Abbiamo analizzato il testo dei correttivi all’esame del parlamento. Tra le varie proposte abbiamo scelto le più interessanti. Gli avanzamenti di carriera, il transito alle amministrazioni civili, le licenze e gli importi “una tantum”. Nel testo è presente anche un riferimento all’A.R.Q. che abbiamo discusso in “ questo articolo”.
Ad esempio, viene proposta una norma che modifica la conversione della licenza “non spettante”. Se il militare fruisce di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto:
La lettera q) introduce l’articolo 911-bis prevedendo che il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto, e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
La norma – si legge nel decreto dei correttivi – supera talune criticità applicative emerse in ordine alla corretta qualificazione giuridica della posizione amministrativa del militare che abbia fruito indebitamente di periodi di congedo straordinario/permessi per esigenze specifiche e che si trova nell’impossibilità di convertirli in licenza ordinaria. A tal fine si precisa che tale personale, ove non possa o non voglia utilizzare la licenza ordinaria (così incidendo sul naturale diritto alle ferie finalizzato al recupero psico-fisico), potrà sanare la propria posizione amministrativa usufruendo di una specifica forma di aspettativa non retribuita;
Novità anche circa il transito amministrazioni civili della Difesa e della Polizia di Stato
Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma l, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di
cui all’articolo 632 (comma 1-quinquies);
La proposta consente al personale militare che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, di presentare domanda di transito manifestando espressamente il proprio consenso all ‘inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies (comma 1-sexies);
Sospensione dall’impiego e dimissioni dal grado
La lettera ff) modifica il comma 5 dell’articolo 1377 al fine di coordinare il testo con le modifiche apportate all’articolo 862 del COM ove viene specificato che il militare ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente
dall’ impiego.
Partecipazione ai concorsi del personale femminile in stato di gravidanza
La lettera nn) modifica l’articolo 1494 prevedendo, in analogia all’articolo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravidanza delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado superiore. La modifica illustrata, quindi, consente alle aspiranti all’arruolamento nelle Forze Armate, nell’ Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedite a sostenere, nell’ ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, se previsti, di essere ammesse, d’ufficio, anche in deroga – per una sola volta- ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell’ ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.
Novità per il Ruolo Ufficiali da Sottotenente a Capitano ( omogeneizzazione )
La norma , modifica il comma dell’articolo 11 che reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Al comma l, sono apportate modifiche all’articolo 2262-bis del COM recante Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino. In particolare:
la lettera a) modifica il comma 3 dell’articolo prevedendo che agli ufficiali in servizio alla data del l o gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Le modifiche -si apprende dal decreto – sono necessarie al fine di evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante prima dell’entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. Nel primo caso un assegno ad personam riassorbibile che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale.
Avanzamenti Marescialli e Sergenti dell’ Aeronautica
La lettera d) modifica il comma 2 dell’articolo 816 prevedendo che i militari dell’Aeronautica militare all ‘interno di ciascun ruolo possono essere ripartiti anche in categorie oltre che specialità.
Viene inserito, inoltre, il comma 2-bis prevedendo, per il personale del ruolo marescialli e sergenti dell’Aeronautica militare, un sistema di avanzamento a scelta per categorie e specialità con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità;
Avanzamento Marescialli di tutte le ffaa
La lettera g) integra l’articolo 1278 prevedendo una riduzione delle permanenze nei gradi da 8 a 7 per l’avanzamento al grado di primo maresciallo e da 7 a 6 per l’avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). La novella è volta a uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Marescialli, creando un incentivo al transito dai ruoli inferiori e un’ulteriore spinta a concorrere per l’accesso al ruolo superiore;
Disposizioni transitorie in materia di marescialli
Con questi correttivi , secondo SMD verrebbe consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento.
Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica di primo luogotenente, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.
Promozione a Primo luogotenente dei Luogotenenti
Il comma 4-bis prevede che i luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data;
Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente
Si vogliono ridurre i tempi per la valutazione del personale che, a causa di una anzianità al 1° gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione dell’anzianità prevista
2 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
1 anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
1 anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
2 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020:
3 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
4 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020);
Promozione dei Primi Marescialli -8 a Luogotenenti
La lettera e) modifica l’articolo 2251-ter , integra il comma2 con la promozione al grado di luogotenente nell’aliquota straordinaria del 1 gennaio 2017, viene valutata ad anzianità, e quindi con rinvio all’articolo 1056, comma 2. La norma consente la promozione a luogotenente a tutti i sottufficiali promossi primi marescialli prima dell’entrata in vigore del Decreto di riordino ( ovvero tutti i promossi fino al 31/12/2016).
Si prevede, mediante l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-sexies, una disciplina transitoria, per le permanenze minime nel grado di primo maresciallo per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione a luogotenente, tenendo conto della riduzione di permanenza nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo:
8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017; ( segue su promozioni PM +8)
6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;
6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
Avanzamento a Luogotenente dei Primi Marescialli +8
Il correttivo che avrebbe dovuto sanare la situazione dei marescialli bloccati nel grado da decenni, si rivela per l’ennesima volta un bluff. Malgrado si lamenti un esigua assegnazione delle risorse finanziarie, sono stati miracolosamente reperiti i fondi per “sanare” l’abolizione dell’omogeneizzazione del Ruolo Ufficiali fino al grado di capitano, destinando a questi militari ben 650€ per 13 mensilità, a dispetto del Ruolo Sergenti, al quale vengono tolti ben 800€ di una tantum ai S.M.C.qs +4 e scalando soli 2 anni di permanenza nel grado a fronte degli otto previsti per l’avanzamento a luogotenente dei Primi Marescialli promossi dal 2017 in poi, inoltre, non è affatto chiaro se questi marescialli definiti “SACCA” , verranno promossi ad anzianità o dovranno nuovamente subire le fantomatiche graduatorie meritocratiche.
Sergenti
E’ prevista la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di Sergente maggiore capo per l’accesso alla qualifica speciale al fine di uno sviluppo maggiormente dinamico del ruolo creando un incentivo ulteriore al transito dal ruolo di base. Viene inserito, inoltre, un comma 4-bis il quale prevede che i sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti, sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
La lettera b) inserisce la lettera b-bis al comma 8 del!’ articolo 11 prevedendo un assegno lordo una tantum al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado. La modifica si rende necessaria al fine di riconoscere un emolumento al personale del ruolo che comunque ha una notevole anzianità di servizio derivante dall’alimentazione proveniente dall’inferiore ruolo graduati.( La somma doveva essere di 1000€, ma si è miracolosamente ridotta a 200€)
Avanzamento a Sergente Maggiore Capo
Per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono previste le seguenti modalità:
7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010
6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015;
Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo
3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;
3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;
5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022,
5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022,
6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Situazione avanzamenti e assegni Graduati
Al comma 2, reca modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. In particolare:
– la lettera a) inserisce il comma 8-bis all’ articolo l0 prevedendo che ai caporalmaggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo1 gennaio 2017- 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale
pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1 ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente.
Graduati VFP4 risultati vincitori in graduatoria di merito ma esclusi per permanente non idoneità al servizio militare incondizionato
La lettera u) modifica l’articolo 930, mediante l’inserimento di ulteriori cinque commi, al fine di:
consentire anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall ‘immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma l-bis)
I graduati, malgrado le succitate norme, lamentano il mancato accoglimento delle proposte del Cocer inserite all’interno del documento consegnato allo Stato Maggiore Difesa con delibera n.13 del 19 Marzo 2019. Manca la reale apertura delle carriere attraverso lo snellimento delle procedure concorsuali, oltre il perdurare di una sperequazione economica e previdenziale che dira da troppi anni.
Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica speciale ai caporali maggiori capi scelti
7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
UNA TANTUM
L’ART.8-bis attribuisce ii caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, un assegno lordo “una tantum” negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporalmaggiori capo scelto con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto con qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
L’ 8-ter attribuisce l’assegno di cui al comma 8-bis anche al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell’anno 2020, negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado
non successiva al31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
Conclusioni
Analizzando il contenuto di questi correttivi, abbiamo notato ancora una volta che non è stata risolta la situazione degli scavalcamenti avvenuti all’interno del ruolo marescialli. Chi era rimasto indietro resterà tale e dovrà accontentarsi di finire la carriera da Luogotenente. Nei correttivi in questione viene preclusa all’ 80% del personale interessato la possibilità di ambire alla qualifica di 1° Luogotenente e non è previsto alcun incentivo economico per sanare questa disparità. Inoltre migliaia di marescialli verranno posti in quiescenza per limiti di età entro il 2022, quindi non andranno neanche in valutazione per il grado di Luogotenente. Anche in questo caso non è stato previsto alcun incentivo economico.
In buona sostanza, chi ha scavalcato in precedenza pare l’abbia fatto a rigore di logica ed equità, mentre oggi, se un maresciallo scavalcato venisse messo in condizione di scavalcare il maresciallo che prima era un suo inferiore, si macchierebbe del più infame dei gesti contravvenendo ad una discutibilissima razionalità studiata per l’occasione. Con buona pace di tutti, questo è ciò che il ruolo ha subito dal 1995 ad oggi .
La volontà di attribuire la Una Tantum agli apicali forse avrebbe potuto trovare un certo favorevole accoglimento se gli importi avessero superato i 700/800€ pro capite. Le cifre sono dannatamente irrisorie a fronte dei 650€ al mese per 13 mensilità ( 8450€) destinate ad una parte del ruolo ufficiali.