, la trattenuta di riscatto, diminuendo la base di calcolo su cui determinare l’Irpef, riduce la tassazione facendo sì che un contributo mensile di 195 euro di fatto comporti una diminuzione dello stipendio netto di 120 euro

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