Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.
Posti a concorso 1. É indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che:
a) siano in servizio permanente;
b) abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
c) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio.
Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall’articolo 686, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse;
d) non abbiano riportato nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”;
e) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a “nella media”, ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
f) non siano stati comunque già dispensati d’autorità dal corso per Allievo Maresciallo o paritetico;
g) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, inidonei all’avanzamento al grado superiore;
h) siano risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
i) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
j) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
l) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione. Per saperne di più, clicca QUI