Chiedono nuove elezioni della Rappresentanza – Mille proroghe legittimo per il Tar

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
omissis,  rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Federico Dinelli, Giuliano Gruner, con domicilio eletto presso il loro studio, via Filippo Ermini, 68;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

– del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell’art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;

per la condanna delle Amministrazioni ad indire le elezioni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti sono tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lazio.

Premettono, in fatto, di essere in attesa del rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ma che in forza del “decreto mille-proroghe” (d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017), la durata del mandato dei componenti precedentemente eletti, dopo una prima proroga già disposta sino al 30 maggio 2017 ad opera del precedente decreto del 2015, è stata nuovamente prorogata ex lege fino al 30 maggio 2018.

Ritenendo detta proroga illegittima e gravemente lesiva dei loro diritti, hanno pertanto adito questo Tar per ottenere la condanna delle Amministrazioni in epigrafe ad indire le elezioni, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, proponendo altresì istanza di misure cautelari.

Hanno quindi formulato un unico motivo di diritto per “incostituzionalità dell’art. 8, comma 5 bis, del d.l. n. 244/2016, come modificato dalla l. n. 19/2017, per contrasto con gli artt. 52, comma 3; 2 e 3 della Cost.”

Sostengono i ricorrenti che la richiamata disposizione del decreto mille-proroghe, che ha modificato l’art. 2257 del d.lgs. n. 66/2010, prevedendo che “1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 maggio 2018.

1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2018”, ha comportato, per l’effetto, il superamento della durata massima del mandato, prevista dall’art. 883, DPR n. 90/2010, ponendosi in contrasto con il dettato della Costituzione.

In particolare, il suddetto art. 8, comma 5 bis violerebbe il precetto contenuto all’art. 52 Cost., secondo cui “l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, impedendo ai militari stessi di esercitare il loro diritto di elettorato attivo e passivo concernente i loro rappresentanti, senza che emerga alcuna ragione, di ordine organizzativo o economico, ovvero di altra natura, a supporto della scelta legislativa.

Ne seguirebbe allora anche un contrasto col principio di ragionevolezza, desumibile dall’art. 3 Cost., nonché con l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nel contesto delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Lazio, che, con memoria, hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva del MEF, da un lato, e la carenza di interesse dei ricorrenti, dall’altro, argomentando poi per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Con ordinanza n. 8479/2017, in considerazione della necessità di approfondire la questione nella più opportuna sede del merito, ne è stata fissata la trattazione prima della scadenza della proroga, disponendo inoltre acquisizione documentale.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, ad un esame più approfondito della questione, ritiene di poter fare a meno della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, richiesta in sede istruttoria e tuttavia non prodotta, non ravvisando ex actis la “non manifesta infondatezza” della questione per la rimessione al Giudice delle leggi.

Può pertanto prescindersi dalla preliminare eccezione di carenza di interesse dei ricorrenti, formulata dall’Amministrazione in ragione dell’assenza di elementi utili a provare perché, e in quale modo, il contestato rinvio delle elezioni lederebbe la loro sfera giuridica.

Come visto in fatto, i ricorrenti lamentano che il legislatore, disponendo la proroga del mandato degli organi rappresentativi militari (già disposta col precedente decreto mille proroghe del 2015), avrebbe leso, irragionevolmente e senza ulteriori giustificazioni legate all’organizzazione o a vincoli di spesa, il loro diritto di elettorato, carattere essenziale dello spirito democratico che deve informare anche l’ordinamento militare.

Tale impostazione non può però condividersi alla luce delle argomentazioni fornite dalla difesa erariale – che parte ricorrente non ha contestato – le quali hanno chiarito le ragioni poste alla base della proroga in contestazione, ravvisandole nelle esigenze organizzative, legate, dapprima, al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (in virtù della delega contenuta nella l. n. 124/2015), poi, alla riforma del Corpo forestale e al suo assorbimento in parte nell’Arma dei Carabinieri (d.lgs. 177/2016), da contemperarsi con la necessità di assicurare il funzionamento degli organi di rappresentanza militare senza soluzione di continuità, durante il tempo necessario a che la nuova situazione organizzativa si stabilizzasse – tempo che il legislatore, nella propria discrezionalità, ha ritenuto congruo fissare in un ulteriore anno (fino appunto al 30 maggio 2018).

La stessa Corte Costituzionale ha più volte messo in luce le esigenze funzionali e la peculiarità dell’ordinamento militare (ex multis, sent. nn. 449/1999; 113/1997; 197/1994), pur ribadendo che lo stesso non è avulso dal sistema generale delle garanzie costituzionali.

E proprio in ragione dell’assoluta specialità della funzione delle Forze armate, non possono tralasciarsi le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che lo contraddistinguono rispetto alle altre strutture statali, e che pertanto giustificano quelle limitazioni che sono funzionali a garantire l’efficienza dello strumento militare.

È quindi in tale ottica che va letta la ratio sottesa all’8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, non consentendo, le particolari e contingenti esigenze organizzative prima viste, di ritenere la proroga illegittima, e prima ancora irragionevole.

Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso va quindi respinto.

In ragione della novità delle questioni, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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