La decisione della Corte Costituzionale sulle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per gli anni 1991 – 1993 non riguarda i lavoratori della Polizia di Stato.
Nel precedente numero del notiziario abbiamo commentato la recente Sentenza della Corte costituzionale n.4/2024, pubblicando anche il testo della nota in cui abbiamo chiesto al Dipartimento della P.S. di far luce sui possibili ed eventuali effetti della decisione rispetto al personale della Polizia di Stato.
Pur non avendo ancora ricevuto una risposta dal Dipartimento, sulla base di un approfondimento della questione possiamo affermare che la decisione del giudice delle leggi non ha effetti in relazione al comparto Sicurezza e difesa ma riguarda esclusivamente il personale del Comparto Ministeri.
Ricordiamo che l’emolumento concorreva alla formazione del trattamento economico fondamentale di più di una categoria di dipendenti pubblici e segnatamente del personale contrattualizzato:
• del Comparto Ministeri, oggi Funzioni Centrali (DPR n. 266/1987 come modificato dal DPR n. 494/1987);
• della Polizia di Stato (DPR n.150/1987);
• Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli Agenti di Custodia e Corpo Forestale dello Stato (D.L. n.387 / 1987 e DPR n. 150/1987);
• Forze Armate (D.L. n.379/1987). La R.I.A. consiste in un’indennità proporzionale all’anzianità di servizio, nella quale sono confluiti gli assegni per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, contestualmente soppressi.
In particolare, per la Polizia di Stato la R.I.A. è tutt’ora corrisposta in maniera residuale al personale avente diritto ed è stata incrementata una sola volta, con il DPR n.147/1990, dopodiché è stata congelata a decorrere dal 1° gennaio 2005 e non assorbita nei parametri stipendiali introdotti in sostituzione dei livelli retributivi con il D.lgs. n.193/2003.
La Legge Finanziaria 2001 (art. 51, comma 3 L. n.388/2000) aveva fornito un’interpretazione autentica del citato art. 7, co.1 del D.L. n. 384/1992 precisando che gli effetti economici e giuridici tra cui, le anzianità di servizio utili per le maggiorazioni della RIA del Comparto Ministeri, erano quelli cristallizzati al 31 dicembre 1990.
Tale ultima disposizione aveva causato, per il solo Comparto Ministeri, una illegittima sperequazione retributiva a danno dei dipendenti pubblici di quello stesso Comparto ai quali, diversamente da quanto avvenuto nel triennio 1988/1990, non è stata riconosciuta l’anzianità di servizio e i correlati effetti economici, maturati nel triennio 1991/1993.
Oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 51, co. 3 della Legge Finanziaria 2001, che con un’erronea interpretazione, aveva limitato gli effetti giuridici ed economici dei contratti collettivi del comparto ministeri al 31 dicembre 1990.
Nessun effetto, dunque, può dispiegare la decisione del Giudice delle leggi in relazione al personale della Polizia di Stato e, in generale, per le forze di Polizia nonché per le forze armate.