https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201908618&nomeFile=202003624_11.html&subDir=Provvedimenti

Chiusura dell’ente e legge di trasferimento del militare. Il Consiglio di Stato boccia i Tar.

Le sentenze dei Tar, favorevoli ai militari trasferiti per esigenze dell’amministrazione ma che non avevano ricevuto alcun incentivo economico ( ex lex. 100), vengono sistematicamente bocciate dal Consiglio di Stato.

Malgrado la sentenza che vi proponiamo risalga soltanto allo scorso 8 giugno 2020, il Consiglio di Stato si era già espresso in precedenza sul tema ( leggi QUI). L’indirizzo dei giudici quindi appare chiaro e quei militari che avevano visto riconoscersi dai vari Tar il diritto alla corresponsione della legge di trasferimento, probabilmente e con enorme rammarico saranno costretti a rivedere le proprie aspettative.

La sentenza che vi proponiamo riguarda un primo maresciallo dell’Aeronautica Militare, trasferito dall’originaria sede di servizio ad una nuova sede di servizio a causa della soppressione della prima, dovuta a misure riorganizzative dell’amministrazione di appartenenza. Per lui la sentenza del Consiglio di Stato seguita all’appello del Ministero della Difesa, è impietosa, niente indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Eppure il Tar aveva espresso un parere abbastanza esaustivo.Di seguito le motivazioni dei giudici di entrambe le sedi di giudizio. 

In occasione della chiusura dell’ente,  il Ministero della Difesa ha domandato al militare di indicare due sedi di possibile destinazione. Il militare, dopo aver indicato le possibili nuove sedi di assegnazione nel giugno 2013, stante l’indisponibilità di un posto nel ruolo dei marescialli nelle sedi indicate, all’esito di una consultazione con l’amministrazione, è stato trasferito in un’altra base, per la quale aveva comunque manifestato un gradimento.

Il provvedimento dell’amministrazione impugnato nel presente processo ha qualificato il mutamento della sede come trasferimento d’ufficio e ha espressamente previsto l’esclusione di oneri economici in capo all’amministrazione.

Il militare ha impugnato il provvedimento ottenendo l’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale amministrativo regionale . I giudici del Tar hanno cosi motivato la sentenza:↓

POTREBBE INTERESSARTI: L’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ GENERICAMENTE MOTIVARE IL DINIEGO  DEL TRASFERIMENTO( SENTENZA CONSIGLIO DISTATO)

Dopo aver qualificato il trasferimento del militare come “trasferimento d’autorità” e non come “trasferimento su richiesta del dipendente”, essendo esso scaturito dalla soppressione della sede di servizio del militare per esigenze di riorganizzazione dell’amministrazione, il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa, per fruire del beneficio economico ed ha, pertanto, ritenuta illegittima la decisione dell’amministrazione.

 Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Stralcio della sentenza del Consiglio di Stato (8 giugno 2020)

L’appello è fondato e va accolto.

Il Ministero – sostengono i giudici – ha dato prova della volontà abdicativa espressa dal militare, nell’ambito del procedimento amministrativo che ha portato alla scelta della sede presso la quale trasferirsi a seguito della soppressione di quella originaria d’appartenenza.

L’oggetto primario della presente controversia consiste nello stabilire se la rinuncia al credito – formulata dal sottufficiale nei termini soprariportati – fosse o meno valida, non essendo stata formalizzata nell’apposita sede conciliativa protetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2113 cod. civ. e 409 cod. proc. civ..

La volontà espressa dal militare matura nell’ambito di una procedura volta a consentirgli di scegliere fra due diverse opzioni di determinazione della nuova sede: l’una su base sostanzialmente volontaria, nella quale si dà all’interessato facoltà di scelta fra le sedi disponibili, anche con precedenza rispetto a colleghi più anziani o con più titoli, rinunciandosi, però, in tal caso, alla fruizione dell’indennità economica, e l’altra, invece, che prospetta, effettivamente, un trasferimento d’autorità, nel quale la sede è espressa unilateralmente dall’amministrazione, con riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, dell’indennità di legge.

Il militare sceglie dunque liberamente fra quale delle due modalità optare, fruendo in entrambi i casi di alcune agevolazioni.

Nella prima delle due alternative, che coincide con quella prescelta dal militare, egli ha comunque fruito dell’assegnazione di una sede a lui più congeniale rispetto a quelle che gli erano state prospettate dall’amministrazione, previa rinuncia al beneficio di legge.

Non si tratta, dunque, di una rinuncia tout court, quanto, piuttosto, della scelta di una modalità condivisa di determinazione della sede che arreca all’interessato vantaggi di natura diversa (non economici), rispetto a quelli (economici) che scaturirebbero ove la determinazione della nuova sede fosse dipesa da una scelta unilaterale da parte dell’amministrazione.

La tesi di parte appellante( Stato maggiore Difesa) può effettivamente essere accolta, dovendosi considerare quella espressa dal militare come la scelta consapevole di una determinata procedura di trasferimento che, a fronte di alcuni concreti benefici di carattere non economico, ha determinato la perdita di quelli di carattere prettamente economico.

Permettere al militare che ha optato per il procedimento che gli ha consentito l’indicazione delle sedi di servizio di suo gradimento, significa permettergli di porre in essere un comportamento sostanzialmente ingiustificato e scorretto e di ritrattare quella che è stata una volontà liberamente espressa e di fruire, come pure osservato dal Ministero, sia dei benefici riconosciuti dalla procedura di scelta “concordata” sia dai benefici economici che sarebbero invece scaturiti a fronte di un trasferimento veramente imposto “d’autorità” verso sedi unilateralmente prescelte dall’amministrazione.

In conclusione, l’appello va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


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