La pandemia causata dal Covid-19, in diverse occasioni, ha costretto il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare la diffusione del virus, fino a disporre l’obbligo vaccinale per alcune tipologie di lavoratori e, più genericamente, per tutti gli over 50.
Relativamente all’indennizzo spettante in seguito a reazioni avverse conseguenti all’obbligatorietà di sottoporsi ad una vaccinazione, esiste una legge varata dal Governo italiano già nel lontano 1992 e pubblicata nella G.U. n. 55 del 06 marzo 1992. Parliamo della legge 25 febbraio 1992 , n. 210. La pubblichiamo di seguito:
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Art. 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana,
lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge. (3) (4) (5) (6) (12) (14) ((15))
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che
risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato
danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione
contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. (7)
(9)
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o
per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno,
reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e'
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed
e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato.";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso
in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a
domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento
dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella
misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto
ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del
presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione
monetaria.";
- (con l'art. 1, comma 5) che "I soggetti di cui all'articolo 1
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente
alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle
patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.";
- (con l'art. 1, comma 6) che "I benefici di cui alla presente
legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (in
G.U. 1a s.s. 4/03/1998, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui
non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite,
di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione
antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959,
n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione
antipoliomielitica)".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che " L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a
coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non
obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959,
n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla
azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine
perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 417
(in G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo, "nella parte in cui
non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite,
di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazioni antiepatite B, a
partire dall'anno 1983".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476
(in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui
non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche
agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il
medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrita'
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto
con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
epatiti".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009,
n. 28 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2009, n. 6), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla
legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni
irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di
somministrazione di derivati del sangue".
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107
(in G.U. 1a s.s. 2/5/2012, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella
parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni
e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i
quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1,
comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e
la rosolia".
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 14 dicembre
2017, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/2017, n. 51), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella
parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che
si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale".
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020,
n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2020, n. 26), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella
parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni
e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia
riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione
contro il contagio dal virus dell'epatite A".
La legge, che si compone di 8 articoli, è in continua evoluzione a causa di pronunce della Corte Costituzionale. Per consultarla integralmente, clicca QUI
A questo link puoi visualizzare una tabella degli intennizzi aggiornata al 2021