TAR: il temporaneo imbarco è ancora un rebus!

Grottaglie, 04.02.2018 – Correva l’anno 2004 quando a seguito degli ordini di temporaneo imbarco mutavo la sede ordinaria di servizio – per oltre 10 km – dal GRUPELICOT 4 (Grottaglie) dapprima su NAVE BORSINI (sede di dislocazione Augusta) dal 26.01.2004 al 09.04.2004 e successivamente su NAVE AVIERE (sede di dislocazione Taranto) dal 09.04.2004 al 25.07.2004, per un totale di ben 181 giorni consecutivi.

Eseguito gli ordini di MARIUGP ROMA (attuale MARIPERS ROMA) chiedevo, con istanza del 18.10.2004 a MARICOMMI TARANTO e successivamente con ricorso gerarchico del 22.11.2004 a PERSOMIL, che mi fosse riconosciuto lo specifico trattamento economico dovuto per il mutamento della sede di servizio (l’indennità di trasferimento o in alternativa l’indennità di missione).

Con il provvedimento di PERSOMIL datato 01.02.2005 prendevo atto del rigetto per il ricorso gerarchico proposto, poiché testualmente: “il temporaneo imbarco si configura quale trasferimento temporaneo”, in altre parole il mutamento della sede ordinaria di servizio non poteva essere remunerato in nessuna maniera.

Incredulo per tale provvedimento presentavo tempestivo e regolare ricorso innanzi al TAR del Lazio, all’uopo significando le ragioni di illegittimità di tali atti amministrativi, in particolare evidenziavo laddove il mutamento della sede di servizio fosse ritenuto permanente si configurava l’istituto giuridico del trasferimento mentre laddove il mutamento della sede di servizio fosse ritenuto temporaneo si configurava l’istituto giuridico della missione.

Non appare superfluo ricordare che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato afferma – per fatti similari – nella sentenza 7627 del 18.05.2004: “il cosiddetto trasferimento provvisorio, istituto peraltro inesistente, non farebbe venire meno il presupposto che giustifica, secondo la vigente normativa, la corresponsione dell’indennità di missione: lo spostamento del dipendente dalla propria sede ordinaria di servizio ad altro ufficio”.

Ebbene, dopo aver atteso per oltre 13 anni, il TAR del Lazio nella sentenza n. 1165/2018 del 19.01.2018 depositata il 31.01.2018 – di seguito riportata integralmente – non riesce a centrare il target!

Secondo l’avv. Danilo Lorenzo del foro di Lecce, che ha seguito la vicenda nelle battute finali : “i giudici nella sentenza n. 1165/2018 della Prima Sezione Bis del TAR del Lazio, a mio avviso, hanno fatto confusione nel verificare l’applicazione disposta dal libro sesto del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010, invero il trattamento economico del personale militare in servizio permanente è rigorosamente suddiviso in stipendiale, accessorio (indennità operative di imbarco, di campagna, di volo, ecc..) ed eventuale (missione, trasferimento, ecc..). Nel caso di specie il compenso richiesto dal maresciallo è disciplinato dal trattamento eventuale, in particolare dalla legge n. 836/1973 e dalla legge n. 417/1978 e successive modificazioni introdotte, che nulla ha da spartire con l’indennità di imbarco (trattamento accessorio). E’ evidente che il diniego statuito dal giudice di primo grado risulta essere del tutto illegittimo e non in linea con la volontà del legislatore”.

Che dire? Le grandi aspettative sono il preludio delle grandi delusioni!

Antonio De Muro

01165/2018 REG.PROV.COLL
03521/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3521 del 2005, proposto da De Muro Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Lorenzo (cod. fisc.: LRNDNL66A19E506V) e dall’avv. Giuseppe Trono, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio D’Amato, in Roma, via Lepi, n. 15;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare del 1°.2.2005, notificato al ricorrente il 23.2.2005, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico, proposto dal Capo di I^ classe Antonio De Muro – avverso il provvedimento di rigetto del 12.11.2004 del Commissariato M.M. di Taranto sull’istanza del ricorrente diretta ad ottenere i benefici economici relativi al mutamento della propria sede di servizio (trattamento economico di trasferimento o in alternativa il trattamento economico di missione) e di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e consequenziale e per il riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento ex art. 8, comma 5, D.P.R. n.163/2002, l’indennità di trasferta ex art.1, comma 1, L. n.86/2001, l’indennità di prima sistemazione ex art.21 L. n.836/1973 o in alternativa l’indennità di missione ex art.1, comma 1, della L. n.836/1973 come coordinato dal combinato art.1, comma 1, L. n.417/1978 e art.3, comma 1, L.21/1991 con corresponsione delle differenze maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza di smaltimento del giorno 19 gennaio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, Capo di I° classe della Marina Militare, in forza al Quarto Gruppo Elicotteri di Grottaglie, premetteva che:

-a seguito d’ordine scritto con radiomessaggio del 24.1.2004 (n.P241515A) veniva destinato ad operare in temporaneo imbarco sulla Nave Borsini dal 26.1.2004 al 9.4.2004 (radiomessaggio del 8.4.2004 n.P081620Z) ;

-successivamente, senza soluzione di continuità, a seguito di radiomessaggio autoritativo del 8.4.2004 (n.P081720Z), veniva destinato ad operare, sempre in temporaneo imbarco, sulla Nave Aviere, dal 10.4.2004 al 25.7.2004 ( radiomessaggio del 14.7.2004 n.P141250Z) .

Precisava che, per effetto degli ordini suddetti, rimaneva fuori dalla abituale sede di servizio complessivamente 181 giorni consecutivi (74+107).

Esponeva che, con istanza del 18.10.2004, chiedeva la corresponsione dei benefici economici connessi al mutamento della propria sede di servizio previsti dalla legislazione vigente per periodi di lunga durata.

Avverso l’epigrafato provvedimento di diniego, svolgeva svariati profili di illegittimità e concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente giudizio.

Con memoria depositata in data 15.12.2017, il ricorrente illustrava i punti salienti della propria tesi difensiva.

Alla pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2018, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.L’art. 1, legge 29 marzo 2001, n. 86, con riferimento alla cosiddetta “indennità di trasferimento”, stabilisce, in sostanza, che i relativi elementi costitutivi sono: a) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; b) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso; c) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri.

Invero, al fine di poter usufruire di detta indennità, disposta al fine di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, occorre la sussistenza dei seguenti presupposti: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento che modifica la sede di servizio ove il pubblico dipendente espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria del trasferimento, che venga disposto “motu proprio” dall’Amministrazione; c) che non trascorrano più di 4 anni di permanenza nella sede di servizio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265).

Presupposto indefettibile per l’erogazione del trattamento economico de quo è, quindi, che il dipendente viene trasferito d’autorità da una ad altra sede permanente di servizio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 01/03/2006, n. 982).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha avuto l’assegnazione, per due volte consecutive, al “temporaneo imbarco”, che non si configura alla stregua di un trasferimento, essendo privo dei precitati indefettibili presupposti.

Invero, la posizione del personale impiegato in navigazione, caratterizzata da atipicità, in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell’unità in navigazione -con una presenza continua del militare nell’arco delle ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva applicazione lavorativa- viene compensata, sul piano economico, con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), mediante l’attribuzione, tra l’altro, di un’apposita indennità di imbarco, disciplinata dall’art. 4 della Legge 23 marzo 1983 n. 78, spettante ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante), contrariamente a quanto avveniva in precedenza ( con liquidazione dell’indennità per l’intero mese indipendentemente dai giorni d’ imbarco effettivo).

Se la “ratio” della norma attributiva dell’indennità è, dunque, quella appena espressa, si deve necessariamente concludere che la stessa spetti in ragione della effettiva presenza bordo del militare, giusta la peculiarità della situazione derivante da una prestazione di servizio a bordo dell’unità navale: in sintesi, si deve ritenere che l’indennità di “imbarco” vada riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV., 14.10.2005 n. 5759).

Ma tale indennità di imbarco non è oggetto di rivendicazione nel presente giudizio, azionato per ottenere le indennità di cui è menzione nell’epigrafato provvedimento (di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e consequenziale e per il riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento ex art.8, comma 5, D.P.R. n.163/2002, l’indennità di trasferta ex art.1, comma 1, L. n.86/2001, l’indennità di prima sistemazione ex art.21 L. n.836/1973 o in alternativa l’indennità di missione ex art.1, comma 1, della L. n.836/1973 come coordinato dal combinato art.1, comma 1, L. n.417/1978 e art.3, comma 1, L.21/1991 con corresponsione delle differenze maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge): in effetti, non risulta neanche in atti se il ricorrente l’abbia effettivamente chiesta e percepita e se egli chieda l’attribuzione delle indennità de quibus in aggiunta.

Pertanto, il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato nella giustizia amministrativa (conf.: TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 25.3.2015 n. 837; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13.6.2012 n. 589).

Per le suesposte ragioni, non appare attagliarsi al caso di specie la giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno della propria domanda, fondata sulla sussumibilità dell’imbarco provvisorio nell’ipotesi di trasferimento provvisorio, su cui insiste memoria depositata in data 15.12.2017.

Pertanto, difettando, ab imis, la struttura concettuale del trasferimento, la domanda, intesa ad ottenere il diritto all’indennità di trasferimento, si appalesa infondata e va rigettata.

2.Infine, si appalesa infondata anche la domanda, pure avanzata dal ricorrente con il presente giudizio, di accertamento del diritto alla corresponsione dell’ulteriore indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 della Legge n. 836/1973, come modificato dall’art. 12 della Legge n. 417/1978.

Premesso che l’art. 21 della Legge n. 836/1973, nel testo vigente al momento dell’assegnazione della sede di servizio all’odierno ricorrente, stabilisce che “Al dipendente trasferito spetta un’indennità di prima sistemazione” – il cui importo è stato adeguato dall’art. 12 della Legge n. 417/1978- deve rilevarsi come, nel caso di specie, alla luce delle ragioni già espresse con riferimento all’indennità di trasferimento ex Lege n. 86/2001, difetta ab imis il presupposto logico-formale del trasferimento ad altra sede.

3.Per le medesime ragioni, va rigettata anche la domanda intesa ad ottenere il trattamento di missione nonché quello di trasferta.

4.In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

5.L’omessa costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere

IL SEGRETARIO

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