La Suprema Corte respinge il ricorso di un militare della Guardia di Finanza condannato per avere occultato redditi derivanti dalla locazione di un immobile. Per integrare il reato non è necessario che il militare stia esercitando le proprie funzioni: è sufficiente la qualità di appartenente al Corpo e un accordo finalizzato a frodare l’Erario
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema particolarmente delicato per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, chiarendo i confini del reato di “collusione con estranei per frodare la finanza”, previsto dall’articolo 3 della legge n. 1383 del 1941.
Con la decisione adottata a giugno 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di un militare, confermando la responsabilità penale riconosciuta dalla Corte militare di appello di Roma. La vicenda riguardava due immobili concessi in locazione e la contestazione di redditi non dichiarati all’Amministrazione finanziaria.
Le locazioni e i redditi non dichiarati
Secondo quanto ricostruito nelle sentenze di merito, il militare, proprietario di un immobile sito in una città della Sicilia, avrebbe concesso l’appartamento in locazione a due diversi soggetti senza stipulare regolari contratti di locazione.
Nel primo caso sarebbe stato registrato un contratto di comodato gratuito, mentre il proprietario avrebbe ricevuto dalla conduttrice somme periodiche, complessivamente quantificate tra 12.000 e 15.000 euro, formalmente indicate come rimborso forfettario delle spese di gestione dell’immobile.
Nel secondo caso, invece, il militare avrebbe ricevuto 480 euro al mese in contanti, senza regolare contratto di locazione e senza emissione di ricevute. Le condotte avrebbero determinato, secondo l’accusa, l’evasione di imposte per oltre 4mila euro nel primo caso e oltre 2.000 nel secondo.
La Corte militare di appello di Roma, con sentenza emessa a ottobre 2025, aveva quindi riformato la decisione del Tribunale militare di Napoli, riconoscendo la responsabilità dell’imputato per il reato previsto dall’articolo 3 della legge n. 1383 del 1941, in relazione agli articoli 81 del codice penale e 47 n. 2 del codice penale militare di pace.
La difesa: mancava la prova della collusione
La difesa aveva contestato la decisione sotto diversi profili. Uno degli argomenti centrali riguardava proprio la natura del reato contestato. Secondo la tesi difensiva, non sarebbe stato sufficiente dimostrare l’esistenza di irregolarità fiscali. Sarebbe stato necessario provare anche una vera e propria collusione con i soggetti terzi, accompagnata da un loro specifico interesse a partecipare all’accordo fraudolento.
La difesa aveva inoltre sostenuto che non fosse stato dimostrato quale vantaggio avrebbero ottenuto i terzi coinvolti nelle locazioni. Quanto alla prima conduttrice, era stata prospettata l’esistenza di un diverso accordo: le somme versate periodicamente sarebbero state collegate a una futura compravendita dell’immobile, con imputazione delle somme già corrisposte al prezzo finale.
La difesa aveva poi sottolineato che il militare avrebbe avuto crediti d’imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia e che tali crediti avrebbero potuto compensare le imposte eventualmente dovute sui redditi da locazione. Da qui la conclusione secondo cui sarebbe mancato un concreto interesse dell’imputato a frodare l’Erario.
La Cassazione: il reato si consuma con l’accordo
La Suprema Corte non ha condiviso questa impostazione. Il punto centrale della decisione è rappresentato dalla natura del reato previsto dall’articolo 3 della legge n. 1383 del 1941. La norma punisce, tra l’altro, il militare della Guardia di Finanza che “collude con estranei per frodare la finanza”.
Secondo la Cassazione, gli elementi costitutivi della fattispecie sono essenzialmente due:
- l’esistenza di un accordo tra il militare e un soggetto estraneo;
- la finalizzazione dell’accordo alla frode nei confronti della Finanza.
La Corte ribadisce che si tratta di un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene raggiunto l’accordo.
Questo significa che non è necessario attendere che la frode venga concretamente realizzata. Non è neppure indispensabile che l’Erario subisca effettivamente un danno. La Cassazione definisce infatti la fattispecie come reato di pericolo e a consumazione anticipata: ciò che la norma intende tutelare è anche il rischio che la condotta del militare comprometta l’interesse dello Stato alla regolarità e alla sicurezza delle entrate fiscali.
Non serve dimostrare il vantaggio del terzo
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda proprio la posizione del soggetto estraneo alla Guardia di Finanza. La difesa sosteneva che fosse necessario dimostrare quale vantaggio personale avesse perseguito il terzo coinvolto nell’accordo.
La Cassazione respinge questa impostazione.
Secondo i giudici, una volta accertato l’accordo finalizzato alla frode, non è necessario individuare quale soggetto avrebbe concretamente beneficiato della frode. La Corte richiama una serie di precedenti della propria giurisprudenza e sottolinea che l’interesse tutelato dalla norma viene leso già nel momento in cui il militare della Guardia di Finanza raggiunge l’accordo con l’estraneo. Il reato, quindi, non dipende dal fatto che il progetto fraudolento raggiunga successivamente il risultato programmato. In altre parole, l’accordo stesso è sufficiente a perfezionare il delitto.
Anche il militare può essere l’unico beneficiario
La Cassazione richiama espressamente un precedente del 2020 nel quale era stato ritenuto configurabile il reato anche quando l’interesse finale a ottenere un risparmio fosse esclusivamente del militare.
Questo passaggio è particolarmente importante perché chiarisce che la norma non richiede necessariamente una situazione nella quale militare e terzo conseguano entrambi un vantaggio. Ciò che conta è l’incontro delle volontà finalizzato alla frode. La Corte sottolinea quindi che è irrilevante chi beneficerà dell’accordo, così come è irrilevante che il beneficio venga poi concretamente conseguito.
Non è necessario essere in servizio
Un altro principio particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra la condotta e l’attività di servizio.
La difesa aveva sostenuto che il militare non aveva commesso i fatti nell’esercizio delle proprie funzioni e che, proprio per questo, non avrebbe dovuto rispondere del particolare reato militare.
La Cassazione respinge anche questa argomentazione.
Secondo un orientamento definito dalla Corte come consolidato, per configurare il delitto non è necessario che il finanziere stia concretamente esercitando il servizio d’istituto.
È sufficiente che l’autore rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza.
La ragione viene individuata dalla Corte nella particolare tutela assicurata dalla norma al rapporto di fiducia tra il militare e la pubblica amministrazione. Di conseguenza, la condotta privata non diventa automaticamente irrilevante soltanto perché il militare, nel momento in cui agisce, non sta svolgendo un’attività operativa o istituzionale.
La qualità di finanziere continua ad avere rilievo
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda quindi su una concezione particolarmente rigorosa degli obblighi connessi alla qualità di appartenente alla Guardia di Finanza. La condotta contestata, pur essendo stata posta in essere nella sfera privata del militare, viene valutata anche alla luce della particolare funzione istituzionale ricoperta.
Per la Cassazione, infatti, la norma non richiede che il militare utilizzi concretamente i propri poteri d’ufficio. È sufficiente che, in quanto appartenente alla Guardia di Finanza, realizzi una condotta che comprometta il rapporto di fiducia tutelato dalla disposizione penale.
I crediti fiscali non eliminano il dolo
La difesa aveva sostenuto anche che il militare non avrebbe avuto un reale interesse a occultare i canoni di locazione perché disponeva di crediti d’imposta derivanti da lavori di ristrutturazione.
Anche questo argomento non è stato accolto.
La Cassazione osserva che non spetta al contribuente stabilire autonomamente, prima del controllo dell’Amministrazione finanziaria, se un determinato reddito debba essere dichiarato oppure se possa essere integralmente compensato con crediti d’imposta.
Secondo i giudici, il cittadino è tenuto a dichiarare i redditi e spetta successivamente all’Amministrazione finanziaria determinare l’esistenza, l’ammontare e i limiti delle eventuali detrazioni o compensazioni. Per questo motivo, l’eventuale presenza di crediti fiscali non elimina automaticamente la finalità fraudolenta della condotta.
Il procedimento disciplinare non cambia la valutazione penale
La difesa aveva inoltre richiamato il procedimento disciplinare avviato nei confronti del militare, conclusosi con una sospensione di tre mesi. Secondo la difesa, la natura conservativa della sanzione avrebbe dimostrato che la stessa Amministrazione non aveva considerato irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario.
La Cassazione non accoglie neppure questo argomento.
La sanzione disciplinare viene considerata dalla Corte militare soltanto come un elemento aggiuntivo nella valutazione della gravità della condotta. Ma, soprattutto, la Suprema Corte ribadisce che il giudice non può modificare arbitrariamente il contenuto della fattispecie penale ritenendo troppo severa la norma.
Il giudice non può “correggere” la legge penale
Questo è un altro passaggio significativo della decisione.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto eccessivamente severa la norma e aveva adottato una sorta di interpretazione restrittiva, ritenendo necessario che il militare avesse agito anche in violazione dei propri doveri d’ufficio. La Corte militare di appello aveva invece ritenuto tale interpretazione non consentita.
La Cassazione condivide questa conclusione.
Secondo la Suprema Corte, inserire nella norma un requisito che il legislatore non ha previsto — cioè la necessità che il militare abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni — significherebbe modificare l’elemento oggettivo del reato.
Se il giudice ritiene che una norma penale sia sproporzionata o costituzionalmente problematica, non può semplicemente eliminarne una parte attraverso un’interpretazione che finisce per rendere impunita una condotta. In presenza dei presupposti, dovrà invece essere valutata la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
La decisione finale
Alla luce di tutti questi argomenti, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi di ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Un principio particolarmente importante per la Guardia di Finanza
La sentenza assume un rilievo significativo perché ribadisce una linea interpretativa molto rigorosa nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza.
Il principio che emerge è chiaro: la qualità di militare della Guardia di Finanza è sufficiente, insieme all’accordo fraudolento con un estraneo, per configurare il particolare reato di collusione con estranei per frodare la finanza, anche quando il militare non si trovi in servizio e agisca nella propria sfera privata.
Inoltre, non occorre dimostrare che la frode abbia effettivamente prodotto un danno all’Erario o che il terzo abbia concretamente ottenuto un vantaggio. La tutela penale opera in una fase anticipata: il reato si perfeziona già con l’accordo finalizzato alla frode.
Una conclusione che rafforza ulteriormente l’idea che, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, gli obblighi derivanti dalla particolare funzione istituzionale non si esauriscano necessariamente nell’orario di servizio, soprattutto quando la condotta privata entra in conflitto con l’interesse tutelato dalla normativa penale militare.