Il tema del trattenimento in servizio del personale della Polizia Penitenziaria, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, è al centro di una disputa sindacale che vede contrapposte la Direzione Generale del Personale del DAP e il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Al centro della controversia, la gestione delle istanze e la coerenza dei criteri adottati per il diniego o l’accoglimento delle richieste.
Il caso di Napoli Secondigliano: tra numeri e realtà operative
Il SAPPE ha acceso i riflettori su un caso specifico relativo a un Sovrintendente Capo in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano. L’istanza di trattenimento in servizio del dipendente, presentata ai sensi della citata normativa, è stata rigettata dall’Amministrazione sulla base di una presunta situazione di esubero di personale nel ruolo dei sovrintendenti presso la sede.
Il Sindacato contesta fermamente tale valutazione. Secondo il SAPPE, il calcolo utilizzato dall’Amministrazione — basato su una mera analisi numerica complessiva — non terrebbe conto dell’effettiva distribuzione del personale. Il sindacato evidenzia come la forza lavoro sia suddivisa tra reparti detentivi e nuclei esterni (come il Nucleo di Secondigliano), che svolgono funzioni radicalmente differenti, quali traduzioni e piantonamenti. Pertanto, un eventuale surplus numerico totale non si tradurrebbe automaticamente in un surplus funzionale all’interno del reparto.
La richiesta di uniformità di trattamento
Oltre alla questione metodologica, il SAPPE solleva un dubbio di carattere procedurale e di equità. Il sindacato segnala l’accoglimento di una istanza di trattenimento in servizio presentata da un altro appartenente al medesimo ruolo, in possesso di requisiti analoghi e prossimo alla pensione. Di fronte a posizioni apparentemente sovrapponibili, il SAPPE chiede di far luce sui criteri che hanno portato a determinazioni finali opposte.
La posizione del DAP: valutazione complessa e discrezionalità
In risposta, la Direzione Generale del Personale del DAP ha chiarito che, sebbene l’eccedenza organica sia un fattore oggettivo rilevante, essa non rappresenta l’unico elemento valutato. L’istruttoria, specifica la Direzione, prende in considerazione una pluralità di fattori, tra cui:
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Rapporti informativi, assenza di procedimenti disciplinari o penali.
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Specificità e peculiarità delle mansioni svolte dal richiedente.
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Carattere di non immediata fungibilità del servizio prestato.
È proprio questa complessità, secondo la Direzione Generale, a spiegare come procedure apparentemente simili possano esitare in determinazioni differenti: la valutazione non è puramente aritmetica, ma mira a verificare le inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.
La vicenda evidenzia la necessità di un dialogo continuo e di una maggiore trasparenza nel processo decisionale, al fine di garantire che uno strumento legislativo nato per rafforzare la sicurezza e l’efficienza degli istituti penitenziari sia applicato in modo uniforme, coerente e comprensibile per tutto il personale.
Fonti:
* Nota SAPPE prot. 441/ig del 5 agosto 2026 – Trattenimento in servizio. Trattenimento-in-servizio-.-prot-441-2026
* Riscontro O.S. SAPPE Riscontro-O.S.-SAPPE-trattenimento-in-servizio