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Il Ministro della Difesa ha adottato il decreto che determina, per l’anno 2027, la dotazione organica dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, in attuazione dell’articolo 2211-bis, comma 7, del Codice dell’ordinamento militare.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di progressiva riduzione del ruolo speciale a esaurimento, previsto dalla normativa vigente, tenendo conto dell’andamento delle consistenze del personale transitato nel ruolo normale e di quello ancora in servizio nel ruolo speciale.

Articolo 1 – Dotazione organica complessiva

L’articolo 1 stabilisce che, per l’anno 2027, la dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri è fissata in 3.627 unità.

Articolo 2 – Dotazione organica del ruolo normale

L’articolo 2 dispone che la dotazione organica complessiva del ruolo normale è stabilita in 2.958 unità, precisando che la ripartizione per grado è riportata nella Tabella 1 allegata al decreto.

La distribuzione è la seguente:

Grado Dotazione organica
Generale di Corpo d’Armata 11
Generale di Divisione 26
Generale di Brigata 78
Colonnello 404
Tenente Colonnello 754
Maggiore 336
Capitano 695
Tenente 436
Sottotenente 218
Totale 2.958

Articolo 3 – Dotazione organica del ruolo speciale a esaurimento

L’articolo 3 stabilisce che la dotazione organica complessiva del ruolo speciale a esaurimento è pari a 669 unità, con la suddivisione per grado riportata nella Tabella 2 allegata.

La ripartizione è la seguente:

Grado Dotazione organica
Colonnello 32
Tenente Colonnello 454
Maggiore 126
Capitano 57
Tenente 0
Sottotenente 0
Totale 669

Articolo 4 – Clausola di invarianza finanziaria

L’articolo 4 prevede che dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il provvedimento viene confermato il progressivo riequilibrio degli organici degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in linea con il processo di superamento del ruolo speciale a esaurimento previsto dal Codice dell’ordinamento militare. Rispetto al 2026, il ruolo normale registra un incremento di 42 unità (da 2.916 a 2.958), mentre il ruolo speciale a esaurimento si riduce di pari entità (da 711 a 669), mantenendo invariata la consistenza complessiva dei due ruoli pari a 3.627 unità.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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