https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

Art. 54 e ricalcolo pensioni. Ecco l’interrogazione parlamentare

Come avevamo anticipato lo scorso 13 settembre ( clicca QUI), FdI ha presentato una interrogazione parlamentare volta ad ottenere il ricalcolo dei contributi senza dover obbligatoriamente adire la Corte dei Conti.

La proponiamo di seguito in versione integrale:

Interrogazione a risposta orale 3-01757

presentato da

DEIDDA Salvatore

testo di

Martedì 22 settembre 2020, seduta n. 397

  DEIDDA, ROTELLI, GALANTINO e FERRO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede per il personale militare che «la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile»;

l’Inps, al contrario, ha calcolato l’importo della pensione applicando un’aliquota inferiore e meno favorevole facendo riferimento, anziché all’articolo 54, all’articolo 44, che riguarda esclusivamente il personale civile;

l’Inps ha da sempre respinto le istanze e ha costretto i ricorrenti, ingiustamente penalizzati, ad attivare diverse azioni di contenzioso che le diverse sezioni regionali della Corte dei conti hanno accolto riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle pensioni;

a seguito delle numerosissime sentenze favorevoli conseguite, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 44 citato non può trovare applicazione al personale militare in quanto ricompreso nel capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 già richiamato riservato al personale civile. Diversamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, è stato riconosciuto che i militari che hanno maturato al 31 dicembre 1995 una anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni hanno diritto all’applicazione dell’aliquota del 44 per cento per la determinazione della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello 5 giugno 2019, n. 197; Corte dei conti, Sez. giur. reg. Calabria, 17 settembre 2018, n. 206; Corte dei conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, 8 novembre 2018, n. 422);

l’Inps, contro tali decisioni, ha proposto ricorso in appello presso le sezioni centrali ma anche in questa occasione l’Ente previdenziale ha avuto nuovamente torto;

la Corte dei conti, con la sentenza sopra citata, ha respinto l’appello dell’istituto ed ha riconosciuto, in favore del pensionato ricorrente, l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento, prevista per i militari dall’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

nella formulazione delle conclusioni la Corte dei conti ha confermato la sentenza di 1° grado e ha dichiarato che, nei confronti del ricorrente, trova applicazione l’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista per i militari dall’articolo 54 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 –:

se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano informati di quanto riportato in premessa e quali iniziative intentano adottare al fine di rispettare quanto sancito dalla varie sentenze della Corte dei conti, riconoscendo la giusta applicazione del ricalcolo delle pensioni degli appartenenti alle Forze armate e delle Forze dell’ordine.
(3-01757)

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