SOSPENSIONE DEI TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

L’articolo 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, interviene sull’articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 231, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Tale ultima disposizione prevede che: «I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

Ciò in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha prorogato il termine di sospensione sino al 31 dicembre 2021.

Da ultimo, la citata legge di conversione n. 15 del 2022 ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge n. 228 del 2021, inserendo il comma 5-septies in commento, che prevede la proroga dell’anzidetto termine sino al 31 marzo 2022.

Come chiarito con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (paragrafo 8.1), i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

– il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. Per saperne di più, clicca QUI

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