Requisiti per il richiamo in servizio degli ufficiali delle forze di completamento dell’Arma dei carabinieri, nonché modalità delle ferme e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri, ai sensi degli articoli 987 e 674 del Codice dell’ordinamento militare.
Il Ministero della Difesa introduce nuove disposizioni che regolano l’impiego degli ufficiali delle forze di completamento e degli ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri. Il decreto definisce con precisione l’ambito di applicazione, i requisiti necessari per la nomina, le modalità di richiamo in servizio e la durata delle ferme, stabilendo anche criteri più chiari per la valutazione del personale e per l’eventuale cessazione anticipata dal servizio.NSM è ANCHE SU WHATSAPP
Tra le principali novità figurano la possibilità di ferme annuali rinnovabili fino a un massimo complessivo di 24 mesi, periodi di addestramento preliminare obbligatori e specifiche condizioni morali, disciplinari e di idoneità fisica richieste agli ufficiali. Il provvedimento, inoltre, abroga il precedente decreto ministeriale del 15 giugno 2022, aggiornando il quadro normativo di riferimento per l’impiego del personale richiamato.
Decreto
Art. 1
Ambito di applicazione
-
Il presente decreto si applica agli ufficiali delle forze di completamento, di cui all’articolo 987 del Codice, e agli ufficiali di complemento, di cui all’articolo 674 del Codice, dell’Arma dei carabinieri.
Art. 2
Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 674 del Codice
-
Per la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 674 del Codice, in aggiunta ai requisiti ivi previsti, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
b) essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;
c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva, ai sensi dell’articolo 636 del codice dell’ordinamento militare. -
Il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propone alla competente commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possono dare ampio affidamento di prestare opera proficua per l’Arma dei carabinieri.
Art. 3
Ferme
-
Gli ufficiali di cui all’articolo 1 possono essere ammessi, previo richiamo in servizio, a una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell’interessato, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, secondo le determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
-
La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.
-
In relazione alle esigenze dell’Arma dei carabinieri, la ferma può essere:
a) frazionata in più periodi nell’arco di 12 mesi;
b) preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni ovvero, per gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell’articolo 674 del Codice, non superiore a 90 giorni. -
Il superamento del periodo di richiamo addestrativo o formativo di cui al comma 3, lettera b), se previsto da disposizioni dell’Arma dei carabinieri, è vincolante ai fini dell’ammissione della ferma. In merito all’esito dei corsi si esprime il comandante dell’ente o del reparto presso cui sono stati svolti.
-
Se l’ufficiale di complemento nominato ai sensi dell’articolo 674 del Codice è convocato e non si presenta, ovvero rinuncia ai corsi di addestramento o formazione di cui al comma 4 per due volte, è avanzata proposta di revoca del decreto di nomina.
-
L’ufficiale che supera con esito positivo i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4 è ammesso alla ferma con decorrenza dalla data del richiamo.
-
L’ufficiale che non supera i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4 non è ammesso alla ferma e non può essere richiamato per il successivo biennio.
-
Per essere ammesso all’eventuale rinnovo della ferma, l’ufficiale deve avere riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
-
I richiami successivi a ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, devono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.
Art. 4
Requisiti per il richiamo in servizio
-
All’atto del richiamo in servizio, gli ufficiali di cui all’articolo 1 devono:
a) aver sottoscritto il consenso al richiamo;
b) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al ruolo e alla specialità di appartenenza;
c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) se hanno già prestato servizio, aver riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
e) sottoscrivere il consenso a essere impiegati in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale.
Art. 5
Proscioglimento
-
Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui all’articolo 3 possono cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d’autorità, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
-
Gli ufficiali cessati dal servizio d’autorità non possono più essere richiamati.
Art. 6
Abrogazioni
-
-
Il decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022 è abrogato.
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA
-