Circolare esplicativa sul moltiplicatore x 5

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Previmil ha rilasciato una circolare esplicativa circa l’applicazione delle innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
– esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai
fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
– modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare  destinatario del sistema contributivo del pro-rata. NSM la propone integralmente:

Come è noto, con la circolare a seguito b) la Scrivente ha fornito indicazioni circa i riflessi pensionistici prodotti dalle disposizioni di interesse contenute nel decreto legislativo di “riordino” dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dell’Arma dei CC in oggetto, facendo riserva di eventuali e più puntuali istruzioni non appena concluso l’approfondimento degli effetti complessivi prodotti dalle norme sulle posizioni pensionistiche degli amministrati.

In particolare, occorre chiarire in questa sede la portata applicativa dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 94/2017 concernente il “riordino”, ai sensi del quale: “Il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.
Al riguardo, l’INPS – Direzione Centrale Pensioni – Area Normativa Pensioni, con la nota in riferimento, allegata in copia e a cui si rimanda per le indicazioni di dettaglio, ha chiarito che “l’incremento (c.d. ‘moltiplicatore’) entra di fatto nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere, cioè, dopo aver
determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. “doppio calcolo”) atteso anche che il momento dell’opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza”.

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Tutto ciò premesso, per le cessazioni dal servizio da liquidare in un sistema contributivo pro-rata, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, occorrerà operare secondo le modalità di cui all’allegata nota dell’Istituto previdenziale.

Per quanto concerne, invece, l’importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, il medesimo Organo previdenziale, recependo nella sostanza l’avviso di questa D.G. con la nota aseguito a) ha precisato che, in conformità con la locuzione legislativa quale “base imponibile dell’ultimo anno di servizio”, la stessa non è da intendersi come “retribuzione contributiva percepita
alla cessazione annualizzata”, bensì “quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio”, comprensiva della 13^ mensilità, dell’aumento figurativodel 15%, delle competenze accessorie effettivamente percepite nell’anno (da intendersi quale arco temporale – 360 giorni a ritroso – oggetto di valorizzazione) per la parte eccedente la maggiorazione
del 18%.

Detta ultima interpretazione della norma rende in linea di massima più favorevoli gli effetti del moltiplicatore per quel personale che nell’ultimo anno di servizio abbia percepito emolumenti accessori di rilevante entità – derivanti, ad esempio, dalla sommatoria di: missioni all’estero, lavoro straordinario, compensi forfettari, indennità varie, etc. -, fatta salva, beninteso, l’applicazione del succitato criterio del cd. “doppio calcolo” previsto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.
Gli Enti/Comandi in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alle presenti
disposizioni e a divulgarle ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori dei trattamenti pensionistici provvisori al personale militare, fermo restando che la circolare può essere acquisita dal sito internet di questa Direzione Generale all’indirizzohttp://www.previmil.difesa.it.


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