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Requisiti per il richiamo in servizio degli ufficiali delle forze di completamento dell’Arma dei carabinieri, nonché modalità delle ferme e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri, ai sensi degli articoli 987 e 674 del Codice dell’ordinamento militare.

Il Ministero della Difesa introduce nuove disposizioni che regolano l’impiego degli ufficiali delle forze di completamento e degli ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri. Il decreto definisce con precisione l’ambito di applicazione, i requisiti necessari per la nomina, le modalità di richiamo in servizio e la durata delle ferme, stabilendo anche criteri più chiari per la valutazione del personale e per l’eventuale cessazione anticipata dal servizio.NSM è ANCHE SU WHATSAPP

Tra le principali novità figurano la possibilità di ferme annuali rinnovabili fino a un massimo complessivo di 24 mesi, periodi di addestramento preliminare obbligatori e specifiche condizioni morali, disciplinari e di idoneità fisica richieste agli ufficiali. Il provvedimento, inoltre, abroga il precedente decreto ministeriale del 15 giugno 2022, aggiornando il quadro normativo di riferimento per l’impiego del personale richiamato.

Decreto

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli ufficiali delle forze di completamento, di cui all’articolo 987 del Codice, e agli ufficiali di complemento, di cui all’articolo 674 del Codice, dell’Arma dei carabinieri.


Art. 2

Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 674 del Codice

  1. Per la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 674 del Codice, in aggiunta ai requisiti ivi previsti, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
    a) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
    b) essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;
    c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
    d) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva, ai sensi dell’articolo 636 del codice dell’ordinamento militare.

  2. Il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propone alla competente commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possono dare ampio affidamento di prestare opera proficua per l’Arma dei carabinieri.


Art. 3

Ferme

  1. Gli ufficiali di cui all’articolo 1 possono essere ammessi, previo richiamo in servizio, a una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell’interessato, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, secondo le determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

  2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.

  3. In relazione alle esigenze dell’Arma dei carabinieri, la ferma può essere:
    a) frazionata in più periodi nell’arco di 12 mesi;
    b) preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni ovvero, per gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice, non superiore a 90 giorni.

  4. Il superamento del periodo di richiamo addestrativo o formativo di cui al comma 3, lettera b), se previsto da disposizioni dell’Arma dei carabinieri, è vincolante ai fini dell’ammissione della ferma. In merito all’esito dei corsi si esprime il comandante dell’ente o del reparto presso cui sono stati svolti.

  5. Se l’ufficiale di complemento nominato ai sensi dell’articolo 674 del Codice è convocato e non si presenta, ovvero rinuncia ai corsi di addestramento o formazione di cui al comma 4 per due volte, è avanzata proposta di revoca del decreto di nomina.

  6. L’ufficiale che supera con esito positivo i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4 è ammesso alla ferma con decorrenza dalla data del richiamo.

  7. L’ufficiale che non supera i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4 non è ammesso alla ferma e non può essere richiamato per il successivo biennio.

  8. Per essere ammesso all’eventuale rinnovo della ferma, l’ufficiale deve avere riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.

  9. I richiami successivi a ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, devono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.


Art. 4

Requisiti per il richiamo in servizio

  1. All’atto del richiamo in servizio, gli ufficiali di cui all’articolo 1 devono:
    a) aver sottoscritto il consenso al richiamo;
    b) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al ruolo e alla specialità di appartenenza;
    c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
    d) se hanno già prestato servizio, aver riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
    e) sottoscrivere il consenso a essere impiegati in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale.


Art. 5

Proscioglimento

  1. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui all’articolo 3 possono cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d’autorità, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

  2. Gli ufficiali cessati dal servizio d’autorità non possono più essere richiamati.


Art. 6

Abrogazioni

    1. Il decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022 è abrogato.

      FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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