Nel medesimo ricorso, presentato da due ex appartenenti alla Polizia di Stato, un finanziere e tre militari dell’Aeronautica, questi ultimi si sono visti respingere il ricorso, mentre per i poliziotti e per il finanziere il ricorso è stato accolto.
Secondo il Tar Lazio, il ricalcolo dei sei scatti stipendiali spetta soltanto al personale appartenente alle ffoo, sia militare che civile, che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio al momento del congedo.
Di seguito la sentenza integrale:
Con ricorso notificato il 10 ottobre 2020 e depositato il 24 ottobre, i ricorrenti hanno premesso di essere rispettivamente: Omissis ex appartenenti alla Polizia di Stato; Omissis ex appartenente alla Guardia di Finanza; Omisiss ex appartenenti all’Aeronautica Militare; e di essersi tutti congedati a domanda dai rispettivi enti di appartenenza successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.
Hanno esposto che i prospetti di liquidazione del TFS elaborati dall’Amministrazione recano un conteggio senza indicazione specifica delle voci prese a base del calcolo, e che per tale ragione non avevano inizialmente rilevato alcuna anomalia finché non si sono avveduti che l’INPS, nel conteggio della riferita base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali sui quali essi avevano riposto legittimo affidamento, anche in considerazione che l’art. 6 bis, comma II, del D.L. n. 387/1987 contemplava, quale base del calcolo del Tfs, l’inclusione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali.
I ricorrenti, preso atto dell’operato dell’Amministrazione, hanno presentato, ai competenti uffici, apposita istanza volta ad ottenere il beneficio di legge contemplato dall’invocata normativa.
In riscontro alle istanze dei ricorrenti, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale del Corpo della G.d.F., ha comunicato che “… questo Centro è impossibilitato al riscontro delle istanze in riferimento … non essendo al medesimo riconducibile l’adozione del provvedimento esitante il relativo procedimento amministrativo …”.
Le singole Direzioni Provinciali INPS, cui rispettivamente fanno territorialmente capo i ricorrenti, hanno, da parte loro, reso la seguente risposta: “in relazione alla sua richiesta di riliquidazione del TFS per l’applicazione dei sei scatti stipendiali si precisa che nel Prospetto Dati per Buona uscita inviato dalla sua Amministrazione, tali emolumenti non sono stati indicati, pertanto confermiamo la correttezza del pagamento. Si ricorda inoltre che le sentenze hanno efficacia solo tra le parti”.
Infine, la sede INPS di Roma Tuscolana, Ente preposto all’elaborazione dei progetti di liquidazione del TFS, ha assunto la seguente posizione: “in merito a quanto richiesto con l’Istanza per la determinazione del Trattamento di fine servizio ex art.6 bis D.L. n 387 del 1987 per i Sig.ri … si evidenzia che l’art. 15 bis del D.L.N°379/1987, convertito nella L. n 486/1987, tuttora in vigore, limita l’applicazione dei 6 scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti”.
Pertanto con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che sia accertato il loro diritto a godere del beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n.387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza con atto di mero stile.
Successivamente il Ministero dell’interno ha depositato documentazione.
1.4. L’I.N.P.S. pur ritualmente intimata non si è costituita in giudizio.
1.5. In vista della discussione della causa soltanto i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva.
1.6. All’udienza pubblica del 20 maggio 2022, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare il Collegio rileva che la liquidazione e il pagamento del T.F.S., alla luce delle previsioni degli artt. 25 e 28 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973 sono di esclusiva competenza dell’I.N.P.S.
Pertanto – sebbene non ritualmente eccepita in giudizio dalla difesa erariale, ma indirettamente agitata dal solo Ministero dell’Interno nel proprio rapporto istruttorio – il Collegio ritiene di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate in giudizio (e costituite con atto di mera forma) stante la sua rilevabilità d’ufficio.
Conseguentemente deve disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle finanze e dal Comando generale della Guardia di Finanza, ex datori di lavoro dei ricorrenti, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.
3. Nel merito il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento alla posizione dei ricorrenti “Omissis” in ragione della loro rispettiva appartenenza alla Polizia di Stato, ovvero ad altra forza di polizia ad ordinamento militare (nella specie la Guardia di Finanza).
Non essendosi costituito l’Inps, e dunque in assenza di specifiche contestazioni difensive, appare opportuno ricostruire il percorso logico-argomentativo già seguito da questa Sezione in fattispecie parzialmente sovrapponibile alla presente (TAR Lazio, Roma, Sez. V., 21 giugno 2022, n.8298) nonché affermato anche dalla recente e copiosa giurisprudenza di altri Tar.
Il collegio infatti, pur consapevole dell’esistenza di recenti pronunce di segno opposto, ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Umbria, Sez.I., 17/05/2022 n.287; Tar Abruzzo, Sez.I, 10/05/2022, n.162; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; nonché dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, n. 383 e 384; e ancor prima 23/04/2021 n.133; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 712 e 714; nonché 7 ottobre 2021, n. 2962; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
4. L’art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.
Al secondo comma del riferito d.l.. è normativamente indicato: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
5. Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi (sostenuta dall’Inps in altri ricorsi analoghi a quello qui in esame) che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia; come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo” (Cons. Stato Sez. III, 22.2.2019 n. 1231).
6. Ha sostenuto in altri casi l’INPS che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, sarebbe applicabile soltanto “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” con esclusione delle altre forze di polizia non espressamente contemplate dalla norma.
Invece alle forze di polizia ad ordinamento militare si applicherebbe l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti»; dunque senza possibilità del riconoscimento dello stesso beneficio a coloro che cessano dal servizio su propria domanda, situazione appunto ricorrente nel caso in esame.
6.1. Il Collegio. al riguardo, osserva che la norma da ultimo richiamata è stata oggetto di abrogazione espressa per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, con la sola esclusione degli artt. 4, 5, commi. 1 e 2, 7, 9 e 10; dunque, per quel che qui rileva, risulta certamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che, appunto, aveva integralmente sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi peraltro escludere, alla luce dei principi affermati dal giudice costituzionale (tra le tante, Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13) fenomeni di reviviscenza normativa dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella versione originaria per come introdotta dalla legge di conversione n.468/1987.
Non soltanto; va inoltre rilevato che nello stesso codice dell’ordinamento militare è espressamente dichiarata la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse Forze di Polizia (Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 277), laddove, all’art. 1911, comma 3, è espressamente stabilito che “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
Tutte le considerazioni sopra svolte depongono nel senso che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 68/2001 il quale al comma 1 recita: “Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge”.
6.2. Non appare poi condivisibile la tesi – non specificamente dedotta in questo giudizio ma condivisa in altre sentenze di merito di segno opposto – secondo cui il TFS avrebbe natura previdenziale, con la conseguenza che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita dovrebbe trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.
A questo riguardo sono state richiamate le disposizioni recate all’articolo 4 del Dlgs 165\1997, titolato “Maggiorazione della base pensionabile”, che regola l’applicazione dei sei scatti stipendiali sulla pensione prevedendo, per coloro che cessano a domanda, il pagamento della restante contribuzione previdenziale.
In particolare, recita l’art.4 che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all’articolo 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.
Sotto un primo profilo va osservato che mentre l’art.6-bis del d.l. n.387/1987 disciplina l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’art.4 del Dlgs 165\1997 disciplina invece l’applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, non esistendo peraltro una specifica disposizione che affermi che la base di calcolo della prestazione pensionistica e quella dell’indennità di buonuscita debbano necessariamente corrispondere.
Sicché, circa il riferito obbligo contributivo, appare dirimente e condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere n. 01906/2019 (Adunanza di Sezione del 5/06/2019), con il quale ha chiarito che: “Con il d.lgs.30 aprile 1997, n. 165 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutto il personale destinatario del beneficio, all’atto della cessazione dal servizio per qualunque causa determinata, venga applicato un sistema di finanziamento differenziato in funzione del regime di liquidazione della prestazione pensionistica. Dalla predetta data, pertanto, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.”
Sotto altro profilo si rileva che la tesi che vorrebbe ricollegare la spettanza dei sei scatti stipendiali all’assolvimento del corrispondente obbligo contributivo è fondata su una disposizione di legge (art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987) che fa espresso rinvio (anche) alla disciplina dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, ossia ad una disposizione di legge – come detto – ormai abrogata e che, pertanto, risulta ormai “tamquam non esset” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 11.03.2022 n.712).
7. In definitiva – affermata l’applicabilità dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare – la situazione in cui versano i ricorrenti, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
Sul punto va aggiunto solo per completezza – non essendo stato specificamente contestato in questo giudizio – che la pretesa dei ricorrenti non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
Il collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
8. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso proposto dai ricorrenti Omissis (ex appartenenti alla Polizia di Stato) e Omissis (ex appartenente alla Guardia di Finanza), è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
9. Il ricorso è invece infondato con riferimento alla posizione dei ricorrenti Omissis, (ex appartenenti alla Aeronautica Militare) in quanto non appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare e per i quali, evidentemente, le argomentazioni appena svolte non risultano pertinenti, non trovando nei loro confronti applicazione il citato comma 3 dell’art.1911 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
Va peraltro rilevato che il citato art. 1911 (Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) riconosce il beneficio in parola ai militari (quali sono i ricorrenti) che però si trovino nelle condizioni disciplinate dai primi due commi:
“1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione”.
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno dichiarato, né documentato, il loro grado all’atto della cessazione del servizio, né sostenuto di rientrare in alcuna delle previsioni di cui ai citati commi che, peraltro, stante anche il richiamo all’art.1082, sembrano subordinare il riconoscimento dei sei scatti stipendiali alla sola ipotesi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età. Né, d’altra parte, i ricorrenti hanno dedotto alcuna specifica argomentazione circa la spettanza in loro favore del beneficio per cui è causa, se non quelle incentrate sul riconoscimento del medesimo beneficio agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare; categoria alla quale, evidentemente, gli stessi non appartengono, con la conseguenza che il ricorso dagli stessi proposto deve essere rigettato.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.