La sentenza che vi proponiamo oggi potrebbe essere l’unica di questo genere. Un allievo ufficiale pilota della Guardia di Finanza che chiede di essere transitata ad altro impiego, ma viene congedata prima dall’Aeronautica Militare e poi dalla stessa Guardia di Finanza. per inidoneità al corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al volo.
L’allievo ufficiale pilota, posta in licenza, aveva, avanzato un’istanza con la quale chiedeva il transito nel ruolo speciale. La p.a., valutate le osservazioni del militare circa la non idoneità al volo, però né ha disposto le dimissioni d’autorità per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano, con conseguente cessazione dal servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 21, comma 12 del bando.
Avverso tali negative determinazioni l’ormai ex ufficiale pilota, con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentando che la decisione di cessazione dal servizio si astata avviata dall’Aeronautica Militare anziché dalla Guardia di Finanza. Inoltre il corso veniva svolto su un aeromobile non in dotazione alla Guardia di Finanza ed infine la sede addestrativa della base del 70 Stormo di Latina, sarebbe stata asseritamente inadeguata ed obsoleta
Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno respinto la chiesta misura cautelare. Lo scorso 29 aprile di è giunti alla sentenza definitiva.
Stralcio di sentenza del Tar Lazio
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La formazione dei piloti della Guardia di Finanza – sostengono i giudici – è disciplinata dal decreto interministeriale 22 settembre 2009 che, all’art. 8, comma 1, statuisce che “La formazione basica dei piloti e degli specialisti del Corpo della Guardia di Finanza può essere affidata all’Aeronautica che la assicura attraverso le proprie scuole” e all’articolo 15, comma 1 che “Le modalità di attuazione del decreto sono definite dai competenti Organi del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze-Corpo della Guardia di finanza, attraverso accordi di dettaglio.
Ora, è evidente che per le attività, come quella di pilotaggio l’amministrazione, a mente del Regolamento interno, può e deve, avvalersi di organismi, come l’Accademia aeronautica, dotate di significativa specializzazione nello specifico settore, per cui le censure in merito avanzate non possono essere condivise.
Priva di pregio è, infatti, la censura avanzata, con il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui risulterebbe disattesa la previsione secondo cui la formazione degli Ufficiali è affidata al Corpo e, segnatamente, all’Accademia.
Sostiene la parte ricorrente che la valutazione per l’attitudine professionale compete, in via esclusiva, ad una commissione composta dagli ufficiali della Guardia di Finanza gerarchicamente sovraordinati all’allievo da valutare.
Il fatto che il giudizio di non idoneità al volo dell’allieva sia stato espresso da ufficiali dell’Aeronautica, significa, per la ricorrente, la palese violazione della normativa secondaria, perché, in tal modo, il giudizio espresso dall’Aeronautica militare ha sostituito, in tutto e per tutto, quello di competenza della Guardia di Finanza, avendo quest’ultima pedissequamente mutuato il giudizio espresso dalla prima.
L’argomento non è condivisibile.
La ricorrente, proprio in relazione alla ammissione al corso di allievo ufficiale pilota, è stata destinata a frequentare il relativo corso di pilotaggio che, sulla base di accordi tra le p.a., è svolto, come detto, dall’Aeronautica militare.
Si tratta, all’evidenza, di una peculiare attività addestrativa che esula dai normali compiti di istituto della Guardia di Finanza ed è destinata a far acquisire all’allievo i necessari strumenti tecnici operativi per l’attività di volo su velivoli ad ala fissa.
Pertanto, avendo la Guardia Finanza delegato tali compiti formativi all’Aeronautica militare ( e non potrebbe essere diversamente), ne consegue che tutta l’attività valutativa attinente alla idoneità al volo deve essere affidata agli esperti del settore.
Né hanno pregio le ulteriori censure avanzate nel medesimo motivo relative al fatto che il corso dalla stessa frequentato per conseguire il brevetto di pilotaggio si è svolto sul velivolo T-260B, che non è in dotazione al Corpo, così che l’addestramento è risultato non conforme alle esigenze delle macchine in dotazione alla Guardia di Finanza, con conseguente utilizzazione di manovre impegnative riservato ai piloti dell’Aeronautica militare.
Ciò, costituisce, per la ricorrente, la violazione del bando di concorso, anche con riferimento alla cessazione dal servizio per il mancato conseguimento dell’attitudine al pilotaggio.
La scelta del velivolo da utilizzare per il conseguimento del brevetto da pilota attiene a valutazioni ampiamente discrezionali della p.a., né al riguardo assume alcuna valenza il fatto che tale velivolo non è in forza alla Guardia di Finanza, atteso che all’allievo è richiesto il conseguimento dei principi basici di volo, mentre per la guida degli arerei della Guardia di Finanza è necessario una distinta e diversa abilitazione.
Quindi, il “Brevetto di Pilota Militare ( BPA)”, rilasciato esclusivamente dall’Aeronautica Militare, secondo programmi e criteri dalla stessa Arma predisposti, è un titolo prodromico per poter accedere al pilotaggio degli aerei e/o gli elicotteri della Guardia di Finanza.
Con il secondo motivo del ricorso principale la parte ha contestato l’adozione del Programma di istruzione per l’accertamento dell’attitudine al volo ed il conseguimento del brevetto di aeroplano sul velivolo T-260B ( cd BPA) per l’anno 2015.
Come evidenziato dalla stessa avvocatura erariale, il conseguimento del (BPA) è modulato in relazione alla utilizzazione dell’unico velivolo addestratore al momento nella disponibilità della F.A..
Inconferenti sono le ulteriori considerazioni espresse nel successivo motivo di ricorso volte a contestare, sia la utilizzazione, ai fini addestrativi, del velivolo T-260B perché avrebbe una efficacia addestrativa ben superiore a quella necessaria, che la scelta della sede addestrativa della base di Latina, asseritamente inadeguata ed obsoleta.
Si tratta, all’evidenza, di opinioni personali, attinenti agli aspetti del merito dell’azione amministrativa, oltretutto privi di ogni oggettivo riscontro tecnico.
In realtà non può sottacersi che il giudizio espresso nei confronti della ricorrente non attiene a valutazione di carattere amministrativo-militare, ma presenta singolari peculiarità conseguenti, al fatto che il rilascio dell’abilitazione al pilotaggio comporta il superamento del corso caratterizzato da obiettiva specifica tecnicità, che può e deve essere svolto esclusivamente da un organo fornito di alta specializzazione.
La disamina delle schede valutative della ricorrente relative all’attività di volo, allegate agli atti di causa, descrivono in modo puntuale e chiaro le evidenti e non superabili carenze professionali riscontrate dagli istruttori di volo che, in tutte le occasioni, hanno rilevato non superabili errori di pilotaggio dimostrando, in modo inconfutabile, anche per le manovre basiche, una evidente inadeguatezza al volo.
Inutile tentare di rivendicare una diversità di trattamento rispetto ai comandanti di stazione ed unità navale che, non conseguendo la patente nautica, possono cambiare iter formativo.
Come rilevato dallo stesso ricorrente tale evenienza riguarda, non già allievi ufficiali, ma gli ufficiali, atteso che la patente si consegue al termine del quinto anno di corso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
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