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La Suprema Corte di Cassazione assolve ufficiale medico: l’assunzione di Propofol in reperibilità non è reato militare.

La Suprema Corte respinge il ricorso della Procura Generale: il potente anestetico ospedaliero non è inserito nelle tabelle formali degli stupefacenti e manca la prova del dolo specifico di sottrarsi ai doveri d’istituto.

Roma – La Corte di Cassazione ha definito i confini tra l’illecito penale militare e il vuoto normativo tabellare in materia di sostanze psicotrope all’interno del comparto della Sanità Militare.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del Procuratore Generale Militare, confermando l’assoluzione di un ufficiale medico dall’accusa di assunzione di sostanze stupefacenti in servizio aggravata (art. 139 c.p.m.p.) e respingendo la richiesta subordinata di condanna per procurata inabilità al servizio (art. 161 c.p.m.p.).

I fatti: l’incidente d’auto in regime di reperibilità

La vicenda giudiziaria è scaturita da un episodio in cui l’ufficiale medico, al termine del proprio turno ma in regime di pronta reperibilità per il servizio sanitario d’urgenza, aveva assunto una dose di Propofol (un anestetico endovenoso ad azione rapida, largamente utilizzato nelle sale operatorie).

Mettendosi alla guida della propria autovettura, il medico era rimasto coinvolto in un violento impatto con un altro veicolo, tale da provocare l’esplosione degli airbag. Sottoposto ad accertamenti immediati dalle autorità, l’ufficiale era stato trovato in uno stato di forte “confusione e stordimento”, che gli inquirenti avevano inizialmente ricondotto all’azione del farmaco.

Il nodo giuridico: la nozione “legale” di stupefacente

In primo grado, il Tribunale Militare aveva condannato il medico. La Corte Militare d’Appello aveva però ribaltato la sentenza, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Una decisione ora blindata della Cassazione sulla scorta di un principio interpretativo rigidissimo:

Il principio della nozione legale: Anche nel diritto penale militare, una sostanza può essere qualificata come “stupefacente” solo e soltanto se è esplicitamente inserita nelle tabelle allegate al d.P.R. 309/1990 (il Testo Unico sugli stupefacenti).

Il Propofol, pur avendo indubbi effetti psicotropi e miorilassanti sul sistema nervoso centrale (simili a uno stato di forte ebbrezza), non è inserito in tali elenchi. Di conseguenza, l’assunzione di questa specifica molecola non può integrare l’elemento oggettivo del reato militare di cui all’articolo 139.

Escluso il dolo di sottrarsi al servizio: uso puramente “voluttuario”

Il cuore della battaglia legale si è spostato poi sulla richiesta della Procura Generale di riqualificare il fatto ai sensi dell’articolo 161 c.p.m.p., la norma residuale che punisce il militare che si rende inabile per sottrarsi ai doveri del proprio status.

Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto ineccepibile la linea dei giudici d’appello militari:

  • Mancanza di dolo specifico: Per l’art. 161 non basta essersi resi temporaneamente inidonei, ma serve il fine deliberato di voler saltare il servizio. Nel caso in esame, è emerso che l’ufficiale ha assunto il farmaco per un “giovamento voluttuario del tutto temporaneo” (ovvero per un uso ricreativo/personale di relax) e non per evadere il turno di guardia.

  • Il dubbio sullo shock: La dose assunta era inferiore al range terapeutico ordinario. La Cassazione ha rilevato come lo stato confusionale del medico potesse essere una concausa dello shock post-traumatico dovuto al violento impatto automobilistico, e non necessariamente l’effetto diretto dell’anestetico.

Riflessi per l’Amministrazione della Difesa

La sentenza solleva inevitabilmente un tema di opportunità circa il monitoraggio, il tracciamento e la custodia dei farmaci speciali e anestetici all’interno delle farmacie e delle strutture sanitarie della Difesa.

Se da un lato la condotta dell’ufficiale medico è stata dichiarata penalmente irrilevante sotto il profilo dei reati militari specifici, la pronuncia della Cassazione lascia del tutto impregiudicati gli eventuali e autonomi procedimenti disciplinari che l’Amministrazione Militare può avviare nei confronti del dipendente per la violazione dei doveri di condotta, decoro e idoneità psicofisica legati allo status di ufficiale.

Corte di Cassazione, Sentenza Sez. Penale (sul ricorso del PG Militare).

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