CAMPOBASSO — Il TAR Molise ha accolto un ricorso presentato da un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, riconoscendo il suo diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS). La decisione, pubblicata dopo l’udienza del 5 novembre 2025, obbliga l’INPS a riliquidare la buonuscita dell’interessato e a versare gli interessi legali maturati.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che conferma la piena applicabilità del beneficio anche in caso di pensionamento a domanda, purché siano rispettati requisiti precisi.

La vicenda: silenzio dell’INPS sulla richiesta di ricalcolo

L’ex militare aveva presentato alla direzione provinciale dell’INPS la richiesta di ricalcolo del TFS con l’applicazione dell’art. 6-bis del decreto-legge 387/1987 e dell’art. 21 della legge 232/1990, che prevedono la maggiorazione delle sei mensilità stipendiali.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, è stato costretto a ricorrere al TAR, impugnando il silenzio dell’Amministrazione e chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della buonuscita.

Il cuore della decisione: i sei scatti spettano anche a chi lascia il servizio volontariamente

Il Tribunale ha ripercorso l’evoluzione normativa dell’istituto, chiarendo definitivamente che:

✓ I sei scatti spettano anche in caso di pensionamento a domanda,

se l’interessato ha maturato:

  • 55 anni di età,

  • almeno 35 anni di servizio utile.

Il TAR ha richiamato una lunga serie di precedenti, sia propri che del Consiglio di Stato, che hanno stabilito come il beneficio non possa essere negato ai militari o appartenenti alle forze di polizia che abbiano i requisiti anagrafici e contributivi, anche se non cessano per limiti d’età.

Nessun ostacolo dal D.lgs. 165/1997: la restrizione riguarda solo la pensione, non la buonuscita

Uno dei punti più significativi della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 4 del D.lgs. 165/1997.

Secondo il TAR, seguendo l’orientamento del Consiglio di Stato:

La norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

La limitazione relativa al pagamento della contribuzione aggiuntiva riguarda solo la base pensionabile, non il TFS.

Pertanto, l’INPS non può negare il riconoscimento degli scatti quando l’interessato ha i requisiti previsti dal d.l. 387/1987.

Il dispositivo: INPS condannata a ricalcolare il TFS

Il Tribunale ha:

✔ annullato i provvedimenti dell’INPS,

che negavano il beneficio;

✔ riconosciuto il diritto del ricorrente ai sei scatti,

ordinando la riliquidazione dell’indennità di buonuscita;

✔ disposto la corresponsione degli interessi legali,

negando però la rivalutazione monetaria, vietata dalla legge.

Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione delle precedenti incertezze interpretative della materia.

Una sentenza che rafforza un orientamento nazionale

La decisione del TAR Molise contribuisce a consolidare ulteriormente una linea giurisprudenziale che sta uniformando il trattamento economico dei militari e delle forze di polizia, evitando disparità tra chi cessa dal servizio per limiti d’età e chi invece presenta domanda volontaria di pensionamento.

Per molti ex appartenenti al comparto sicurezza che si trovano in situazioni analoghe, questa pronuncia rappresenta un importante precedente.

LA SENTENZA INTEGRALE

Versione anonimizzata

sul ricorso iscritto al registro generale, proposto da un ex appartenente alle Forze dell’Ordine, rappresentato e difeso da un legale di fiducia, con domicilio digitale come da atti;

contro

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), non costituito in giudizio;

per l’annullamento

  • del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall’art. 21 della legge 232/1990;

  • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per l’accertamento

– del diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti di cui alle norme citate, oltre interessi fino all’effettivo soddisfo.


FATTO e DIRITTO

  1. Il ricorrente espone di essere un ex appartenente all’Arma, collocato a riposo a domanda, e di aver richiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall’art. 21 della legge 232/1990.
    L’INPS non ha dato riscontro.

  2. Da ciò il presente ricorso, con cui si deducono:

  1. competenza territoriale del Tribunale adito;

  2. violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987, dell’art. 21 della l. 232/1990, dell’art. 36 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.

Il ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati e la dichiarazione del proprio diritto alla riliquidazione del TFS con i sei scatti.

  1. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

  2. Il ricorso è fondato.

  3. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che inquadra correttamente il beneficio in questione, già oggetto di recenti pronunce conformi.

5.1 La controversia riguarda la corretta determinazione della base di calcolo del TFS spettante al ricorrente, già appartenente al comparto sicurezza e cessato dal servizio a domanda.

Occorre stabilire se gli spettino i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. 387/1987, tenuto conto anche dell’art. 4 del d.lgs. 165/1997.

L’INPS sostiene che tale norma impedirebbe il riconoscimento del beneficio in caso di cessazione a domanda, anche in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi (55 anni e 35 anni).

5.2 La disciplina originaria riservava il beneficio ai soli alti gradi delle Forze Armate e della Guardia di Finanza. Successivamente è stato ampliato, fino a comprendere – con l’art. 6-bis d.l. 387/1987 – tutto il personale del comparto sicurezza che, cessando dal servizio (anche a domanda), avesse compiuto 55 anni d’età e 35 anni di servizio utile.

5.3 L’ambito soggettivo è stato chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto la nozione di “forze di polizia” ampia e comprensiva di tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa.

È stato inoltre ribadito che il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) ha confermato l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 a tutto il personale delle forze di polizia.

5.4 Da ciò deriva che il beneficio spetta anche in caso di pensionamento a domanda, in presenza dei requisiti richiesti.

5.5 Un’ulteriore questione riguarda la portata dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.
Secondo la tesi INPS, tale norma avrebbe ristretto il beneficio in caso di cessazione a domanda, subordinandolo al pagamento della contribuzione aggiuntiva.

Tale interpretazione è stata superata dal Consiglio di Stato, che ha affermato che:

  • l’art. 4 d.lgs. 165/1997 riguarda solo la determinazione della base pensionabile (la pensione mensile),

  • ma non incide sulle regole per il calcolo del TFS, che rimane disciplinato dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.

Pertanto, il beneficio dei sei scatti si applica al TFS indipendentemente dal pagamento della contribuzione, che rileva solo per il trattamento pensionistico.

  1. Applicando tali principi, il ricorso deve essere accolto: il ricorrente aveva maturato sia l’età minima (55 anni) sia l’anzianità di servizio (35 anni) al momento della cessazione, e quindi ha diritto ai sei scatti.

  2. Il riconoscimento non determina alcuna ingiustificata estensione del beneficio, poiché resta limitato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal legislatore e coerente con il principio di omogeneità del comparto sicurezza.

  3. Il ricorso è accolto.
    L’INPS deve rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre agli interessi legali.
    La rivalutazione monetaria è esclusa per espressa previsione normativa.

  4. Spese compensate in ragione delle incertezze interpretative esistenti al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando:

a) accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati nella parte in cui non è stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti ex art. 6-bis d.l. 387/1987;
b) riconosce il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti;
c) condanna l’INPS a provvedere alla riliquidazione del TFS nei termini indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Condivisione
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK, (CLICCA QUI) . CI TROVI ANCHE SU WHATSAPP E TELEGRAM, (CLICCA QUI)
error: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!