Militari e diniego domanda cessazione dal servizio: quali tutele?

Avv. Francesco Pandolfi -La domanda del militare volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente, pur sussistendone i presupposti secondo la prospettazione del dipendente può non essere accolta dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

Il diniego dell’istanza di cessazione dal servizio

In particolare, questa domanda può essere respinta per specifici motivi penali o disciplinari: per esempio, perché è in atto nei confronti del militare richiedente un provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, comminato in parallelo ad una vicenda penale pendente da cui la D.G.P.M. teme una ricaduta negativa in termini di lesione all’immagine dell’Istituzione e, quindi, vuole garantirsi una libertà di manovra ampia nel perseguire il presunto illecito del proprio appartenente.

La procedura

L’iter burocratico che segue la presentazione dell’istanza in questione si compone di 2 parti essenziali:
– la prima prevede l’invio da parte del Ministero al richiedente del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis. Legge n. 241/1990;
– la seconda prevede la notificazione del diniego dell’istanza di cessazione dal servizio, inteso questo quale provvedimento amministrativo definitivo.

Il preavviso di rigetto

Questo fondamentale atto, regolamentato dall’art. 10 bis L. n. 241/90, da una parte deve essere utilizzato dall’amministrazione per informare il dipendente e dargli la possibilità di partecipare attivamente al procedimento di rigetto instaurato, dall’altra rappresenta lo spunto per il richiedente affinchè egli possa far pervenire le proprie osservazioni.
Nei procedimenti ad istanza di parte l’Autorità comunica tempestivamente al dipendente i motivi di ostacolo all’accoglimento della domanda.

Le osservazioni scritte al preavviso di rigetto

Per il militare si tratta di una facoltà che merita una certa attenzione sotto il profilo difensivo, visto che è un momento della procedura in cui si possono articolare scritti e produrre documenti a sostegno delle proprie ragioni.
Per questo si consiglia vivamente di prendere parte al procedimento fin dalle battute iniziali ed organizzarsi per redigere le predette note, dal momento che l’amministrazione ne deve tenere conto in un’ottica partecipativa con il dipendente.
Ad esempio, nel caso in cui il militare ritenga infondata la linea assunta dall’A.M., questi potrà indicare le ragioni di fatto e di diritto idonee a sostenere la propria tesi, corroborandola con atti e documenti pertinenti.

Il diniego

Si tratta del provvedimento amministrativo definitivo, con il quale la D.G.P.M. mette la parola fine all’iter avviato con la domanda di cessazione dal servizio.
La struttura di questo atto è semplice: ad un oggetto che contempla l’indicazione dei documenti posti a base della decisione, segue un preambolo dove l’A.M. spiega le ragioni del “no”; il provvedimento si chiude quindi con gli avvisi rivolti al destinatario per l’eventuale opposizione che ritenga di proporre.
In sostanza si tratta di un atto si definitivo, ma pur sempre ricorribile davanti il Tar territorialmente competente oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso

Abbiamo visto che la terza porzione del diniego racchiude le informazioni di base che vengono date al dipendente per consentirgli l’esercizio del diritto difensivo in giudizio.
Al pari delle osservazioni scritte con allegati eventuali, il ricorso (nelle sue due forme descritte) è un altro fondamentale tassello difensivo, imprescindibile in tutti i casi dove il militare assume una propria fondata doglianza.
Il ricorso, strutturato in motivi, è un atto semplice e complesso allo stesso tempo ed apre il caso sul fronte giudiziale, ponendo le basi, nell’ipotesi di rigetto in primo grado, per l’appello avanti il Consiglio di Stato.

In pratica cosa fare

Nel caso in cui il Ministero manifesti la propria intenzione di respingere la domanda di cessazione dal servizio permanente e il militare ritenga non corrette le valutazioni date dall’amministrazione, questi potrà in prima battuta presentare le proprie osservazioni scritte e, successivamente, il ricorso amministrativo.
Altre informazioni su questo argomento?
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avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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