Art. 1048 D.P.C.M. 90/2010 E DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL MILITARE. SENTENZA DEL TAR LAZIO

Lo scorso ottobre 2020,un militare dell’Aeronautica ha impugnato i provvedimenti tramite i quali era stata negata la richiesta di accesso agli atti in seguito alla domanda di domanda presentata nel precedente mese di settembre.

In particolare – si apprende dalla sentenza del Tar Lazio –  il militare dopo aver inoltrato la propria candidatura a ricoprire la posizione organica presso sede all’estero, a seguito dei necessari accertamenti, nel marzo 2018 del D.I.P.M.A., veniva designato alla posizione richiesta.

Successivamente, per ragioni solo parzialmente rilevanti nel presente giudizio, la D.I.P.M.A. rappresentava al militare l’intenzione di disporre per il rientro in campo nazionale , a seguito della perdita dei requisiti previsti per l’impiego in ambito internazionale e denegava richiesta precedentemente inoltrata di accesso agli atti.

Con riferimento a detto provvedimento – continua la sentenza – il ricorrente inoltrava un’altra richiesta di ostensione documentale, successivamente denegata con i procedimenti impugnati per il fatto che i documenti richiesti “sono coperti da classifica di segretezza e riservatezza” e che “pertanto, sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 1048, comma 2, lett. b) e d) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”.

Veniva pertanto disposto il rientro in servizio del candidato nel territorio nazionale. Il militare impugnava quindi il diniego all’accesso sostenendone l’illegittimità.

Stralcio della decisione del Tar Lazio.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato per le ragioni che seguono.

2) Con unico motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1048, D.P.C.M. 90/2010, l’eccesso di potere e la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Legge 241/1990 dei provvedimenti impugnati.

In particolare, a detta di parte ricorrente, il diniego sarebbe pervenuto sulla scorta di un generico riferimento all’art. 1048 D.P.C.M. 90/2010, il quale prevederebbe, per quanto di interesse, la possibilità per l’amministrazione di non procedere all’ostensione con riferimento ad “attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni:

fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell’originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri” (cfr. lett. b) nonché, con riferimento alla lettera d), alla “concessione di nulla osta di segretezza:

50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dall’Autorità nazionale per la sicurezza”.

Ebbene un mero richiamo al disposto non varrebbe, secondo il richiedente, a giustificare il diniego. Ciò soprattutto in considerazione, da un lato della circoscrivibilità della richiesta alla sola documentazione relativa al trasferimento disposto, dall’altro, all’interesse, anche processuale, che l’istante serbava nell’oggetto della domanda.

Il ricorrente, in altre parole avrebbe, un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere al documento de qua, che nel bilanciamento degli interessi in gioco avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della richiesta.

Secondo l’amministrazione resistente, invece, nessuna figura sintomatica di eccesso di potere si sarebbe verificata nel caso di specie, dovendosi considerare che il diniego all’accesso agli atti è stato solo parziale, e adottato sulla base di un documento classificato come “riservato”.

Quanto affermato dalla ricorrente merita adesione ma vi è di più. In linea di principio, anche i documenti classificati come riservato possono essere, a determinate condizioni, essere oggetto di ostensione da parte dell’amministrazione.

Al riguardo, occorre premettere che, da consolidata giurisprudenza, l’esclusione dal diritto di accesso, a norma dell’art. 24 comma 1 lett. a) della l. n. 241 del 1990, è contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un “divieto di divulgazione” previsto da norme di legge o di regolamento.

Tra questi vanno pertanto compresi anche i documenti che, come nel caso di specie, sono coperti dalla classifica di “riservato”.

Tuttavia, l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur escludendo dal diritto di accesso i documenti coperti da classifica di segretezza o di vietata divulgazione (comma 1, lettera a), prevede che debba essere comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (comma 7).

In particolare, affinché la tutela giurisdizionale sia effettiva e concreta il diritto di azione non è suscettibile di limitazioni, né formali, né sostanziali, a meno che esse non siano volte ad attuare altri principi o interessi di rango costituzionale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8106/2019).

Sotto tale profilo, va ricordato che la Corte costituzionale “ha ritenuto che, quando la legge dispone in materia di interessi, circoscrivendone più o meno ampiamente la sfera, non comprime la garanzia costituzionale di cui all’art. 24 Cost., ma si limita a porre una certa disciplina di un certo rapporto, in ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera e impregiudicata” (Corte cost. n.8/1962).

La Consulta ha, poi, escluso che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).

E d’altronde, l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo (cfr. Cons. di Stato, n. 8106/2019).

In altre parole, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza nel caso in cui sia necessario ai fini dell’utilizzo difensivo, costituendo il diritto alla tutela giurisdizionale uno dei principi cardine dell’ordinamento costituzionale.

In linea generale, ai fini dell’accoglimento della richiesta di ostensione di documenti non coperti da limiti ex l. n. 241/90, e leggi speciali, è sufficiente che l’istante sia in grado di dimostrare all’amministrazione di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Al contrario, nelle ipotesi di documenti classificati come riservati, come nel caso di cui alle lett. b) e d) dell’art. 1048, D.P.C.M. 90/2010, è necessaria l’occorrenza di una specifica, peculiare e rafforzata sussistenza dell’interesse del richiedente, che si deve esplicare in dimostrate ragioni di difesa.

Tali esigenze di difesa non devono essere semplicemente prospettate in termini generici, bensì puntualmente individuate e comprovate. Solo tale puntuale indicazione e prova consente, infatti, all’Autorità giudiziaria di valutare con precisione l’effettiva indispensabilità dell’accesso e la misura dell’accesso assentibile rispetto alle esigenze di difesa fatte valere.

Nel caso in esame l’Amministrazione, in particolare, ha consentito l’accesso ad alcuni documenti ma lo ha negato per quanto riguarda gli atti che presumibilmente riportano la ragioni della revoca dell’ordine di impiego e del trasferimento.

Il ricorrente ha, quindi, indubbiamente un interesse qualificato a conoscere il contenuto degli atti che ne hanno determinato il trasferimento, e avere in tal modo accesso alle loro motivazioni per potersi difendere in giudizio avverso tale provvedimento ed eventualmente avverso l’atto prodromico della revoca dell’ordine di impiego.

A tale riguardo, è evidente come l’atto di trasferimento abbia inciso concretamente sul suo status e come il suo interesse all’accesso in prospettiva difensiva sia una esigenza considerevole, tale da far prevalere il diritto all’accesso, in sede di “bilanciamento degli interessi”, seppure non in modo incondizionato.

Ritiene il Collegio che, in base a un corretto bilanciamento di interessi, debba essere dato accesso agli atti inerenti alla revoca dell’ordine di impiego e del trasferimento con nuova assegnazione per la sola parte riguardante la sua posizione individuale e per quanto riguarda la motivazione di tali atti, con l’eventuale oscuramento dei dati che attengono a profili di specifica riservatezza.

3) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo va accolto nei termini e limiti suindicati.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Considerate le specifiche circostanze inerenti al ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in parte motiva.

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