Attestati di lodevole servizio e senza demerito. Ecco come richiederlo

Persomil ha diffuso la circolare che disciplina il rilascio degli  attestati di “lodevole servizio” e di “senza demerito”, quali titoli di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

L’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 prevede che nei concorsi pubblici, alcune categorie di cittadini possano vantare titoli preferenziali, qualora risultino a parità di merito
e/o di titoli nella graduatoria concorsuale.

In particolare:
(1) l’art. 5, comma 4, indica ventuno categorie di soggetti, preferiti a parità di merito, tra cui:
(a) “17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso”;
(b) “20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”;
(2) l’art. 5, comma 5, elenca, a parità di merito e di titoli, ulteriori tre titoli di preferenza, tra cui l’“aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche”.
b. Gli attestati di “lodevole servizio” o di “senza demerito” che il personale militare può chiedere utilizzando il fac-simile in Allegato B e far valere quale titolo preferenziale ai sensi
della succitata normativa, dovranno essere rilasciati dagli Enti/Comandi attenendosi alle seguenti disposizioni, in modo da garantire uniformità e coerenza di comportamenti.

LODEVOLE SERVIZIO
a. Il servizio prestato in qualità di militare può essere considerato “lodevole” qualora l’interessato:
(1) non abbia riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero per reato militare anche di natura colposa;
(2) non abbia riportato sanzioni disciplinari;
(3) non abbia conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo (desumibile dall’aver riportato alla voce analitica n. 27 “Rendimento” la valutazione “molto buono” o “ottimo”).
Nel caso di militare in congedo, oltre ai suddetti requisiti, è necessario che la causa di cessazione dal servizio/proscioglimento non rientri nelle casistiche previste dall’art. 923, comma 1, lettere c), d), f), i), l) ed m) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al successivo paragrafo 3..
b. In presenza dei succitati presupposti, l’attestato di “lodevole servizio”, quale titolo preferenziale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, potrà essere rilasciato, utilizzando il fac-simile in Allegato C:
(1) dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio;
(2) dall’Ente di riferimento nel congedo, se militare in congedo.
In entrambi i casi l’attestato dovrà contenere l’indicazione del periodo in cui l’interessato ha prestato servizio in qualità di militare.

SENZA DEMERITO
a. Per essere considerato congedato “senza demerito” è necessario che il militare (volontario in ferma prefissata o ufficiale ausiliario) abbia completato la ferma o la rafferma contratta, ovvero che nei suoi confronti non sia stato adottato un provvedimento di proscioglimento/cessazione prima della conclusione della ferma/rafferma.
b. In particolare, per i volontari in ferma prefissata la condizione di “demerito” si evince dall’adozione nei suoi confronti di un provvedimento di proscioglimento disposto:
(1) per le cause di cessazione previste per il personale in servizio permanente di cui all’art. 923, comma 1, lett. i), l) e m) del C.O.M. (rispettivamente: perdita del grado, decadenza
dal rapporto di servizio per incompatibilità professionale, perdita dello stato di militare);
(2) per l’esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
(3) per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lett. c) del C.O.M.;
(4) per scarso rendimento di cui all’art. 960 del C.O.M..
Nell’ipotesi in cui, pur avendo già completato una ferma (ad es. VFP1), durante la rafferma o una nuova ferma contratta (es. VFP4) incorra in una delle fattispecie di proscioglimento
sopra descritte, sarà da considerare “congedato con demerito”.
Parimenti è da ritenersi “congedato con demerito” il volontario in ferma che, avendo avanzato istanza di concessione della rafferma, non l’abbia ottenuta per l’assenza di un
requisito che incida sul rapporto di fiducia con la Forza Armata su cui si basa lo status di Militare (come ad esempio nel caso di assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d) dei Decreti Ministeriali di disciplina delle rafferme) oppure che −benché raffermato con riserva ai sensi dell’art. 954, comma 3 bis del C.O.M.− sia stato successivamente destinatario di uno scioglimento negativo della riserva, a seguito dell’esclusione o
decadenza dal concorso per l’immissione in servizio permanente per una causa che incida sul predetto rapporto di fiducia.
c. Le succitate motivazioni possono essere ritenute valide, in analogia, anche nei confronti degli ufficiali ausiliari, le cui cause di cessazione dalla ferma o rafferma sono previstedall’art. 938 e seguenti del C.O.M..
d. L’attestato di congedo “senza demerito”, quale titolo preferenziale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, potrà essere rilasciato −in base a chi detiene il carteggio dell’interessato− dall’ultimo Ente di servizio ovvero dall’Ente di riferimento nel congedo, con l’indicazione del periodo in cui l’interessato ha prestato servizio in qualità di militare,
utilizzando il fac-simile in Allegato D.Cliccando qui puoi scaricare la richiesta di  attestato da presentare al tuo comando, mentre  se vuoi visualizzare e/o scaricare la circolare integrale, clicca QUI

 

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