La vicenda riguarda le gare di appalto bandite dal 2° Reparto Lavori Genio dell’Aeronautica Militare di Ciampino per opere di ristrutturazione e manutenzione delle basi militari di Vigna di Valle e Pratica di Mare avvenute negli anni 2012- 2015.
Gli inquirenti riscontrarono illeciti nelle assegnazioni dei lavori ad imprenditori conniventi in cambio di dazioni illecite.
Dalla sentenza della Corte dei Conti si apprende del vincolo associativo che legava i convenuti, ovvero un ufficiale dell’Aeronautica Militare e alcuni civili impiegati nel Ministero della Difesa , con alcuni imprenditori privati.
Tale vincolo era finalizzato alla commissione dei delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiale in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, in relazione alle singole gare alterate, per come descritte nella domanda.
Secondo la Procura, l’ufficiale dell’ Aeronautica favorì 17 accessi abusivi negli uffici riservati della base militare di Ciampino , al fine di alterare le offerte presentate dagli imprenditori per partecipare alle gare e garantire l’aggiudicazione alle imprese colluse, che versavano in cambio somme di denaro ricomprese tra il 5% ed il 10% del valore degli appalti.
Per la Procura, sussisteva una responsabilità amministrativa , ripartita in percentuale differenti tra i tre convenuti, per “lesione del principio e delle norme a tutela della concorrenza” per € 1.159.711,00 e da disservizio per € 674. 855,11.
Il Tenente Colonnello finì in carcere e nel dicembre del 2015 fu sospeso precauzionalmente dall’impiego. Nel maggio del 2018 venne sottoposto a procedimento penale dal Tribunale di Velletri
Stralcio di Sentenza della Corte dei conti del 9 novembre 2020
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura Regionale a carico degli odierni convenuti per il risarcimento del danno erariale -nella duplice componente di danno patrimoniale alla concorrenza e di danno da disservizio – quale conseguenza dell’alterazione delle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto bandite dall’Aeronautica Militare, assegnate ad imprenditori conniventi in cambio di dazioni illecite di denaro e della lesione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
In proposito questa Sezione ritiene che le eccezioni preliminari formulate dalle difese debbano essere respinte e che, nel merito, la domanda della Procura Regionale debba essere parzialmente accolta.
Non risponde a verità quanto asserito dalle difese in merito alla carenza di prove, in quanto detti comportamenti sono emersi dalle indagini svolte in sede penale, da quelle effettuate su delega della Procura contabile, e vengono descritti in dettaglio nelle sentenze di condanna emesse dal Tribunale ordinario di Velletri a carico del Z (sent. n. —— in data 4.1.2017) e a carico del Y e del X , (sent. n. ——— in data 4.12.2018).
In particolare, con le citate sentenze, diverse per rito prescelto, tutti i convenuti sono stati condannati, ai sensi dell’art. 416, 1° e 2° comma, del c.p. (associazione a delinquere) poiché insieme ad altri soggetti -anche imprenditori- “si associavano tra loro, allo scopo di commettere più delitti di turbata libertà degli incanti, falsità materiali in atti pubblici, introduzione clandestina in luoghi militari e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio”.
Più in dettaglio, gli imprenditori privati promuovevano e mantenevano “i contatti tra le imprese interessate all’aggiudicazione … e il Col. Y “, mentre il “Civ. Z , su indicazione del Col Y e con la collaborazione del Civ.X , nonché con il supporto seppure a distanza, della R [convivente del Z ], accedeva clandestinamente all’interno degli uffici del 2° Reparto Lavori Genio dell’Aeronautica Militare”,”permaneva clandestinamente nel luogo militare_ oltre l’orario di lavoro” e alterava più volte “la documentazione, ivi custodita, relativa alle offerte presentate dalle imprese partecipanti alle gare d’appalto”…”aprendo le buste, modificando la documentazione e le offerte presentate dai concorrenti, richiudendo le buste e riponendole nuovamente nella cassaforte ove erano custodite”, così “garantendo l’aggiudicazione alle imprese colluse che versavano in cambio somme di denaro ai membri dell’associazione, ricomprese tra il 5% e il 10% del valore degli appalti aggiudicati illecitamente.
Y e Z nel ruolo di promotori,.. X e R nel ruolo di partecipi” In sede penale sono risultate alterate 12 procedure di gara, elencate analiticamente nell’atto di citazione, come segue:
1) gara n. ——- (appalto di importo pari ad € 1.564.165,75 IVA inclusa), relativa alla manutenzione di una palazzina presso l’aeroporto militare di Guidonia, turbata favorendone l’assegnazione alla società Omissis, facente capo a C M , amministratore unico; in relazione a tale procedura, i predetti funzionari accettavano dal C la promessa della consegna della somma di € 150.000,00, pari al 10% circa dell’importo di aggiudicazione;
2) gara n. —— (appalto di importo pari ad € 184.815,91 IVA inclusa) turbata favorendone l’assegnazione alla Omissis , facente capo a B S , suo amministratore delegato, ed accettando la promessa della consegna di una somma pari al 5% del valore della gara, cioè di € 8.275,04 (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), non consegnata essendo intervenuti gli arresti tra la fase dell’aggiudicazione e la stipula del contratto;
3) gara n. ——- (appalto di importo pari ad € 4.398.697,77 relativo a “progettazione ed esecuzione ampliamento mensa sottufficiali presso l’aeroporto militare di Centocelle“), turbata favorendone l’assegnazione al C I facente capo a Omissis;
4) gara per un appalto di importo pari a € 660.000,00 (IVA 22% inclusa) relativo alla “esecuzione dei lavori di Vigna di Valle Aeroporto – Rimozione M manufatti vari”, turbata favorendone l’assegnazione alla A s.r.l. di F G , di fatto amministrata da B R;
5) la gara di appalto n. ——–, relativa a “Pratica di Mare Aeroporto interventi di ripristino della centrale idrica n. 180 di p.g., comprese vasche di accumulo e ripristino rete idrica e organi di sezionamento — Programma n. 2/2015/0746″ — importo dell’appalto € 224.844,39 (IVA 22% inclusa), 18 turbata favorendone la temporanea assegnazione alla predetta Omissis. di F G , aggiudicazione tuttavia superata a seguito di presentazione di regolare documentazione S da parte di altra impresa cui veniva definitivamente assegnato l’appalto; in relazione a questa procedura di gara, i tre di- pendenti pubblici accettavano dal B la somma di euro 28.800,00, pari al 10% circa dell’importo di gara;
6) gara relativa all’appalto di importo pari a € 310.000 per la “progettazione ed esecuzione dei lavori di Pratica di Mare Aeroporto — Manutenzione straordinaria hangar Tornado nr. 147 di P.G”, turbata favorendone l’assegnazione alla P s.r.l., facente capo a P G ;
7) gara n. ——– per un appalto di importo pari a € 151.473,12 relativa a “interventi di manutenzione ordinaria officina autoreparto n. 23 di P.G.” presso l’Aeroporto militare di Pratica di Mare, turbata favorendone l’assegnazione alla C S.p.a., facente capo a V L , presidente del c.d.a. della stessa.
8) gara n. ——- per un appalto di importo pari a € 116.679,10 (IVA al 22% inclusa), relativa a “lavori 19 di adeguamento ed omologazione CCTT Capodichino Aeroporto” turbata favorendone l’assegnazione alla “Omissis”, facente capo a C A , legale rappresentante della stessa, in particolare suggerendo il Z a quest’ultimo di proporre un ribasso del 35,444% dopo aver preso visione delle offerte dei concorrenti; con riferimento a questa procedura i tre dipendenti pubblici accettavano dal predetto imprenditore la promessa della consegna di una somma pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, pari a euro 5.243,12 (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z );
9) gara d’appalto n. ——- per “Pratica di Mare aeroporto – C – lavori di riqualificazione edile ed impiantistica per esigenza gruppo Fotointerpretazione Operativa – C.E. 203411″ importo a base di gara € 372.999,55 (Presidente di commissione Y Y ), turbata favorendone l’assegnazione alla “Omissis s.r.l. di Roma”, facente capo al predetto C A , accettando da quest’ultimo la somma di euro 11.000,00 per favorire l’assegnazione della gara;
10) gara d’appalto n. ——- per un importo pari a € 1.100.000,00 (IVA al 22% inclusa), relativa a “Pratica di Mare Aeroporto. Ripristino copertura Aviorimessa 193 di P.G. (Hangar Girola)”, turbata favorendone l’assegnazione alla Omissis. di Roma, facente capo a C S , amministratore unico della stessa, ma di fatto amministrata e gestita da C S , accettando da quest’ultimo la somma di euro 30.000,00,in acconto degli 36.350,00 complessivamente pretesi (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), pari al 5% circa dell’importo di gara;
11) gara d’appalto n. ——- per “Aeroporto di Guidonia. Interventi di ammodernamento/rinnovamento e messa a norma dell’impianto A/1 del fabbricato nr. 179 di P.G.” – importo a base di gara €. 867.321,21, turbata favorendone l’assegnazione alla S Omissis di Roma, facente capo al predetto C S , accettando in cambio da C S la somma di euro 15.000,00, mediante compensazione di un credito da questi vantato nei confronti del Z;
12) gara d’appalto n. ——- per lavori in località Bagni di Tivoli per l’importo di €.537.590,45, 21 turbata favorendone l’assegnazione alla Omissis., facente capo a C A , amministratore unico della stessa, accettando quest’ultimo la somma di euro 5.000,00, in acconto degli euro 18.000,00 complessivamente pretesi (come da appunto ritrovato nella disponibilità del Z ), pari al 5% circa dell’importo di aggiudicazione della gara medesima.
Per tutti i fatti suddetti il Z , con la citata sentenza n. ——- seguito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed al pagamento di € 89.800,00 a titolo di riparazione pecuniaria da corrispondere al Ministero della Difesa, con la pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni tre, con dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa, e con la confisca degli immobili in sequestro. La Procura ha riferito che, al momento di redazione della citazione, risultava pendente il giudizio di appello presso la Corte di Appello di Roma, con prima udienza fissata per il 13.6.2018. La posizione degli altri due convenuti è stata invece 22 definita con la citata sentenza n. ——— intervenuta, a seguito di rito ordinario, nelle more del presente giudizio, per cui: –
L’ufficiale dell’Aeronautica è stato ritenuto colpevole per tutti i suddetti reati (ad eccezione di quelli della gara di cui al riportato punto 12, relativo ai capi di imputazione 29) e 30), dai quali è stato assolto perché il fatto non sussiste) e di conseguenza condannato alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per la durata della pena, incapace di contrarre con Pubblica Amministrazione per la durata di anni 5, con dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa, con confisca del prezzo dei reati -sino alla concorrenza complessiva della somma di € 71.000,00-.
Dal complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle riprese video, dalle prove documentali, dalle dichiarazioni a contenuto confessorio, e dagli sms in atti, e dalla ricostruzione operata in sede penale emerge che i convenuti, con la connivenza di altri soggetti- soprattutto imprenditori- avevano dato vita ad una stabile organizzazione criminale e che “procedevano secondo un modus operandi consolidato che consentiva [loro] di turbare, potenzialmente, infine gare d’appalto, avendo, da un lato, ampi contatti con il mondo imprenditoriale grazie al ….. Z e, 24 dall’altro, avendo la copertura e l’ausilio di pubblici ufficiali corrotti (il Y , ma anche altri militari_)_”(sent. citata Trib. Velletri n. ——).
Tutti i prevenuti risultano coinvolti, sebbene in diverso modo e misura. Il coinvolgimento del Ten. Col. Y è supportato da tutta una serie di telefonate da cui risulta che lo stesso dà al Z ( assistente tecnico civile) copertura per consentirgli di entrare e uscire dalla stanza sua e da quella dell’ufficiale dove sono custodite le carte da manipolare…Senza la sua complicità, Z non avrebbe avuto la disponibilità di quei documenti la cui manipolazione è indispensabile per condizionare l’aggiudicazione degli appalti.
Il suo ruolo di promotore dell’organizzazione emerge con chiarezza da tutto l’insieme degli elementi riportati e dalle stesse dichiarazioni del Z , che…ha precisato di essere stato coinvolto dal Y( ufficiale) già nell’anno 2012 e che fu il Y a fornirgli il programma informatico da utilizzare per calcolare il ribasso vincente…”. “Il X ( altro assistente tecnico civile) … quale dipendente del ministero della difesa, risulta a pieno titolo coinvolto.
Ed invero, il fatto di aver preso recentemente le distanze dal Z , suscitando le ire di questi, va letto proprio come conferma di una pregressa e consolidata attività comune tesa a commettere illeciti…”(sent. citata Trib. Velletri n. ——-).
Nelle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatori lo stesso Z ammette “di aver truccato alcune delle gare”, “…abbiamo aperto la cassaforte e Y mi ha dato le buste che erano all’interno…”. Il “…denaro_ era destinato ad essere diviso tra me e Y …” (sent. citata Trib. Velletri ——-).
Le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio da vari imprenditori, e gli appunti sequestrati nell’abitazione del Z , confermano che “era stata stabilita una percentuale fissa da riconoscere al Z ed agli altri…al momento dell’aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto.
Tale percentuale era fissata in ragione del 5% del valore dell’aggiudicazione, mentre saliva al 10% quando l’intermediario era S _”(sent. cit. ——).
Varie prove hanno consentito poi di “individuare l’altro promotore_ del sodalizio, ovvero il pubblico ufficiale corrotto all’interno dell’aeroporto di Ciampino“. Lo stesso nel corso del suo interrogatorio svolto dinanzi al PM, con la presenza del difensore di fiducia, ammetteva
(a) di aver concorso nella turbativa delle gare in contestazione, (b) che il Z entrava regolarmente nell’ufficio del Comandante, apriva la cassaforte, prendeva le buste, le portava a casa per manometterle, poi riportava le buste nella cassaforte e (c) di aver accettato la promessa di denaro in quanto spinto dal desiderio di comprare una casa migliore_”. “
Si consideri, altresì, come il Y( ufficiale) …ha rivestito in tre delle gare in contestazione (gara n.—-, —– e —–) il ruolo di Presidente della Commissione aggiudicatrice…quest’ultimo aveva il dovere di verificare la correttezza formale e sostanziale della procedura ed, invece, ometteva di segnalare la manomissione delle offerte, di cui era consapevole, compiendo così una serie di atti contrari ai doveri del proprio ufficio…al fine di percepire, come di fatto è avvenuto, una parte della “tangente” che gli imprenditori collusi pagavano al sodalizio per l’aggiudicazione pilotata dell’appalto…” (sent. cit. n. ——-).
AI fini della quantificazione del danno, le retribuzioni che sono state erogate dall’Amministrazione ai dipendenti infedeli nel periodo di riferimento ammontano a € 544.295,68, di cui per l’ Ufficiale € 306.783,37; per Z € 115.829,57; per X € 121.682,744).
Conclusivamente gli odierni convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell’Aeronautica Militare-Ministero della Difesa della somma complessiva di €. 1.146.327,81, compresa la rivalutazione monetaria, così ripartita:
Civile 1 per € 573.163,90 (pari al 50% del totale);
Ufficiale dell’Aeronautica mIlitare per € 458.531,12 (pari al 40% del totale)
civile 2 per € 114.632,78 (pari al 10% del 38 −totale), oltre alle spese di giudizio.
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