SIULP: Diffusione online di contenuti che riguardano i figli minori

Postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l’indicazione del nome, l’età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online.

La diffusione di dettagli sulla loro vita potrebbe anche influenzare la loro personalità e la loro dimensione relazionale in futuro. La diffusione non condivisa di immagini rischia, inoltre, di creare nel tempo tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori, magari a causa dell’esposizione mediatica a cui i figli sono stati sottoposti.

Per tali ragioni, in una pagina informativa dedicata allo “Sharenting”, l’Autorità per la protezione dei dati personali raccomanda di provare almeno a seguire alcune accortezze, come:
• rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per “pixellare” i volti, disponibili anche gratuitamente online);
• -coprire semplicemente i volti con una “faccina” emoticon;
• -limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messaggistica istantanea;
• -evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
• -leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.

Sono alcuni dei suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli messi punto dal Garante privacy. Lo “sharenting”, consiste nella condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie), un neologismo, coniato negli Stati Uniti, che deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità).

Il Garante, nel suo vademecum, sottolinea i rischi che questa esagerata condivisione comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità.
È dunque necessario che i “grandi” siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l’esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi. Per tale motivo
l’Autorità ha proposto di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.
(Fonte: Garante Privacy)

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento