https://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Dispense2021/Documents/Nr_16_del_10_giugno_2021/DM_03_06_2021.pdf

Ufficiali da collocare in soprannumero agli organici alla data del 1° luglio 2021

Il “codice dell’ordinamento militare” prevede che con decreto dirigenziale del capo di Stato Maggiore della Difesa, venga stabilito annualmente il contingente massimo degli ufficiali da collocare in soprannumero agli organici al 1° luglio di ogni anno, fino ad un massimo di 155 unità, in corrispondenza del numero degli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate, nei limiti del predetto contingente, con determinazione annuale del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L’articolo 1777 del codice dell’ordinamento militare, che estende anche al personale di Esercito Italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla data del 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 801 del codice dell’ordinamento militare, il contingente massimo degli ufficiali da collocare in soprannumero agli organici  è stato stabilito in 155 unità. Per visualizzare il  Decreto integrale, clicca QUI

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