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Chiede un prestito ma modifica il documento rilasciato dal comando. Militare dell’Aeronautica sospeso dal servizio

Un militare dell’ Aeronautica dopo aver modificato il documento rilasciato dal proprio comando che gli sarebbe servito per richiedere un prestito ad una finanziaria, ha dovuto fare i conti con il regolamento di disciplina militare, ma non solo….

La vicenda trae origine da una richiesta di prestito personale avanzata dal militare ad una società finanziaria, la quale, nel corso della relativa istruttoria, aveva chiesto al Comando di appartenenza del militare chiarimenti, inviando copia dell’attestazione di appartenenza all’amministrazione a tal fine allegata dall’interessato. Il militare, venuto a conoscenza della richiesta, provvedeva ad inviare immediatamente il documento originale alla finanziaria, ma ormai era troppo tardi.

Dai riscontri effettuati dall’amministrazione, era emerso che il  maresciallo aveva consegnato alla finanziaria un documento non corrispondente a quello che gli era stato rilasciato dal Comando, risultandone omesse alcune annotazioni indicanti la sussistenza di due procedimenti penali a suo carico. 

Alla luce dei fatti, il Comando interessava la competente Stazione dell’Arma dei Carabinieri dell’Aeroporto che , dopo aver svolto le relative indagini, riferiva che il militare era stato deferito sia all’autorità giudiziaria ordinaria sia a quella militare per le ipotesi di reato di cui agli articoli 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), 56 e 640 c.p. (tentata truffa).

La Procura Militare però archiviava quasi subito il procedimento, non ritenendolo di  propria competenza. La Procura della Repubblica invece comunicava al Comando di appartenenza del militare che, a seguito della ricezione della suddetta notizia di reato, era stato incardinato un procedimento penale e che detto procedimento si trovava nella fase delle indagini preliminari.

Alla luce di tale circostanza, il Comandante di Stormo proponeva di rinviare l’esame disciplinare della vicenda all’esito del procedimento penale della Procura. La proposta però non veniva condivisa dal comando dell’Ente superiore, che disponeva una inchiesta formale con conseguente nomina di un ufficiale inquirente, il quale, nella “relazione finale” redatta in data 24 gennaio 2018, riferiva di aver accertato la fondatezza degli addebiti contestati all’interessato.

Nel 2018, il Comandante che aveva disposto l’inchiesta formale,  proponeva alla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa di irrogare la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di mesi uno, sanzione che veniva successivamente inflitta con la seguente motivazione:

Sottufficiale dell’Aeronautica Militare alterava la dichiarazione redatta dal Comando di appartenenza, allegata a una richiesta di finanziamento inviata a una società finanziaria, in modo che non risultassero le annotazioni che avrebbero potuto pregiudicare l’erogazione del prestito. Tale condotta è censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito e al senso di responsabilità, nonché con il contegno esemplare che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza e, quindi, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene”.il  militare veniva sanzionato con la sospensione dall’ impiego per un mese.

Il maresciallo impugnò la sanzione di Stato tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per diversi motivi, tra i quali lo stesso procedimento penale ancora in corso e per il quale, in teoria, potrebbe ancora essere assolto. Di seguito uno stralcio della sentenza.

L’atto di avvio del procedimento disciplinare di stato -sostengono i giudici –  è costituito dall’inchiesta formale (che comporta la contestazione degli addebiti all’incolpato) e che tale procedura è espressamente finalizzata ad accertare la sussistenza o meno di una infrazione disciplinare passibile di una delle sanzioni di stato previste dall’art. 1357 COM.

Ulteriormente rilevante, nella fattispecie in esame, appare il disposto dell’art. 1393, comma 1, COM, nella parte in cui prevede che “l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale”.

 Nell’attuale assetto, i due procedimenti procedono di norma parallelamente, a meno che l’accertamento del fatto non presenti particolare complessità ovvero l’autorità competente ritenga di non disporre di sufficienti elementi conoscitivi “all’esito di accertamenti preliminari”.

Deve pure essere qui ricordato che, a salvaguardia della coerenza del sistema, il legislatore ha previsto al comma 2 dell’art. 1393 COM che “se il procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale ( quello della Procura Ordinaria) è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione (che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso),  il procedimento disciplinare , previa istanza di  parte (depositata entro 6 mesi) può essere riaperto per modificarne o confermarne l’atto conclusivo all’esito del giudizio penale”.

Il Comandante di Stormo -sostiene il collegio- aveva espresso l’avviso che fosse necessario attendere “gli esiti del procedimento penale instaurato presso la giustizia ordinaria del Tribunale di Tivoli, al fine di acquisire elementi probanti in relazione alla vicenda esaminata, tuttora in una fase dalle risultanze incerte”.

Detta proposta è stata, quindi, formulata, nell’ambito delle sue attribuzioni, dal Comandante di corpo, il quale aveva evidentemente ritenuto di non disporre di “elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”, e ciò indipendentemente dalle diverse valutazioni cui è successivamente pervenuta l’autorità competente a disporre l’inchiesta disciplinare.

Al riguardo, deve rilevarsi che la circolare “Guida tecnica – procedure disciplinari “, ed. 2016, edita dalla Direzione generale del personale militare, prevede che sia l’autorità di vertice preposta alla valutazione dell’eventuale avvio dell’inchiesta formale a “concludere” formalmente gli accertamenti preliminari entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’amministrazione. 

L’amministrazione quindi ha condotto in forma autonoma gli approfondimenti del caso – invero, nella fattispecie non particolarmente complessi –, né può invero pervenirsi a conclusioni diverse, tenuto conto del fatto che il procedimento penale innanzi richiamato era ancora pendente.

L’amministrazione, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla conseguente sanzione da infliggere.



Il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di  valutazioni  inficiate da travisamento dei fatti o che il convincimento dell’amministrazione medesima non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità , circostanze che nel caso di specie evidentemente non ricorrono.

Del pari convincenti, a parere del Collegio, sono le controdeduzioni prodotte dall’amministrazione circa le valutazioni del comportamento del sottufficiale, ritenute in sede di procedimento disciplinare in contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito ed al senso di responsabilità, nonché in relazione al contegno esemplare che ogni militare è tenuto ad osservare in ogni circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione di appartenenza, elementi che risultano espressamente indicati nell’atto di contestazione dell’addebito.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


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