Sorpreso al volante ubriaco, aveva tentato di sottrarsi al controllo dell’alcool-test. Automobilista condannato in tutte le sedi di giudizio.
Era il lontano 2013 quando il Tribunale di Asti lo condannò in relazione al delitto di cui all’art. 336 cod. pen., commesso sempre ad Asti nel luglio 2011.
L’uomo durante un controllo della stradale venne sorpreso ubriaco alla guida. In stato di evidente ebbrezza, prima minacciò i poliziotti, facendo riferimento ad amicizie influenti, poi tentò di sottrarsi al controllo, finendo per blandire i due poliziotti invitandoli “a lasciar perdere” e che in cambio avrebbe consegnato loro delle uova di Pasqua.
Dopo la denuncia degli agenti, l’uomo è stato condannato in tette le sedi di giudizio. Di seguito proponiamo un breve estratto della sentenza della Corte di Cassazione:
L’imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità:
ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna basata sulle dichiarazioni dei due agenti della polizia stradale che, dopo aver fermato l’uomo, che in stato di evidente ebbrezza era alla guida della sua vettura, erano stati destinatari di minacce profferite dall’imputato che, facendo riferimento ad amicizie influenti, aveva cercato in ogni modo di sottoporsi al controllo, finendo per blandire i due poliziotti invitandoli “a lasciar perdere” e che in cambio avrebbe consegnato loro delle uova di Pasqua;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FB, CLICCA QUI. SIAMO ANCHE SU TELEGRAM, ENTRA NEL NOSTRO CANALE, CLICCA QUI