Trasferimento d’autorità e reimpiego del personale militare. Sentenza del Consiglio di Stato

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, il Consiglio di Stato si è espresso circa un trasferimento d’autorità per la soppressione della Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino, evidenziando le crucialità cui deve attenersi l’amministrazione in questi casi.

Il militare in questione, malgrado abbia ottenuto un successo parziale presso il tar, successivamente ha dovuto attenersi a quanto disposto dal Consiglio di Stato.

Un maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare aveva impugnato avanti il T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli il provvedimento che ne aveva disposto il trasferimento d’autorità dalla Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino all’Istituto di Medicina Legale di Roma con decorrenza 1 luglio 2007, nonché il propedeutico piano di reimpiego del personale sottufficiali in servizio presso la Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino del 26 giugno 2007.

Il militare, in particolare, aveva lamentato che l’Amministrazione avrebbe omesso di manifestare le ragioni sottese al movimento e, in particolare, non avrebbe tenuto conto:

– né della sua precedente assegnazione presso una sede disagiata (Lampedusa);

– né del suo conseguente trasferimento d’autorità presso la sede di Napoli-Capodichino, disposto nel 1999;



– né delle sue esigenze familiari.

Il militare interpellò il T.a.r. , ma l’istanza cautelare fu rigettata, poiché “i provvedimenti di trasferimento d’autorità disposti dall’Amministrazione militare, come quello di specie, rientrano nel genus degli ordini, con la conseguenza che essi sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n.241 del 1990 e non richiedono specifica motivazione”.



In sede di udienza, lo stesso T.a.r. ritenne viziato il piano di reimpiego del personale sottufficiali, giacché “non indicava il presupposto del movimento d’ufficio, né forniva alcuna indicazione in relazione al procedimento logico seguito per il trasferimento di ciascuno dei militari in esso indicati presso le diverse sedi di servizio, rinvenendosi quale unico referente quello relativo all’ assegnazione delle sedi ai sensi dell’art. 33 l. 104/92”.

Il T.a.r. aggiunse che il piano di reimpiego non poteva essere ricondotto all’alveo della legittimità “in forza del fatto che l’Amministrazione, in esito all’i stanza di accesso di parte ricorrente, nella nota dell’Aereonautica Militare Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aereonautica, 6^ Ufficio del 6/09/2007, prot. omissis, indicava in linea di massima i criteri seguiti … dovendo la motivazione, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, precedere e non seguire il provvedimento amministrativo

Il T.a.r., pertanto annullò il trasferimento del maresciallo  dell’Aeronautica, ritenuto viziato per illegittimità derivata.

Stralcio di sentenza del Consiglio di Stato

Il Ministero della Difesa ha interposto appello sostenendo che la Commissione Medico Ospedaliera di Napoli è stata soppressa con decorrenza 1 luglio 2006; “al fine di regolare le pratiche ed i rapporti pendenti”, l’Amministrazione ha costituito un organismo temporaneo con funzioni di ufficio stralcio, denominato “distaccamento straordinario delle Commissioni Mediche Ospedaliere”, destinato a scadere il 19 marzo 2007 e poi, di fatto prorogato sino al 30 giugno 2007;

– con nota del 23 novembre 2006 l’Amministrazione, conformemente alla disciplina allora in vigore, aveva redatto un apposito “annesso”, invitando i militari ancora impiegati presso l’ufficio di Napoli-Capodichino, tra cui anche il maresciallo in questione, ad esprimere fino ad un massimo di tre sedi presso cui avrebbero gradito essere assegnati;

– con separato provvedimento l’Amministrazione aveva, inoltre, individuato i criteri in base ai quali reimpiegare il personale;

– il maresciallo non risultando beneficiario della l. n. 104 del 1992 e non avendo un’età superiore ai 55 anni, era destinato, in base a tali criteri, ad essere dislocato in “Enti dislocati nell’area campana e nell’area di Latina e Roma”;

– la destinazione all’Istituto di Medicina Legale di Roma è conseguita al fatto che il militare era il meno anziano in grado dei sottufficiali con età inferiore ai 55 anni;

– nonostante il divieto di ostensione degli atti inerenti alla pianificazione dell’impiego del personale, al maresciallo sono state comunque palesate,  le ragioni del trasferimento ed è stato, altresì, specificato che l’Istituto di Medicina Legale è stato scelto “anche in considerazione della vicinanza ai trasporti ferroviari” e che, di converso, la pregressa prestazione di servizio in sedi disagiate non dà diritto a punteggio aggiuntivo ai fini dell’anzianità di servizio, né conferisce priorità nei trasferimenti.

Ciò premesso in fatto, il Ministero ha sostenuto in diritto che:

– i provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate hanno natura di ordine e, come tali, sono sottratti alle disposizioni della l. n. 241 del 1990: non è, dunque, richiesta alcuna specifica motivazione, né vi sono garanzie partecipative;

– il trasferimento è stato disposto “per esigenze organizzative conclamate, quali la soppressione della Commissione Medica Ospedaliera di Napoli-Capodichino”;

– il maresciallo ha, comunque, partecipato al procedimento, avendo espresso le proprie preferenze nell’apposito “annesso” che l’Amministrazione aveva a suo tempo predisposto e che vale anche quale implicita comunicazione di avvio del procedimento;↓




– in materia di trasferimenti, i desiderata del militare devono essere contemperati con il superiore interesse pubblico all’ottimale allocazione del personale;

– la sede cui è stato assegnato il militare è prossima ai trasporti ferroviari e, comunque, il trasferimento d’autorità prevede benefici economici per il personale interessato;

– i soli casi di priorità nei trasferimenti sono quelli previsti dalla l. n. 104 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla l. n. 86 del 2001.

Il maresciallo dell’Aeronautica si è costituito e, in data 27 maggio 2019, ha versato in atti una breve memoria, chiedendo l’autorizzazione al deposito tardivo essendo stato impegnato in una missione all’estera fino a metà 2019.

Il ricorso merita accoglimento.

Il Collegio evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, i provvedimenti di trasferimento del personale delle Forze Armate integrano giuridicamente ordini e, come tali, sono ab ovo sottratti alla disciplina recata dalla l. n. 241 del 1990: non è, in particolare, necessaria alcuna specifica motivazione.

Ne consegue che la nota del 6 settembre 2007 non costituisce un’inammissibile motivazione postuma, ma, al contrario, dimostra la volontà dell’Amministrazione di rendere quanto più possibile trasparente e comprensibile l’iter logico nella specie seguito.

Peraltro, in disparte il fatto che il maresciallo è stato debitamente interpellato nel corso del procedimento, di cui, dunque, aveva ab initio piena contezza, il Collegio osserva che, in tema di trasferimenti nell’ambito delle Forze Armate, l’interesse pubblico all’ottimale allocazione del personale – strumento per conseguire il più generale fine dell’efficiente perseguimento degli scopi istituzionali – prevale sui contrapposti auspici dei singoli militari.

 Oltretutto, la definitiva soppressione del Comando di Napoli-Capodichino (anche nell’ultima denominazione di “distaccamento straordinario”), con la conseguente necessità della riallocazione del personale ivi assegnato, era nota da tempo; di converso, l’Amministrazione ha enucleato con precisione i criteri seguiti nel disporre i movimenti del personale interessato e, per quanto in atti, il trasferimento del militare non li viola (né vi è una specifica contestazione sul punto).

Infine, in base alla normativa applicabile ratione temporis il pregresso servizio presso una sede disagiata non dava priorità quanto ai trasferimenti d’autorità; l’Amministrazione ha, comunque, scelto un Comando in Roma prossimo ai nodi del trasporto ferroviario, sì che esulano, nella scelta amministrativa, elementi di palese illogicità, patente vessatorietà o manifesta irragionevolezza.

 Per le esposte ragioni il ricorso in appello va accolto: conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza deve essere rigettato il ricorso di primo grado.

La materia del contendere e gli interessi sottesi alla presente controversia suggeriscono, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza respinge il ricorso di primo grado.

 


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