L’art. 12 nn. 4 e 5 del Regolamento di servizio della Polizia di Stato di cui al DPR 782/1985, prevede una sanzione disciplinare pecuniaria in alcune particolari situazioni. Nel caso che vi descriviamo di seguito, il Questore ha ritenuto opportuno applicare la sanzione disciplinare nei confronti di un Agente della polizia di Stato, reo di aver sposato una pornostar.
Il poliziotto però ha impugnato il provvedimento ed è riuscito a dimostrare ai giudici del Tar di non essere a conoscenza che la moglie fosse un’ attrice hard.
Inutile invece la sua difesa iniziale. Nel ricorso gerarchico infatti, l’Agente aveva presentato una memoria scritta particolarmente esaustiva, ma l’Amministrazione non aveva ritenuto sufficienti le motivazioni addotte, malgrado nei contenuti vi fosse rivelato che l’uomo non fosse assolutamente a conoscenza della doppia vita della consorte e avesse troncato qualsiasi rapporto con lei non appena ne fosse venuto a conoscenza.
Il Consiglio dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sezione Prima, ha accolto le giustificazioni del poliziotto .
L’Amministrazione – sostengono i giudici – contesta al ricorrente nel provvedimento disciplinare la frequentazione di una persona che non gode di pubblica estimazione perché protagonista di film hard. Se il fatto fosse provato potrebbero richiamarsi le norme del codice disciplinare utilizzate nel provvedimento solamente se la vicenda fosse di dominio pubblico.
Ma nel caso di specie – continuano i giudici – il Questore non ha provato che il ricorrente avesse continuato la relazione anche dopo aver appreso che la stessa aveva iniziato a muoversi nel mondo dei filmati porno, andando a girare due film nella repubblica ceca. Il ricorrente ha provato di aver cambiato domicilio abbandonando la casa ove conviveva con la donna e dagli elementi raccolti dall’Amministrazione risulta che, al momento della contestazione dell’addebito, la ex convivente aveva appena cominciato la sua attività ritenuta disdicevole.↓
Mancando la prova della consapevolezza da parte del ricorrente di convivere con una porno star – concludono i giudici – viene meno la tipicità della contestazione ed il provvedimento è illegittimo e va annullato con restituzione al ricorrente di quanto indebitamente trattenuto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.