La Corte di Cassazione ha confermato che rifiutarsi di sottoporsi al test alcolemico costituisce reato, anche se gli agenti intervenuti non dispongono immediatamente dell’etilometro.

La decisione ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza: il reato si perfeziona nel momento stesso in cui il conducente manifesta il rifiuto, indipendentemente dalle modalità o dagli strumenti utilizzabili per l’accertamento.

Il caso: rifiuto al controllo dopo una guida irregolare

Un conducente, fermato dalle forze dell’ordine per una condotta di guida irregolare, mostrava segni evidenti di alterazione psicofisica: difficoltà di equilibrio, eloquio confuso e occhi lucidi.
Invitato a sottoporsi al test alcolemico, l’uomo si è rifiutato, sostenendo che non potesse essere effettuato poiché gli agenti non avevano con sé l’etilometro.

Il Giudice di primo grado lo aveva condannato ai sensi dell’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, decisione poi confermata anche in appello. L’imputato aveva infine presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il reato non potesse configurarsi senza la disponibilità effettiva dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza 35997/25 ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Secondo i giudici, la legge non richiede che l’etilometro sia immediatamente disponibile sul posto. L’art. 186, comma 4, del Codice della Strada prevede infatti che gli agenti possano effettuare l’accertamento anche accompagnando il conducente presso il più vicino comando di polizia, ma non li obbliga a farlo.

In altre parole, la norma lascia agli operatori la facoltà di decidere se eseguire l’accertamento in loco o altrove, eventualmente richiedendo supporto a un’altra pattuglia.

Pertanto, il rifiuto espresso sul posto integra pienamente il reato previsto dal comma 7 dell’art. 186 CdS, anche in assenza dell’etilometro.
La Corte ha inoltre ricordato che tale illecito ha natura istantanea: si perfeziona nel momento stesso in cui il conducente manifesta il proprio diniego, senza che siano necessarie ulteriori formalità.

Le conseguenze della decisione

Con la dichiarazione di inammissibilità, la Cassazione ha confermato la condanna emessa dai giudici di merito, imponendo al ricorrente:

  • il pagamento delle spese processuali, e

  • una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.

Cosa insegna questa sentenza

La pronuncia conferma un principio di grande rilievo per la sicurezza stradale:

il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è sempre reato, anche se gli agenti non hanno immediatamente a disposizione l’apparecchiatura per la misurazione.

Il conducente non può quindi giustificare il proprio rifiuto invocando motivi tecnici o logistici. Il semplice diniego è sufficiente a far scattare le sanzioni penali previste dalla legge.

Riferimenti normativi

  • Art. 186, comma 7, Codice della Strada – Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.

  • Art. 616 c.p.p. – Condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.

  • Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza del 7 ottobre 2025.

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