http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200330/snpen@s10@a2020@n10807@tS.clean.pdf

Botte tra militari dell’ Esercito. In assenza di testimoni fondamentale credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità del suo racconto

Una lite tra militari e la conseguente denuncia per lesioni, si è conclusa con la condanna di un Caporale Maggiore dell’Esercito. Fondamentale il racconto del militare aggredito, al quale i giudici hanno creduto.

Una lite per motivi legati alla vita di “condominio” e un’aggressione a suon di pugni. Attori della vicenda sono due Caporali Maggiori dell’Esercito italiano. Il primo con 40 provvedimenti disciplinari sulle spalle, l’altro vittima dell’aggressione.



Unico testimone, un persona giunta sul luogo mentre scendeva le scale, ma che ha visto poco o nulla. Il Tribunale Militare di Verona, dopo aver esaminato  il caso, ha condannato  un Caporale Maggiore Capo in servizio a Bolzano alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione militare, con i doppi benefici di legge, per aver aggredito un pari grado causandogli una ecchimosi allo zigomo sinistro con relativa prognosi di 5 giorni .

La Corte di Appello Militare aveva confermato la sentenza del Tribunale, ed il Caporale Maggiore si era quindi rivolto ai giudici di Cassazione. Secondo la difesa, non era dato comprendere il motivo per quale, malgrado il testimone avesse ammesso di non aver visto l’aggressore, non veniva creduto dai giudici. Inoltre non era stata presa in considerazione la circostanza che  l’ aggredito si fosse recato prima dai Carabinieri e in un secondo tempo al Pronto Soccorso.

I pregressi dissapori fra persona offesa e imputato e l’astio covato dalla prima nei confronti del secondo – evidenziati dalla difesa – avrebbero dovuto indurre a valutare l’attendibilità del suo narrato anche attraverso la ricerca di riscontri.

Non era stata fornita alcuna prova  secondo la difesa – della presenza dell’imputato sul luogo e all’ora dei fatti e, sul punto, si denunciava l’incompletezza dei tabulati telefonici acquisiti circa la cella di aggancio delle chiamate. In ultimo, si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. malgrado la sentenza avesse valutato in modo contraddittorio l’entità delle lesioni, dapprima sottolineandone la modestia per giustificare il carattere non urgente del ricovero ospedaliero della persona offesa e poi enfatizzandola per negare l’applicazione della causa di non punibilità richiesta. La sentenza:↓

Stralcio di sentenza Penale Sez. 1 Num. 10807 Anno 2020 della Corte di  Cassazione

ll ricorso va dichiarato inammissibile.
Secondo la lezione consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

Tanto premesso – sostengono gli ermellini –  diversamente da quanto  sostenuto dal difensore del ricorrente, la Corte di merito, nel valutare la versione resa dal militare aggredito, si è correttamente conformata al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte e altri, Rv. 253214 – 01);
verifica che, nella specie, seppure in modo essenziale, è stata razionalmente effettuata.

Infine, immune da censure e dai profili di contraddittorietà denunciati si rivela la motivazione giustificante il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, fondata sulle lineari considerazioni più sopra riportate e che qui si richiamano.↓

Il ricorso – concludono gli ermellini -va dichiarato inammissibile, dal
che consegue la sua condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.


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