Sottufficiale di ispezione sorpreso a travasare carburante. Condannato a 8 mesi di reclusione

Dopo che Corte militare d’appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Verona con la quale un Sottocapo di Prima classe della Marina Militare, veniva giudicato responsabile dei delitti di furto militare pluriaggravato , condannandolo a otto mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge, il militare si è rivolto in Cassazione, ma invano.

Entrambi i giudici di merito erano stati concordi nell’affermare la responsabilità del militare per i sopra indicati delitti sulla base degli elementi acquisiti dalla polizia militare che aveva operato direttamente sul posto sorprendendo l’uomo mentre, nel cuore della notte e dopo aver
abbandonato la nave ove prestava servizio come sottufficiale di ispezione, era intento a travasare nel serbatoio del proprio autoveicolo due taniche di gasolio contenenti circa 40 litri di carburante che aveva portato seco scendendo dalla nave, occultandole all’interno di un sacco dell’immondizia.

Entrambi i giudici di merito avevano quindi affermato la responsabilità dell’imputato per i suddetti delitti valorizzando, oltre all’accertamento svolto nell’immediatezza dalla polizia militare, anche alcune dichiarazioni di testimoni , sulla base delle quali gli stessi giudici avevano ritenuto altamente probabile che il carburante fosse stato sottratto dal serbatoio di servizio della nave, poi ripianato mediante l’attivazione della pompa collocata nel serbatoio principale, cosicché nel primo serbatoio non risultasse alcun ammanco, mentre nel secondo fosse praticamente impossibile accertare la sottrazione di soli 40 litri di carburante in ragione delle notevolissime dimensioni del contenitore (destinato ad alimentare i motori della nave) e delle capacità di misurazione degli strumenti disponibili.



Il Sottocapo di 1^ Classe in seguito alle due condanne, ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l‘annullamento della sentenza impugnata. Secondo la sua difesa, non  vi erano prove circa la flagranza di reato, poiché non vi era prova della sottrazione del carburante e la sua appartenenza all’amministrazione militare, essendo il militare stato unicamente visto nell’atto di travasare due taniche di gasolio (di sua proprietà perché ricevute in dono) all’interno della propria autovettura.

Del resto – ha continuato la difesa del militare – è assolutamente congetturale la motivazione che ipotizza il furto del carburante ai danni del serbatoio di servizio della nave dove esiste un livello di controllo molto preciso sicché sarebbe risultato certamente l’ammanco, mentre è rimasta non dimostrata l’ipotizzata azione di ripianamento per mezzo di
una pompa che convoglia in questo serbatoio quello conservato nel serbatoio principale della nave, fermo restando che l’azionamento di tale pompa sarebbe stato avvertito dagli altri militari perché estremamente rumorosa.

Anche con riguardo al reato di abbandono di posto – continua la tesi difensiva – la motivazione è insufficiente poiché le consegne attribuite all’imputato prevedevano l’effettuazione di continue ronde e giri d’ispezione che non sono affatto pregiudicati dall’essersi il medesimo recato nell’adiacente banchina di ormeggio dalla quale il militare poteva perlustrare la parte esterna dello scafo, avendo unicamente ricevuto l’indicazione di massima di permanere in coperta.

Infine – conclude la difesa di parte – è contraddittoria e illogica la motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. per l’esiguo valore del bene sottratto, la non abitualità del comportamento  e l’ineccepibile stato di servizio del militare.

Stralcio di sentenza della Cassazione dello scorso febbraio 2020




Secondo i giudici il ricorso è infondato .
È bene chiarire, visto che il ricorso non contesta la ricostruzione dei fatti
concordemente operata dai giudici di merito, che i militari operanti hanno
osservato l’imputato discendere, nel cuore della notte, dalla nave portando con sé un grosso contenitore all’interno del quale erano occultate due taniche di carburante con all’interno 40 litri di gasolio che provvedeva a versare nel serbatoio dell’autovettura parcheggiata nei pressi della banchina di ormeggio della nave militare.

In sede d’interrogatorio- sostengono i giudici –  il militare ha dichiarato che il carburante gli era stato donato due giorni prima da un ignoto camionista al quale aveva prestato aiuto lungo la pubblica via e che aveva provveduto a caricare le taniche sulla propria Jeep, salvo poi, una volta giunto nel sedime militare per prendere servizio, trasferirle, occultate all’interno di un sacco dell’immondizia, a bordo della nave dalla quale, il giorno dei fatti, ne trasferiva il contenuto all’interno del serbatoio del proprio veicolo.

È infondato il motivo di ricorso sulla responsabilità per il furto del
carburante perché, in disparte l’incomprensibile doglianza in tema di flagranza, le doglianze difensive non sono idonee a superare le logiche e coerenti argomentazioni della sentenza impugnata che, in ragione delle specifiche modalità del fatto (compiuto in tempo di notte; al riparo di sguardi indiscreti;mediante l’occultamento delle taniche all’interno di un anonimo sacco dell’immondizia) e delle obiettive risultanze (l’imputato stava scendendo dalla nave portando con sé del carburante dello stesso tipo di quello ivi custodito), ha affermato la responsabilità del militare.

Sono state logicamente giudicate incredibili le dichiarazioni rese dal marinaio circa le modalità attraverso le quali sarebbe venuto in possesso del carburante, risultando illogico che, una volta caricate le taniche a bordo del veicolo nel serbatoio del quale il carburante avrebbe dovuto essere versato, il militare abbia deciso, peraltro con notevole fatica fisica e concreto rischio per la propria persona e per la nave militare, di portarle a bordo ove mantenerle per circa due giorni occultate alla vista dei commilitoni, essendo invece francamente più ragionevole attendersi, secondo il metro di giudizio dell’id quod prelumque accidit, la conservazione delle taniche sul veicolo ovvero l’immediato riversamento del loro contenuto nel serbatoio dello stesso.

Il motivo di ricorso è, del resto, infondato perché la Corte militare
d’appello ha evidenziato che il militare, allo scopo di cancellare le tracce del reato, aveva la concreta possibilità, una volta sottratto il carburante dal serbatoio di servizio, di ripianarlo mediante l’agevole attivazione del sistema di pompaggio del carburante dal serbatoio principale a quello di servizio, come hanno dichiarato i testimoni, anche perché, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il rumore generato dalla pompa installata a tale scopo, pur essendo percepibile, non era tale da attirare l’attenzione degli altri militari perché rientrante nella normale operatività della nave.

È infondato anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la responsabilità per il delitto di abbandono di posto perché, a fronte della chiara e logica motivazione che evidenzia come l’ordine di servizio imponesse di perlustrare la coperta della nave, deduce infondatamente che tale attività poteva essere svolta anche dalla banchina di ormeggio dalla quale, come lo stesso ricorso ammette, possono però soltanto essere verificate le murate dello scafo sulle quali, del resto, non possono trovarsi persone, restando affidata alla complessiva sicurezza della struttura militare la vigilanza della banchina sulla quale si trovava ingiustificatamente il ricorrente, mentre non è stata svolta la vigilanza attiva della coperta del mezzo navale che era stata affidata alla responsabilità del militare imputato.↓



È inammissibile il motivo di ricorso che riguarda l’articolo 131-bis cod.
pen., astrattamente applicabile anche ai reati militari (Sez. 1, n. 30694 del
05/06/2017, Corda, Rv. 270845), perché deduce genericamente alcuni elementi (stato di servizio; assenza di precedenti penali; all’esiguità del valore del bene sottratto) senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha posto in luce la non marginalità del comportamento, peraltro caratterizzato dall’abbandono di posto oltre che dal furto militare, valutazione che si rispecchia nella quantificazione del trattamento sanzionatorio che è stata effettuata determinando la pena base per il delitto di furto militare in misura superiore al minimo (sette mesi di reclusione militare), a dimostrazione della ritenuta gravità del fatto.

Del resto -concludono i giudici – «ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Sotto tale profilo, quindi, la doglianza è manifestamente infondata perché
deduce una generica e incompleta critica al percorso logico seguito dal giudice di merito nella valutazione della gravità del fatto, valutazione che risulta incompatibile con l’invocata pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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