Vittime del dovere, sentenza storica

La legge 266 del 2005 aveva previsto per la Polizia di Stato e i Carabinieri dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo; successivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 7.7.2006 n.243 i benefici erano stati estesi anche ad altre figure di dipendenti pubblici e specificatamente agli appartenenti alle Forze Armate, ma solo se si fossero trovati in determinate condizioni; nonché anche ai civili pubblici dipendenti.

Nel tempo per l’accertamento del diritto ad ottenere l’indennità di “vittime del dovere” si era verificata una notevole anomalia: sia i Tribunali Amministrativi che quelli ordinari avevano rigettato le richieste presentate in via giudiziaria da alcuni militari che avevano contratto una malattia “sconosciuta” in zona di guerra e durante le missioni in terra straniera.

Infatti dopo il rigetto della domanda da parte del Ministero degli Interni preceduto dalla valutazione negativa della Commissione per la verifica del riconoscimento di causa di servizio, per mancanza del nesso di causalità, la questione era stata posta in attesa che la scienza matematica fornisse in qualche modo elementi di chiarezza, tra i servizio prestato e il luogo ove questo era avvenuto, l’insorgere delle patologie psicofisiche.

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