Veterano della Difesa e Veterano delle Missioni internazionali. Istituzione del titolo onorifico

Istituzione del titolo onorifico di Veterano della Difesa e di Veterano delle Missioni internazionali nonché della relativa medaglia al merito.

Con il Decreto ministeriale 21 febbraio 2025 è possibile  , a richiesta dell’interessato ed attraverso il comando di appartenenza, richiedere il diploma che attesta il conferimento dell’onorificenza di Veterano della Difesa e di Veterano delle Missioni internazionali nonché della relativa medaglia al merito, rilasciato dalla Direzione generale per il personale militare. Di seguito i requisiti necessari per ottenerlo.

Art. 1 Veterano della difesa

1. Ai fini del presente decreto è “Veterano della Difesa”, di seguito “Veterano”, il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, che si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a) aver riportato traumi fisici o psichici invalidanti nell’adempimento dei doveri del servizio operativo o addestrativo in Patria o all’estero, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della difesa 13 settembre2022;

b) essere stato insignito di decorazioni al valor militare;

c) essere in possesso di tuui i seguenti requisiti:

1) aver raggiunto i venticinque anni di servizio effettivo;

2) aver conseguito una valutazione non inferiore a “eccellente” nei cinque anni precedenti la valutazione dei requisiti;

3) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato o\ryero eventuali condanne per delitto non colposo, nel caso in cui non sia intervenuto alcun vaglio disciplinare.

Il possesso del requisito indicato alla lettera, c) punto l,) non è richiesto per il personale insignito di decorazione dell’Ordine militare d’Italia ovvero di Medaglia al valore o al merito di Forza armata.

2. Al personale che si trova in una delle tre condizioni indicate dal comma 1 e che, in aggiunta, ha partecipato ad almeno una operazione condotta fuori dal territorio nazionale, è conferito il titolo onorifico di “Veterano delle missioni internazionali” in luogo di quello di “Veterano”.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, con propria determinazione, indica le operazioni e le date di inizio e termine delle stesse, nonché le zone di intervento e le altre eventuali condizioni che danno luogo alla concessione del titolo onorifico indicato al comma 2.

Art.2 Celebrazione della Giornata del Veterano

1. La giornata del Veterano, istituita all’articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 13 settembre 2022, è celebrata 1’1 1 novembre di ogni anno, nell’ambito del Ministero della difesa, anche attraverso iniziative volte a rafforzare lo spirito di appartenenza e di abnegazione, nonché a contribuire alla diffirsione della “cultura della Difesa”.

Art.3 Medaglia al merito di “Veterano della Difesa” e di “Veterano delle Missioni Internazionali”

1. Sono istituite le seguenti Medaglie onorifiche: a/ Medaglia al merito di “Veterano della Difesa”;

à) Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali”, per il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, che ha servito il Paese senza demerito, e che si trova nella condizione indicata all’articolo 1, comma 2.

2.La Medaglia al merito di “Veterano della Difesa”, di cui al comma 1, lettera a), è concessa al personale militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo l, comma l.

3. La Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali” è concessa al personale militare che, in aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, ha preso parte, per un periodo continuativo non inferiore a quindici giorni, ad almeno una operazione fuori dal territorio nazionale, ovvero è stato assegnato presso le sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale.

Per gli equipaggi di volo, il conferimento spetta al personale che ha preso parte, nella zona delle operazioni, a cinque missioni su aeromobili ad ala fissa, ovvero a dieci missioni su aeromobili ad ala rotante.

Si prescinde dal vincolo della dislocazione nell’area delle operazioni per il personale pilota e di supporto alle operazioni con aeromobili a pilotaggio remoto (APR), che ha effettivamente preso parte all’operazione per un minimo di cinque missioni o di venti ore di volo.

4. Nei confronti del personale deceduto ovvero che ha riportato ferite, mutilazioni o contratto malattie, riconosciute dipendenti da causa di servizio, che ne hanno determinato il ritiro anticipato dalle operazioni, si prescinde dai limiti temporali e numerici indicati al comma 3.

Art.4 Caratteristiche

1. Il Capo di stato maggiore della difesa indica, con propria determinazione, le caratteristiche e gli elementi costitutivi delle medaglie al merito di ‘Veterano della Difesa” e di “Veterano delle missioni internazionali” nonché dei relativi nastrini e spille per abiti civili di cui in Annesso l.

2. Il diploma contiene i dati anagrafici dell’insignito, la tipologia di Medaglia al merito conseguita e la data di conferimento dell’onorificenza.

3. Il personale militare cui è attribuito il predetto riconoscimento è autorizzato a fregiarsi della relativa medaglia e del nastrino secondo le modalità precisate nei regolamenti sulle uniformi di ciascuna Forza armata. Il personale insignito di entrambe le onorificenze è autorizzato a fregiarsi solo di quella di “Veterano delle Missioni Internazionali”.

4. I costi derivanti dall’acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari.

Art.5 Concessione e revoca 

II diploma che attesta il conferimento dell’onorificenza è rilasciato dalla Direzione generale per il personale militare, a richiesta dell’interessato, attraverso il comando di appartenenza che ne cura l’ istruttoria.

Per il personale militare in congedo, l’istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, attraverso le organizzazioni territoriali di Forza armata ovvero, se appartenente all’Arma dei carabinieri, attraverso l’ultimo comando di appartenenza.

2.LaDirezione generale per il personale militare stabilisce, con propria circolare, le modalità per la concessione dell’onorificenza, ovvero per la revoca nei casi di cui all’art. 1425 del codice.

Art.6 Disposizioni transitorie e finali

l. Al personale militare insignito del titolo onorifico di “Veterano” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applica il decreto del Ministro della difesa 13 settembre2022, citato in premessa, in quanto compatibile con le presenti disposizioni.

2. Per le concessioni in corso fino alla data di adozione del presente decreto si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.

DECRETO

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