Certificazione Unica 2025 (redditi 2024)
Come già consolidato da qualche anno, le Certificazioni Uniche 2025 (modello Sintetico) relative al personale delle Forze Armate sono disponibili nell’Area Personale del portale NoiPA di ognuno dal 16 marzo 2025. Esse sono statetrasmesse all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730/2025 precompilato che sarà disponibile sul sito a decorrere dal 30/04/2025.
Novità introdotte per l’anno d’imposta 2024
Tra le novità introdotte per l’anno d’imposta 2024, determinate con D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216 (Legge di Bilancio 2024), si riportano le seguenti:
- Determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche
La determinazione dell’IRPEF lorda è stata effettuata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23%;
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- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
b. Adeguamento dell’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro
Innalzamento ad euro 1.955,00 della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR (detrazione per lavoro dipendente).
c. Adeguamento dei criteri di verifica della soglia di incapienza per l’attribuzione del trattamento integrativo
La somma dovuta a titolo di trattamento integrativo per l’importo massimo di € 1.200,00 annuo, disposto dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a15.000 euro a condizione che l’imposta lorda determinata sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Il sostituto d’imposta (CUSI) ha provveduto inoltre a verificare i requisiti per coloro che hanno richiesto ed ottenuto il Bonus Natale nel cedolino del mese di dicembre 2024, in considerazione del:
- limite di reddito complessivamente percepito non superiore a 28.000 euro;
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- condizioni di capienza dell’imposta lorda in relazione alla detrazione spettante per lavoro dipendente;
- numero effettivo di giorni lavorati.
Nei casi in cui il bonus sia risultato indebitamente percepito o percepito in misura superiore al dovuto, in sede di conguaglio fiscale avvenuto nel mese di febbraio, è stata recuperata la quota non spettante con il codice di ritenuta 670 – “Indennità D.L. n.113/2024 (bonus natale)”. Con una nota, il CUSI ha portato a conoscenza che un’eventuale rielaborazione della CU non produrrà effetti in relazione ad esso.
Dati dei figli fiscalmente a carico nel quadro dei familiari
Nel quadro dei familiari a carico della CU2025 sono stati esposti i dati di tutti i figli fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2024 presenti in banca dati, a prescindere dal diritto alle detrazioni ex. art.12 del TUIR. Tali dati verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate e riportati nella dichiarazione precompilata (Mod. 730) per il riconoscimento automatico delle agevolazioni (detrazioni o deduzioni) per oneri, spese e rimborsi spettanti per tale tipologia di familiari a carico, nonché per il corretto calcolo delle addizionali Irpef regionali.
Ciò non toglie che la mancata indicazione in CU delle informazioni relative al carico familiare non pregiudica il diritto al riconoscimento delle agevolazioni sopra indicate, per cui gli interessati potranno comunque beneficiare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 per l’anno 2024.
“Defiscalizzazione” comparto sicurezza (D.P.C.M. del 24 giugno 2024)
Anche per l’anno 2024 è stata riconosciuta al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate un beneficio fiscale applicato all’imposta lorda dovuta sul trattamento economico accessorio corrisposto nell’anno 2024, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, fino ad un importo massimo di euro 610,50 (cd. “defiscalizzazione”).
Dal punto di vista fiscale, la “defiscalizzazione” è cumulabile sia con le detrazioni per lavoro dipendente sia con il trattamento integrativo (ex bonus “Renzi”) ed è stata inserita nella mensilità di febbraio 2025.
Tuttavia (nota importante), occorre ricordare che il bonus in questione si aggiunge al risultato del conguaglio IRPEF dell’anno 2024; ciò potrebbe influire sulla cifra erogata diversa dai 610,50 euro previsti, poiché lo stesso importo potrà essere assorbito parzialmente o totalmente da un conguaglio IRPEF a debito calcolato ovvero sommarsi ad un conguaglio IRPEF a credito.
Sarà possibile desumere l’importo della detrazione spettante direttamente al punto 384 dalla Certificazione Unica 2025 mentre al punto 385, sarà rinvenibile l’importo della detrazione eventualmente non fruita. Tutti i soggetti rientranti in quest’ultima casistica, per poter usufruire della detrazione spettante, saranno tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (mod. 730).
Casi di mancata effettuazione o applicazione dei conguagli
- Personale in servizio per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso (es. aspettativa).
In tali casi, la CU2025 è stata regolarmente elaborata e conguagliata. In merito alle risultanze contabili non applicate si specifica che:
- l’eventuale conguaglio a debito, certificato nel punto 469 – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio” della CU2025,verrà recuperato automaticamente dal sistema sulla prima rata utile (fino alla rata di dicembre compresa). In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro l’anno, il CNAEI avrà cura di provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall’interessato;
- eventuali risultanze a credito, invece, sono memorizzate in banca dati come “prenotate al pagamento manuale”. Tali importi saranno rimborsati in maniera automatica da NoiPA mediante specifica emissione speciale (solitamente effettuata nel mese di giugno).
b. Personale cessato dal servizio o beneficiario di soli compensi accessori
Per il personale che ha percepito solo competenze accessorie e per quello cessato nel corso dell’anno d’imposta2024 o comunque entro il 1° febbraio dell’anno corrente, per la quale NoiPA non ha proceduto all’effettuazione dei conguagli, sulla Certificazione Unica prodotta per il suddetto personale, non essendo stato calcolato il conguaglio, il campo “Ritenute” è valorizzato con il totale dell’imposta pagata nell’anno, non sono indicate le detrazioni, non sono valorizzati i campi delle addizionali regionale e comunali.
Per il personale che rientra in questa casistica rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come specificato nelle annotazioni della CU2025 “Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Rettifica delle CU2025 emesse
Potrebbe verificarsi, come già accaduto negli anni scorsi, che il Sostituto d’Imposta, a seguito di controlli sui dati fiscali degli amministrati, sui conguagli fiscali avvenuti o per una qualsiasi variazione da apportare che abbia impatto ai fini fiscali, abbia necessità di procedere ad una rielaborazione delle certificazioni già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.
Sarà cura del Sostituto d’Imposta provvedere ad informare direttamente l’interessato tramite mail sulla disponibilità di una nuova versione della Certificazione Unica.
Conclusioni e consigli utili
E’ opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo; pertanto, in caso di rielaborazione della CU2025 ed utilizzo della dichiarazione 730 precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è necessario rettificare i dati proposti con quelli indicati nella nuova certificazione unica rielaborata.
Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente la propria area personale NoiPA ed accertarsi che non sia presente una nuova versione rielaborata della certificazione. Potrebbe darsi che il file della CU presente venga sostituito con un nuovo file aggiornato. Per tale motivo, è consigliabile scaricare il file e verificare la data di emissione della Certificazione. Se esiste discordanza dalla data della prima versione, vorrà dire che la CU è stata oggetto di rielaborazione.
In conclusione, in virtù del fatto che la CU2025 possa essere rivista, al fine di evitare eventuali procedimenti amministrativi di recupero da parte l’Agenzia delle Entrate, è consigliabile non avere fretta nella presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 il cui termine ultimo di presentazione, come stabilito dalla stessa Agenzia, è stato fissato alla data del 30/09/2025.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, il personale può fare riferimento ai canali ufficiali di USMIA, riservato ai tesserati, per supporto e consulenza in materia fiscale.
La Segreteria Generale