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TFS statali. Ancora una brutta notizia

Ancora una brutta notizia per gli statali. Ancora un  blocco per l’erogazione anticipata del TFS da parte dell’Inps. Non ci sarebbero più fondi.

La notizia, diffusa dall’Ansa lo scorso 26 aprile, non sembra lasciare dubbi :

 “Sulla base delle stime effettuate sono in via di esaurimento” le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Inps all’anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr per l’anno 2024 istituita nel 2022 in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Lo comunica l’Inps in una circolare precisando che “a partire dal 25 aprile 2024” è stata “inibita la presentazione di nuove domande”. (ANSA)

Quindi l’impiegato statale, a differenza di tutti gli altri lavoratori, non solo non può chiedere l’anticipo del TFS prima di essere posto in quiescenza, ma sarà costretto ad attendere tempi biblici per ricevere quanto debitamente versato durante tutta la vita lavorativa.

E per il Comparto Difesa?

Per il Comparto Difesa c’è ancora una remota speranza, ovvero la proposta di legge che vede come primo firmatario l’Onorevole Anastasio Carrà.

La proposta di legge prevede la liquidazione immediata del Tfs al personale militare, ma servirebbero 800 milioni di euro.

In seguito allo stop delle scorse settimane da parte della  Ragioneria dello Stato a due proposte di legge, si spera che il tentativo del parlamentare leghista Carrà, in esame dalla scorsa estate, ed ora in commissione Difesa, possa trovare l’approvazione unanime dei parlamentari e della stessa ragioneria, ponendo fine a questo paradosso tutto italiano. 

La proposta di legge si compone di tre articoli:

(Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio del personale militare)

Art.1. All’articolo 1908 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, da corrispondere al personale militare, ovvero ai superstiti o aventi causa che vi abbiano titolo, l’ente erogatore provvede entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede in unico importo annuale entro il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale sono dovuti gli interessi. 1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1-bis non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Art. 2. (Entrata in vigore) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano anche in favore del personale militare, compresi eventuali superstiti o aventi causa, che a tale data sia già cessato dal rapporto di lavoro ma non abbia ancora ricevuto la corresponsione integrale del trattamento di fine servizio, comunque denominato.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. QUI il testo integrale

 

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