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Il dispositivo di sicurezza non è sostituibile dalla sola fondina. Per la Suprema Corte, le due dotazioni svolgono funzioni diverse e complementari

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un militare dell’Esercito impiegato nell’operazione “Strade Sicure” per il reato di violata consegna aggravata, ritenendo legittima la decisione dei giudici militari che avevano accertato l’omesso utilizzo del correggiolo di sicurezza per l’arma corta di ordinanza.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

La vicenda trae origine da un controllo effettuato durante un servizio armato svolto nel 2022. Al militare era stato contestato di non aver assicurato al corpo la pistola di ordinanza mediante il previsto correggiolo, dispositivo destinato a impedire la perdita o la sottrazione dell’arma. In primo grado il Tribunale militare aveva pronunciato una condanna per questo addebito e per un episodio di insubordinazione con ingiuria, assolvendo invece l’imputato dall’accusa di non aver portato con sé il libretto di tiro aggiornato.

Successivamente, la Corte militare d’appello aveva dichiarato non punibile il fatto relativo all’insubordinazione per particolare tenuità, confermando però la responsabilità per la violazione delle consegne e rideterminando la pena.

La difesa: la fondina era sufficiente

Nel ricorso in Cassazione la difesa ha sostenuto che i giudici d’appello avrebbero dovuto acquisire la scheda tecnica della fondina in dotazione e la documentazione relativa all’equipaggiamento consegnato al militare.

Secondo la tesi difensiva, tali documenti avrebbero potuto dimostrare che la fondina fosse idonea a svolgere le stesse funzioni del correggiolo oppure che il militare avesse ragionevolmente ritenuto di utilizzare un sistema alternativo conforme alle prescrizioni ricevute. Da qui l’argomento dell’errore sulla normativa tecnica che disciplina l’equipaggiamento.

Fondina e correggiolo non sono equivalenti

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, condividendo il ragionamento della Corte militare d’appello.

I giudici hanno chiarito che fondina e correggiolo non sono strumenti alternativi, bensì complementari.

La fondina, infatti, serve a custodire e trattenere l’arma quando questa non viene utilizzata, impedendone la caduta o l’estrazione indebita. Il correggiolo, invece, interviene nella fase operativa, quando l’arma viene estratta e maneggiata dal militare, evitando che possa essere accidentalmente persa o sottratta durante l’azione.

Proprio questa diversità funzionale ha reso irrilevante, secondo la Cassazione, l’acquisizione della scheda tecnica della fondina richiesta dalla difesa: anche una fondina particolarmente sicura non potrebbe sostituire il ruolo svolto dal correggiolo durante l’impiego dell’arma.

Nessuna prova della mancanza del dispositivo

La Corte ha inoltre osservato che nei precedenti gradi di giudizio non era stata raggiunta alcuna prova dell’effettiva assenza del correggiolo nella dotazione assegnata al militare.

Al contrario, dalle testimonianze raccolte era emerso che il dispositivo era stato consegnato e che l’interessato non aveva segnalato alcuna carenza al momento della distribuzione dell’equipaggiamento.

Anche la richiesta di acquisire la documentazione relativa alla consegna del materiale è stata giudicata inammissibile, poiché non era stata formulata nei termini richiesti durante il giudizio di appello.

L’errore invocato non è scusabile

Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda il tema dell’errore.

La Cassazione ha precisato che, anche qualora il militare avesse realmente creduto che la fondina potesse sostituire il correggiolo, tale convinzione non integrerebbe un errore su una norma extrapenale idoneo a escludere la responsabilità.

Le prescrizioni contenute nelle consegne di servizio costituiscono infatti parte integrante della fattispecie penale prevista dal Codice penale militare di pace per il reato di violata consegna. Di conseguenza, un eventuale fraintendimento sul contenuto di tali prescrizioni ricadrebbe nell’ambito dell’errore sulla legge penale, tradizionalmente considerato non scusabile.

Il principio affermato

Con la decisione, la Cassazione ribadisce un principio di particolare importanza per il personale militare impiegato in servizi armati: le prescrizioni relative alla sicurezza e alla custodia delle armi rappresentano obblighi tassativi e non derogabili.

Quando una consegna impone l’utilizzo di specifici dispositivi di sicurezza, il loro impiego non può essere omesso sulla base di valutazioni personali circa l’equivalenza di altri strumenti in dotazione. Fondina e correggiolo, conclude la Corte, rispondono a esigenze diverse e devono essere utilizzati congiuntamente per garantire la massima sicurezza dell’armamento e prevenire rischi di dispersione o sottrazione delle armi.

La condanna

In primo grado il Tribunale militare di Napoli aveva condannato il militare a tre mesi di reclusione militare, concedendo la sospensione condizionale della pena.

In appello, i giudici avevano dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto l’episodio di insubordinazione con ingiuria, confermando però la responsabilità per il reato di violata consegna aggravata. La pena era stata quindi rideterminata in due mesi di reclusione militare.

La Corte di Cassazione ha infine respinto il ricorso della difesa, rendendo definitiva la decisione della Corte militare d’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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