Un Brigadiere dei carabinieri lo scorso giugno 2020 era stato trasferito d’autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico, dal N.O.R. Il trasferimento prevedeva la sua assegnazione alla nuova Stazione con l’incarico di “addetto“, senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione.
Nelle motivazioni espresse nel provvedimento, il militare era stato trasferito per aver tenuto:
un comportamento non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata. I fatti attribuiti al Sovrintendente, hanno reso non più credibile la sua azione quale Sovrintendente capo equipaggio in forza alla citata Sezione, compromettendone la reputazione professionale e riflettendosi negativamente sulla sua libertà d’azione”.
Il militare ha adito il Tar per violazione del principio di legalità, di motivazione, di proporzionalità e per eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.↓
Dopo aver esaminato i fatti, i giudici del Tar non hanno condiviso la decisione dell’Amministrazione. Non sussiste alcuna condotta “inopportuna” del ricorrente – si apprende dalla sentenza – tale da giustificare il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale, anzi…
Stralcio di sentenza del Tar Puglia
Emerge dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica Militare di Napoli che due militari del Comando Generale, a bordo di un’autovettura condotta nella circostanza da un maresciallo, nel mentre si apprestavano a rientrare, in tarda serata, venivano urtati da un’altra autovettura condotta da civile, poi identificato nel figlio del carabiniere trasferito.
Sul posto sopraggiungeva una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Omissis e di seguito, sopraggiungeva anche il papà del ragazzo.
A questo punto – sostengono i giudici – le ricostruzioni dei fatti divergono. Invero, secondo la citata Procura Militare, il ricorrente, “… anziché limitarsi a sincerarsi delle condizioni del figlio, prendeva a inveire contro i presenti e in particolare, contro uno dei carabinieri , omettendo di valutare con imparzialità la vicenda, alla quale il figlio aveva dato causa”
Tale ricostruzione dei fatti (che non è in alcun modo vincolante per l’odierno giudicante, non essendo consacrata in una sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p.), diverge tuttavia in maniera significativa da quella che si ricava dalla relazione di servizio resa dagli stessi appartenenti all’Arma dei CC.
Invero, si legge nell’annotazione di servizio del Comando Provinciale di -OMISSIS- che:
“ a seguito degli accertamenti non è emersa alcuna responsabilità penale riconducibile all’operato dei militari presenti sul luogo dell’incidente stradale;
non sono emersi comportamenti censurabili nei confronti del Brigadiere, genitore del conducente che aveva innescato l’incidente, essendosi allontanatosi frettolosamente dal luogo del sinistro per raggiungere l’ospedale , ove era stato ricoverato il congiunto, rimasto ferito nell’occorso;
venivano acquisite le relazioni di servizio prodotte dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di -OMISSIS- intervenuti per primi sul luogo del sinistro, i quali hanno stigmatizzato il comportamento assunto pubblicamente, nella circostanza, dal Mar. Ord. -OMISSIS-, il quale, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe, sin da subito e in più occasioni, anche usando termini sconvenienti, tacciato i membri dell’equipaggio (sebbene fosse stato richiesto l’intervento di altro Organo di Polizia) di favorire il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”.
L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici – sostengono i giudici del Tar – ha come principale funzione quella di preservare il decoro e il prestigio dell’Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più opportuna in una determinata sede di servizio.
Orbene, alla luce di tale ampia e circostanziata relazione di servizio – resa da soggetto terzo e imparziale, tale dovendosi intendere il V. Brig. -OMISSIS-, accorso per primo sui luoghi di causa, e del tutto estraneo ad ogni tipo di addebito – non è dato al Collegio comprendere quale sia stata la condotta del ricorrente “… non perfettamente in armonia con i principi deontologici del Carabiniere, da sempre basati sul rispetto delle norme, sia in servizio che nella vita privata” .
Il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.
Piuttosto, dalla cennata ricostruzione dei fatti emerge in maniera evidente che il Brigadiere ha tenuto un comportamento scevro da qualunque connotazione negativa, mentre invece oggetto di ben altra attenzione avrebbero dovuto essere le condotte del Luogotenente e del Maresciallo Ordinario.
Condotte ampiamente descritte nella relazione di servizio del Vice Brigadiere OMISSIS-, della genuinità delle cui dichiarazioni non si ha motivo alcuno di dubitare.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso del Brigadiere, annullando il trasferimento e, soprattutto, sottolineando che in base alle testimonianze di una persona “terza”, probabilmente l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere provvedimenti differenti.
La vicenda con estrema probabilità verrà rivalutata in sede di appello ed in tale circostanza i giudici decideranno se condividere la decisione del Tar o quella dell’Amministrazione.
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