Civili Difesa: Aggiornamento indicazioni in materia di misure di sostegno ai lavoratori in condizione di fragilità.

Si fa seguito alle circolari a) e b) con le quali sono state fornite indicazioni in materia di sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità, attesa l’avvenuta cessazione al 30 giugno 2021 della tutela accordata dall’art. 26 comma 2 e 2-bis decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27.

In primo luogo occorre evidenziare che il D.l. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n.87, ha disposto con l’articolo 11 la proroga, fino al 31 luglio 2021 (data della fine dello stato di emergenza stabilito dall’art 10 comma 1 del D.l. cit.) dell’articolo 83 del D.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, disciplinante la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili ed in condizioni di comorbilità/età, finalizzata alla verifica
delle condizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.

In secondo luogo, giova rilevare che già l’articolo 39 del D.l n. 18/2020, così come convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm.ii., stabiliva che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/1992, gli immunodepressi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressione, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modo agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Pertanto, alla luce del quadro normativo esposto – da cui si evince un chiaro intento del legislatore volto a tutelare le categorie dei lavoratori più esposti al rischio derivante dallo stato emergenziale di pandemia – e nell’ambito dell’autonomia organizzativa del datore di lavoro, in aggiornamento a quanto indicato nelle circolari a seguito, fino al 31 luglio 2021, il personale individuato come fragile in forza del parere del medico competente che ha prescritto o prescriva l’accesso al lavoro agile del medesimo quale modalità prescrittiva, e quello individuato dal sopracitato art. 39, svolgerà di norma la prestazione in modalità agile.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente al personale della propria U.O., consultabile – unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della
gestione dell’emergenza epidemiologica – sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”. Per la circolare integrale, clicca QUI

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