Persomil , Ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare”, ha reso nota la graduatoria valida al fine della cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2019 degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.
A seguito della direttiva n. M_D GMIL REG2019 0094474 del 4 febbraio 2019 sono stati
redatti gli elenchi, in ordine decrescente di età anagrafica e, a parità di età, in ordine di
anzianità di grado, degli Ufficiali e dei Marescialli che hanno presentato domanda di cessazione
anticipata dal servizio ai sensi della normativa in oggetto .
Al riguardo, si fa presente che, alla data odierna, i titolari del beneficio sono individuati nei
primi 55 Ufficiali e 297 Marescialli compresi nei rispettivi elenchi.
Per quanto precede, le domande presentate dai restanti Ufficiali e Marescialli non sono
accolte. Quanto sopra a meno di revoche –prodotte secondo quanto indicato al para 4.,
sottopara c. e d. della citata circolare del 4 febbraio 2019– delle domande a suo tempo
avanzate da parte dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero in caso
di cessazione dal servizio dei medesimi per altra causa, avvenuta prima del collocamento in
ausiliaria. Il verificarsi di tali circostanze comporterà l’ammissione al beneficio in oggetto del
personale che negli elenchi di cui sopra occupi la posizione immediatamente successiva a
quella dell’ultimo ammesso al beneficio e via di seguito.
Ciò, sempre che la Direzione Generale sia informata della detta cessazione in tempo utile, non potendosi, come è noto, disporre collocamenti in ausiliaria, a mente delle disposizioni in oggetto, oltre la data del 31 dicembre 2019.
Agli Ufficiali e ai Marescialli esclusi dall’applicazione del beneficio non verrà, invece, fornita
alcuna ulteriore comunicazione, eccettuato il caso in cui essi subentrino nel titolo al
collocamento in ausiliaria –per i motivi sopra menzionati– a coloro che attualmente sono
compresi rispettivamente tra i primi 55 e 297 nominativi degli elenchi allegati.
Ai richiamati militari dovrà essere, altresì, rappresentato che avverso la presente è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e
120 giorni dalla data di notifica.
Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta
che, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il
contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).
7. Si rammenta che il personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 2. ha facoltà
di esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile
1997, n. 165, come previsto dall’art. 1865 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei
contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.
A tal fine, detto personale –valutata la propria posizione pensionistica e verificata attentamente
l’eventuale convenienza di tale opzione – improrogabilmente entro 15 giorni dalla
pubblicazione della presente circolare, dovrà inviare a questa Direzione Generale (4^
Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali), per il tramite del Comando di
appartenenza, la dichiarazione di cui al fac-simile in allegato D, agli indirizzi di posta
elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it.
Sarà cura dei citati Comandi/Enti trasmettere, con la massima tempestività, le istanze
eventualmente prodotte, utilizzando i citati indirizzi di posta elettronica; nell’oggetto della
comunicazione con cui si inviano le istanze dovrà essere riportata, oltre al grado, nome e
cognome, la seguente dicitura: “OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997”.
Si precisa, inoltre, che la medesima facoltà di optare per il montante contributivo potrà essere
esercitata –con modalità che saranno comunicate da questa Direzione Generale– anche dai
militari compresi in elenco, ma non in posizione utile, in virtù della citata possibilità di questi
ultimi di subentrare nel collocamento in ausiliaria a seguito di revoche delle domande da parte
dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero di cessazione dal servizio
dei medesimi per altra causa.
8. Si dispone, infine, che i Comandi, con la massima celerità, svolgano i seguenti adempimenti:
ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis del Decreto Legislativo
15 marzo 2010, n. 66, dovrà essere inviata a questa Direzione Generale
–relativamente al personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 2.–
l’attestazione di aver prestato servizio “senza demerito” nell’ultimo quinquennio,
redigendo il fac-simile allegato alla circolare n. M_D GMIL REG2017 0399353 del 6
luglio 2017 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite;
ai fini dell’aggiornamento della Banca Dati del personale in ausiliaria (costituita presso
questa Direzione Generale per la gestione dell’eventuale impiego di tale personale presso
l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni), deve essere inviata a questa
Direzione Generale la “Scheda notizie” in formato ODS, da compilare, esclusivamente nei
confronti del personale da collocare in ausiliaria (non di quello che opta per “l’incremento
del montante”), seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n. M_D
GMIL REG2018 0638751 del 6 novembre 2018. Di seguito le graduatorie:
ELENCO SOTTUFFICIALI ( scivolo)
DICHIARAZIONE DEL “DIRITTO DI OPZIONE”