Ecco gli aumenti previsti per il personale non dirigente delle Forze Armate 2016- 2018

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Pubblichiamo di seguito, il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018 – Trattamento economico.↓

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 in data 2 maggio 2018, supplemento ordinario n. 21/L, è stato pubblicato il D.P.R. indicato in oggetto.
In aderenza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica, con esclusione dei Colonnelli e Ufficiali Generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente.

Inoltre, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, sono esclusi, dall’applicazione dello stesso gli Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello – e gradi equipollenti – destinatari dell’istituto della omogeneizzazione stipendiale/economica, secondo i dettami fissati dall’articolo 1802 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dalle pertinenti circolari applicative;
alla data del 31 dicembre 2017 per gli Ufficiali in parola che rivestono il grado di Maggiore e di Tenente Colonnello (e corrispondenti) il D.P.R in esame cessa di produrre i suoi effetti, a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La concertazione in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2016 al 2018 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrà procedere all’attribuzione, nei riguardi del personale interessato, di un elemento provvisorio della retribuzione nelle modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. in esame.
Ciò premesso, con la presente circolare, si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO
a. Nuovi parametri stipendiali (Art. 2, 1°- 2°- 3°- 4° – 6° comma) Il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come modificato dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica, l°  ottobre 2010, n. 185, è stato determinato come di seguito specificato:

– dal 1°gennaio 2016 è fissato in euro 174,62 annui lordi. I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 1 in allegato “B”;
– dal 1° gennaio 2017, è fissato in euro 175,71 annui lordi. I correlati
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– dal l° ottobre 2017, fermo restando il valore del punto parametrale fissato in euro 175,71 annui lordi, il trattamento stipendiale, tenuto conto della scala parametrale così come modificata dall’articolo 10, comma 6, del D.Lgs n. 94/2017 è quello riportato nella tabella 3 posta in allegato “D”;

– dal l° gennaio 2018 è fissato in euro 178,05 annui lordi. I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 4 in allegato “E”.
Le modifiche del punto parametrale di cui ai precedenti alinea determinano, altresì,l’incremento della paga giornaliera per il personale volontario in ferma prefissata. Gli importi spettanti sono quelli riportati in tabella 5 in allegato “F”.
Resta invariata l’attribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti) previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 193/2003.
I valori stipendiali come sopra determinati assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione come quantificato nella circolare citata a seguito.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del provvedimento in questione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull’assegno alimentare e negli altri casi previsti secondo la normativa in vigore.

b. Importo aggiuntivo pensionabile (Art. 4)
A decorrere dal l° gennaio 2018, le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 185/2010, e di cui all’articolo l0, comma 7 del D.Lgs. n. 94/2017 sono state rideterminate come riportato nella tabella 6 posta in allegato “G ”.

c. Importi una tantum (Art. 5)
Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto al personale destinatario del provvedimento di concertazione in esame, un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue rispettivamente di euro 48,40 ed euro 166,04.
Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

d. Indennità di impiego operativo di base (Art. 9)
A decorrere dal l° gennaio 2018, l’indennità di impiego operativo di base, per il personale che riveste il grado di Sergente Maggiore Capo (e corrispondenti) con 29 anni di anzianità di servizio è fissata nell’importo mensile lordo di euro 306,55.
e. Assegno funzionale (Art. 18)

Nei riguardi del personale del ruolo Volontari in Servizio Permanente con 17 anni di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura dell’Assegno Funzionale di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è incrementata di 10,00 euro.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE
a. Lavoro straordinario (Art. 6)
A decorrere dal l° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 185/2010, come integrate dall’articolo l0, comma 8, del D.Lgs n. 94/2017, sono rideterminate negli importi di cui alla tabella 7 in allegato “H”.
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b. Compenso forfetario di impiego (Art. 7)
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego fissate dall’articolo 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171, come integrate dall’articolo l0, comma 14, del D.Lgs n. 94/2017, sono rideterminate negli importi di cui alla tabella 8 in allegato “I”.

c. Compenso forfetario di guardia (Art. 8)
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia fissate dall’articolo  13, comma 2, del D.P.R. n. 171/2007, come integrate dall’articolo l0, comma 13, del D.Lgs n. 94/2017, sono rideterminate negli importi di cui alla tabella 9 in allegato “L” Per continuare a leggere , visualizzare el tabelle parametrali e scaricare il provvedimento integrale, clicca QUI o continua su pagina 2

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